CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32357/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza del 24/01/2025, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] — unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la decisione è divenuta irrevocabile — era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. 618,26 di hashish), agli artt. 110 e 697 cod.pen. (detenzione di coltello a scatto) e agli artt. 81, 110., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (detenzione di gr. 2,2 di cocaina e gr. 1,3 di hashish), unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena — già ridotta per il rito — di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, oltre spese. 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo con quattro motivi, tutti articolati ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. : I) vizio di motivazione quanto alla riferibilità all'imputato dello stupefacente rinvenuto il 21/08/2024, essendo la sostanza celata e non essendo accertata la frequenza degli accessi all'appartamento di via Illica; II) omessa motivazione sull'istanza di riqualificazione del fatto di cui all'art. 73, comma 4, nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5; III) vizio di motivazione quanto ai fatti del 20/09/2024, con particolare riguardo al mancato confronto con la censura relativa alla distinzione tra connivenza non punibile e concorso; IV) vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della non menzione. 3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Il primo e il terzo motivo, che attengono entrambi alla riconducibilità delle condotte detentive all'imputato, sono manifestamente infondati e comunqueversati in fatto, risolvendosi nella sollecitazione di una rilettura del compendio indiziario preclusa in sede di legittimità a fronte di motivazione non manifestamente illogica. La Corte territoriale, in doppia conforme con il primo giudice, ha valorizzato indizi gravi, precisi e concordanti: il rinvenimento sulla persona dell'imputato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], della ricevuta di pagamento del canone dell'immobile di via Illica n. 27, confermata dalla moglie del locatore, che ne aveva descritto il solvente in termini compatibili con l'[OSCURATO:PERSONA]; la presenza nell'appartamento di documentazione e di effetti personali a lui intestati (una valigia con prescrizioni mediche, uno zaino contenente il farmaco Rivotril di cui egli si dichiarava proprietario); il suo rinvenimento, un mese dopo, mentre dormiva in uno dei letti della camera già ispezionata; la sua stessa ammissione di recarsi abitualmente nell'immobile, sia pure per cambiarsi e lavarsi; il rifiuto di indicare il proprio domicilio in occasione del controllo, letto come correlato alla consapevolezza della presenza dello stupefacente. Su tali basi la sentenza ha logicamente concluso che egli fosse co-conduttore dell'abitazione, incaricato anche del pagamento del canone, e che la detenzione fosse a lui riferibile in concorso. Quanto ai fatti del 20/09/2024, la Corte ha argomentato che il borsello contenente la cocaina era appeso al muro sopra i letti occupati dai due imputati, nell'unica camera in cui nessun altro dormiva, sicché la giustificazione della inconsapevolezza è stata reputata inverosimile, non essendo pensabile che un terzo avesse collocato lo stupefacente in luogo di alta visibilità, sopra i letti dei coabitanti, senza avvertirli e rischiando di perderlo. È così stato individuato un contributo concorsuale, e non una mera adesione passiva, restando la censura difensiva sulla connivenza non punibile implicitamente ma congruamente disattesa. Il richiamo, contenuto nel ricorso, all'ordinanza di convalida del 22/08/2024 non è idoneo a incrinare tale apparato, trattandosi di valutazione cautelare, allo stato degli atti, superata dall'accertamento di merito. 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha diffusamente motivato l'esclusione della fattispecie di lieve entità, valorizzando il dato ponderale (gr. 618,26 di hashish, oltre alla cocaina), il numero di dosi ricavabili, la presenza del bilancino di precisione, la presenza nell'abitazione di acquirenti che avevano appena ricevuto la sostanza, il coinvolgimento di più correi, la reiterazione a un mese di distanza e l'estensione a diverse tipologie di stupefacente, indicativi di un'attività organizzata di cessione continuativa a una platea non modesta.A tale compito il giudice distrettuale si è attenuto in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui la fattispecie di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile tanto dal dato qualitativo e quantitativo, quanto dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911). L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Valutazione complessiva che, nella specie, connota il ricorrente quale soggetto in grado di rifornirsi di quantitativi non trascurabili di stupefacente di varia tipologia e di farne commercio, pur sottoposto a misura cautelare. 3.3. Del pari, manifestamente infondato è il quarto motivo, che afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). La concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che può valorizzare tutti gli elementi utili per modulare la pena secondo il principio di proporzionalità (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737-01); il diniego può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509-03).. È inoltre pacifico che il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. e a dar conto di ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi, potendo legittimamente valorizzare anche un solo fattore, attinente alla personalità del reo o alle modalità del fatto (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nella specie la Corte territoriale ha indicato gli elementi ritenuti decisivi e ostativi: la reiterazione delle condotte in un ristretto arco temporale, lacommissione del secondo fatto quando l'imputato era già sottoposto a misura cautelare, la violazione delle relative prescrizioni, la mancata presa di distanze e la condotta non collaborativa. Le medesime ragioni — espressive di una evidente incapacità di autocontenimento — sono state congruamente poste a fondamento della prognosi negativa che preclude la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione, sicché il richiamo difensivo all'art. 163, comma 3, c.p. si arresta al solo limite edittale di concedibilità, senza incidere sul giudizio prognostico, riservato al merito e qui insindacabile. Del pari immune da censure è la dosimetria, motivata alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] UgBei