CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il giugno 2019 dal GIP del Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di estorsione aggravata, condannandolo anche al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione dell'articolo 456 lettera C cod. proc.pen. per omessa motivazione della sentenza in ordine al motivo di gravame relativo alla inattendibilità della persona offesa. Violazione dell'articolo 456 lettera C cod. proc.pen. e omessa motivazione in ordine alla specifica doglianza che l'imputato aveva emesso tre vaglia postali circolari intestati alla persona offesa e da questi incassati per complessivi 37.000 C. Violazione di legge per illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità della scrittura privata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova poiché le sentenze danno credito alle dichiarazioni della persona offesa, pur ammettendo le sue contraddizioni; la Corte ha operato una valutazione parcellizzata e atomistica delle fonti di prova, senza una considerazione complessiva del quadro probatorio. Violazione dell'articolo 99 codice penale poiché l'aumento di pena per la recidiva non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento in concreto della pericolosità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché generico in quanto non Si confronta con le motivazioni formulate dalla Corte di Appello. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame, il giudice di appello nella motivazione si è soffermato adeguatamente a motivare in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla inverosimiglianza dell'assunto difensivo dell'imputato il quale ha sostenuto che gli assegni erano stati restituiti spontaneamente dalla persona offesa per problemi personali nell'incassarli. La costatazione che tra i due soggetti intercorresse altro genere di rapporti di dare-avere in ragione dei quali si era pervenuti a definire la vendita di questo immobile della persona offesa non inficia il nucleo delle dichiarazioni di quest'ultimo che ha sostenuto di essere stato costretto con minaccia a restituire i detti assegni, a prescindere dal sottostante rapporto di debito credito che vi fosse con l'imputato. In ordine alla sussistenza della recidiva la corte ha reso adeguata motivazione sottolineando come i precedenti penali dell'imputato valutati in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio ne attestano la crescente pericolosità. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita ha depositato istanza con cui ha concluso per la conferma delle statuizioni civili, ma non ha chiesto liquidazione di ulteriori spese, che pertanto non vanno liquidate. PQM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]