CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato atteso che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena da applicare ai sensi degli artt. 444 e ss cod. proc. pen., lo stesso non può essere più revocato per iniziativa di una delle parti, la quale intenda proporne uno nuovo, si che deve ritenersi legittimamente resa la decisione sul patto senza considerare le istanze di modifica dello stesso che non riposino su una nuova e congiunta revisione dell'accordo originario ( in termini ex multis Sezione 4, n. 25102 del 2021, rv 281492); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M