CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 07492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24063/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 224/2020 , depositata il04/02/2020, R.G.N. 4290/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l’appello dei lavoratori elencati in epigrafe e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento delle somme specificamente individuate a titolo di una tantum per il periodo di vacanza contrattuale dal 2006 al 2010. 2. La Corte territoriale ha dato atto che: il c.c.n.l. sanità privata è scaduto il 31.12.2005 ed è stato sostituito dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha previsto nuovi importi retributivi tabellari con decorrenza da settembre 2010; nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era previsto che “in ragione delle difficoltà finanziarie […] le parti demandano a livello regionale la negoziazione per l’eventuale -una tantum- per l’arco temporale 2006 – 2010, in coerenza con le specifiche situazioni regionali in orine alla copertura dei costi”; in data 31.1.2013, presso la sede della Regione Campania, era stato sottoscritto un verbale fra l'AIOP ([OSCURATO:PERSONA]) e le OO.SS. nel quale l'Associazione - pur riconoscendo come la corresponsione dell’una tantum a copertura degli arretrati contrattuali costituisse un diritto inderogabile dei lavoratori - affermava che le Case di cura associate erano ancora costrette a procrastinarne la quantificazione e l'erogazione, a causa della crisi economico-finanziaria in cui versava il settore. 3. Le parti sociali, nella opinione della Corte, avevano riconosciuto l'an del diritto dei lavoratori definendolo inderogabile, ma avevano sottoposto a condizione il "quando" della sua esecuzione, costituita da un evento futuro (superamento della crisi) e incerto (in quanto soggetto a preliminare valutazione del debitore). Detta condizione era definita dai giudici d’appello come meramente potestativa, poiché il diritto dei lavoratori al pagamento dell'emolumento era subordinato alla manifestazione di volontà del debitore di stabilire come e quando pagare; da tali premesse discendeva la nullità della condizione apposta al negozio, ai sensi dell'art.1355 c.c. 4. Riconosciuto il diritto delle lavoratrici all’una tantum, in applicazione del paradigma normativo di cui all'art. 36 Cost., la Corte di merito ha proceduto alla quantificazione facendo riferimento al criterio seguito in altre regioni e, in particolare “ai minimi tabellari previsti in sede pattizia per il biennio economico 2006 – 2007, tenendo conto, ai fini del conteggio, del periodo di effettivo servizio dei lavoratori per il quadriennio 2006 –2009”. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: 6. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all'art.360 comma primo n.4 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 c.c. ex art.360 comma primo n.3 c.p.c. 7. Si prospetta la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e la falsa applicazione della disposizione codicistica in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio giuridico. La questione inerente alla presunta nullità - quale clausola meramente potestativa - del verbale di incontro fra le parti sociali (e non di accordo) del 31.1.2013, non era stata mai formulata dai ricorrenti, ed il giudice del gravame nel sollevarla aveva esorbitato dai suoi poteri cognitivi, che sono delimitati dai motivi articolati dalle parti in atto di impugnazione. Si imputa al giudicante di aver introdotto un nuovo tema di indagine assolutamente estraneo alla materia del contendere così incorrendo in un evidente error in procedendo. 8. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.101 c.p.c. degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all'art.360 comma primo nn. 3 e 4 c.p.c. Si ribadisce la violazione della legge processuale riconducibile al rilievo ex officio di una questione mai sollevata dalle parti, che ridonda in termini di nullità della sentenza, ed integra una evidente violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e della possibilità di allegare fatti e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione. Si osserva in ogni caso che gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito si collocano al di là del solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la condizione non può considerarsi meramente potestativa quando l'evento dedotto in condizione sia collegato a valutazioni di interesse e si presenti come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione .sia affidata al concorso di fattori estrinseci, pur se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato. 9. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1366, 1367 e 1355 c.c., in relazione all’accordo di rinnovo per la parte economica del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] AIOP del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del verbale di incontro tra le parti sociali del 31.1.2013, ai sensi dell’art. 360 comma primo n.3 c.p.c. Si osserva che in sede di rinnovo della parte economica del c.c.n.l. dei dipendenti di Case di Cura private, prodotto nel giudizio di primo grado, le parti sociali concordavano di demandare a livello regionale la negoziazione per "l'eventuale una tantum" relativa all'arco temporale 2006-2010 in coerenza con le specifiche situazioni regionali concernenti la copertura dei costi. Nell'ottica descritta andavano inquadrati gli incontri intervenuti fra le parti sociali (AIOP ed OO.SS. dei lavoratori dall'altra) presso la Regione, in cui era stato convenuto espressamente che, tenuto conto del perdurante stato di crisi del settore Sanità in Campania, non era possibile procedere al pagamento dell'indennità una tantum. La situazione di crisi in cui versava la sanità privata era un dato assolutamente oggettivo, come tale ostativo alla configurazione di una ipotesi di condizione meramente potestativa quale quella delineata dai giudici del gravame. In tal senso si prospetta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale da parte del giudice del gravame, considerata altresì la interpretazione atomistica resa in relazione ad alcune espressioni trasfuse nel verbale di incontro, quale il "diritto inderogabile dei lavoratori" riferito alla indennità di vacanza contrattuale. L'erroneità del procedimento esegetico sarebbe insita nell'aver isolato tali locuzioni da tutto il contesto, considerandole avulse dal tenore dell'intero verbale così vulnerando il principio di cui all'art. 1363 che governa l'esercizio dell’attività ermeneutica in tema. 10. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.2099 c.c. e dell'art.36 Cost. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c. 11. Si stigmatizza l'impugnata sentenza per avere ritenuto violato il principio sancito dalla richiamata disposizione della norma fondamentale. Si osserva per contro che, secondo i dicta di questa Corte, non esiste nel nostro ordinamento un principio di ordine pubblico che imponga il rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione nazionale purché, in base ad una valutazione globale del trattamento riconosciuto al lavoratore, venga assicurata allo stesso una retribuzione sufficiente e proporzionata; solo ove fosse accertata la violazione del criterio di sufficienza della retribuzione, complessivamente percepita, a sopperire ai bisogni di un'esistenza libera e dignitosa, e del criterio di proporzionalità della stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, potrebbe prospettarsi il diritto all'adeguamento per effetto della norma costituzionale. 12. I motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per connessione logica, sono fondati nei termini di seguito precisati, in conformità a quanto compiutamente esposto da questa Corte in controversie aventi analogo oggetto e motivi di censura sovrapponibili (cfr. Cass. n. 24485 del 2021; Cass. n. 24484 del 2021; Cass. n. 24483 del 2021), precedenti cui si rinvia integralmente per ogni ulteriore approfondimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma, disp. att. c.p.c. e dai quali non si ravvisa ragione per discostarsi. 13. Nei precedenti appena richiamati si rileva come le parti collettive, nell'accordo di rinnovo di cui al c.c.n.l. 2010 settore della sanità privata applicabile alla fattispecie oggetto di causa, dando atto della scadenza del precedente al 31.12.2005, sulla premessa che il comparto versava in situazione di crisi economico-finanziaria molto differenziata da regione a regione, hanno demandato a tale livello locale la negoziazione per "l'eventuale una tantum" relativa all'arco temporale 2006/2010 in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi. 14. Nelle citate pronunce di legittimità, sono state giudicate fondate le critiche mosse dalla società datoriale all'interpretazione dei verbali di accordo sindacale stilati in sede decentrata, come effettuata dai giudici di appello. Si è, in particolare, rilevata la carenza di fondo di tale approccio ermeneutico nella enfatizzazione del dato letterale concernente la definizione resa dall'AIOP, con riferimento alla erogazione dell'emolumento "una tantum", quale diritto inderogabile dei lavoratori, con cui è stato esaltato il dato meramente letterale della espressione contenuta nelle premesse dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale dato risulta estrapolato dal contesto articolato del verbale ed atomisticamente considerato, in violazione dei principi cardine che governano il procedimento ermeneutico in tale materia, i quali individuano proprio nella connessione fra le clausole negoziali lo strumento elettivo per la individuazione della volontà delle parti sociali nella complessa materia delle relazioni sindacali. Risulta infatti non adeguatamente valorizzato il dato obiettivo della situazione di crisi in cui versava il settore, già tenuto ben presente dalle parti sociali in sede di contrattazione a livello nazionale, e ribadito dall'AIOP nel verbale di incontro del 31.1.2013, laddove afferma essere "naufragata l'aspettativa dell'incremento del budget 2012, così come stabilito dall'Accordo AIOP/Regione recepito con DCA 66/2012, che avrebbe consentito...non solo di onorare gli impegni derivanti dall'applicazione del rinnovo contrattuale ma anche di ristabilire l'equilibrio economico delle aziende che, allo stato, vedono compromesso addirittura il mantenimento degli impegni finanziari derivanti dall'attività ordinaria". 15. La conclamata problematicità della situazione finanziaria in cui versava il settore sanitario privato, della quale l'AIOP ha fornito ampia contezza e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori hanno preso atto, costituisce elemento ostativo alla convalida della ricognizione svolta dai giudici di seconda istanza - nel senso del riconoscimento, da parte dell'Organizzazione datoriale, di un diritto dei lavoratori a percepire l'indennità una tantum. 16. Né può ritenersi estraneo a tale ambito valutativo il comportamento concludente osservato dalle parti sociali, le quali, in occasione dei successivi incontri svolti nel 2015, hanno preso atto delle dichiarazioni dell'AIOP con le quali si riteneva "ancora insostenibile non solo la discussione sulla definizione della eventuale una tantum prevista dall'accordo nazionale sul rinnovo del c.c.n.l. ma soprattutto il mantenimento dell'equilibro economico di tutte le aziende associate"; si tratta di indici rilevanti nell'ambito della indagine ricostruttiva considerata, che risultano invece omessi nella lettura della Corte di merito. 17. Nei precedenti citati si rileva, sotto altro profilo, come l’affermazione dei giudici di appello, secondo cui con il verbale del 31.1.2013 la parte datoriale avesse sottoposto a condizione di natura meramente potestativa la quantificazione e l'erogazione dell'indennità una tantum, si collochi al di là del solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia. In base ad un orientamento privo di contrasti ed al quale va data continuità, la condizione non può considerarsi meramente potestativa quando l'evento dedotto in condizione sia collegato -come in questo caso - a valutazioni di interesse e si presenti come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione sia affidata al concorso di fattori estrinseci, pur se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato; "meramente potestativa" è invece la condizione quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto (vedi Cass. 20/11/2019 n. 30143, Cass. 26/8/2014 n. 18239). Per quanto sinora detto, si tratta di paradigma normativo nel quale non è sussumibile la fattispecie concreta: le parti hanno inserito nell'assetto negoziale un evento esterno al potere dispositivo delle parti, consistente nel finanziamento da parte della regione, circostanza non ancora verificatasi, che ben poteva integrare i presupposti della condizione sospensiva per il pagamento dell’una tantum in relazione al periodo di vacanza contrattuale (vedi in motivazione Cass.21/4/2016 n.8071). 18. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto nei limiti descritti, ritenute assorbite le ulteriori censure. La pronuncia impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i