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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 16945/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen., riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa al codifensore e si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 15 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 6 dicembre 2021, che ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Brindisi del 26 luglio 2017, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale; la Corte d'appello gli ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena principale in due anni di reclusione e ha ridotto a pari durata le sanzioni accessorie ex art. 216 ult. co .

I.f., con la concessione della sospensione condizionale della pena e l'eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

La sentenza della Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, rilevando come il primo giudice avesse accertato ingiustificati prelievi di risorse di conto corrente di euro 95.580 nel 2007 e di euro 35.500 nel 2008 e la tenuta della documentazione contabile in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio. 1.Con un primo motivo, a riguardo della bancarotta patrimoniale per distrazione, il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. e) e lett.b) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e mancato rispetto del canone di giudizio di cui all'art. 533 comma 1 cod. proc. pen..

I prelievi di denaro sarebbero stati finalizzati - pag. 4 del ricorso - al pagamento per contanti delle retribuzioni dei dipendenti "in nero"; l'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato la fondatezza della tesi difensiva attraverso l'audizione "a campione" di alcuni ex dipendenti, il raffronto delle testimonianze con il libro matricola e il riscontro dell'esigua entità delle insinuazioni degli ex lavoratori dipendenti al passivo del fallimento, in uno con le conferme provenute dal curatore del fallimento e dalla sua coadiutrice.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulla segnalazione, effettuata dai testimoni di competenza "tecnica", dell-ingente numero dei dipendenti della società", rilevabile anche dal libro matricola messo a disposizione dall'imputato; il curatore fallimentare e il suo coadiutore avrebbero avallato la verosimiglianza della destinazione delle risorse al pagamento "in nero" ed in contanti delle maestranze, confermando la compatibilità delle uscite di conto corrente con la corresponsione delle retribuzioni; la Corte ha illegittimamente respinto l'istanza di disporre una perizia contabile, che avrebbe invece potuto far chiarezza sulla congruità dei prelievi rispetto all'addotta elargizione delle somme di denaro al pagamento dei lavoratori "irregolari"; e ciò tanto più che la stessa Corte ha dapprima affermato che il libro matricola non sarebbe stato accuratamente esaminato dalla curatela e, poi, ha chiosato, contraddicendosi, che in ogni caso il curatore avrebbe escluso di poter determinare il numero preciso dei dipendenti che hanno lavorato per l'azienda; sarebbe errata la motivazione della sentenza nella parte in cui obietta che il pagamento "irregolare" degli operai avrebbe dovuto, per logica, essere quantomeno accompagnato dal rilascio di una quietanza e il ricorso richiama una pronuncia della Corte di Cassazione che si è già espressa in senso contrario; insomma, l'imputato ha offerto una ricostruzione "alternativa e plausibile dei fatti", che avrebbe meritato diverso approfondimento, e a tutto concedere - qualora si volesse ritenere che lo scopo perseguito fosse solo quello di soddisfare la pretesa dei dipendenti, suoi creditori - avrebbe potuto ravvisarsi la ricorrenza del delitto di bancarotta preferenziale. 2.11 secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale - art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen. - con riferimento alla affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Il curatore fallimentare e il suo coadiutore avrebbero dichiarato, nel corso del processo di primo grado, come la contabilità consegnata avesse reso possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - con eccezione del 2009, anno di interruzione dell'attività caratteristica - e come le mancate appostazioni sul libro giornale avessero riguardato modestissime movimentazioni di risorse dei conti correnti, peraltro segnalate alla curatela dallo stesso imputato.

Quest'ultimo - a riguardo delle due fatture contestate nell'imputazione - ha riconosciuto l'inesistenza delle operazioni commerciali da esse documentate.

Tali essendo gli addebiti mossi al ricorrente, non sarebbe consentito estendere le censure ad altri profili della cura contabile, come invece ha fatto la Corte di merito, stigmatizzando l'assenza delle fatture relative ai contratti d'appalto e la presenza di due dipendenti non registrati nel libro matricola, ma insinuatisi al passivo del fallimento, circostanza, quest'ultima, in linea con la tesi difensiva proposta; mentre - a riguardo della emissione delle due fatture fittizie - la Corte d'appello non avrebbe approfondito il profilo della prova del dolo, sussistente solo se il fallito abbia agito per recare nocumento ai creditori e non avrebbe vagliato la possibilità di una riqualificazione della condotta in bancarotta documentale semplice, punibile a titolo di colpa.

In definitiva, le deposizioni "dei periti d'ufficio" sarebbero state oggetto di un travisamento probatorio. 3.11 terzo motivo si concentra sui medesimi vizi - art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. - ovvero carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, per avere - la Corte territoriale - negato il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 219 ult. co . r.d. n. 267/42.

Tale attenuante avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente, in relazione alla "diminuzione, non percentuale, ma globale" delle garanzie patrimoniali a favore dei creditori.Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 4.Deve essere in premessa ricordato il costante, quanto risalente indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo il quale "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento."(per tutte, Cass. sez.

Unite n. 24 del 24/11/99, Spina; Cass. sez.

Unite, n. 6402 del 30/4/97, Dessimone e altri). 5.Si è inoltre in presenza di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, di tal che vale il principio, altrettanto consolidato, secondo il quale "nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado" (Cass. sez. 3, n. 45537 del 28/9/22, M.; Cass. sez.2, n. 7986 del 18/11/16, [OSCURATO:PERSONA] e altro; Cass. sez.4,14/9/17 n. 1219, Colomberotto). 6.Ancora, "i/ vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636).Nel caso di specie, il ricorrente non ha in alcun modo evidenziato che la sentenza impugnata abbia citato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma, anzi, il giudice di secondo grado - come più volte riconosciuto nei motivi di ricorso - si è sostanzialmente richiamato alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, nella loro integralità. 7.Si può ancora aggiungere come i motivi del ricorso per cassazione si presentino complessivamente iterativi di quelli posti a fondamento del giudizio di appello, ai quali la Corte di merito ha puntualmente ed efficacemente risposto.

Il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è del resto indeducibile, perché poggiato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi, le medesime, considerare soltanto apparenti e non specifiche, in quanto omettono di assolvere la tipica e doverosa funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ed invero, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr. per tutte, Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230751 - 01, Orru'). 8.Pertanto, i primi due motivi di ricorso si palesano generici ed inconcludenti e risultano comunque manifestamente infondati, avendo la Corte di merito illustrato, con giudizio esauriente, coerente nei contenuti ed insuscettibile di censure di contraddittorietà e di intrinseca illogicità, che: per l'anno 2008, alcuna prova è stata fornita dalla difesa per dimostrare la legittima destinazione delle risorse fuoriuscite dal Conto corrente societario del Banco di Roma ed anzi il drenaggio del denaro si è concentrato nell'ultimo quadrimestre, circostanza inconciliabile con la tesi della sua destinazione all'ordinario pagamento delle retribuzioni; per quanto riguarda i prelievi di contanti del 2007, la deposizione dei tre dipendenti non si è rivelata dirimente, vuoi perché generica sulle modalità operative della rispettiva esperienza lavorativa, vuoi perché imprecisa nell'indicazione del datore di lavoro; quanto diffusamente lamentato a riguardo del numero degli operai assunti - irregolarmente - dalla società fallita, si è rivelato inconsistente, per diversi ordini di ragioni, prime fra tutte l'impossibilità di determinare quanti e quali fossero tali lavoratori e per quale periodo e in quali attività fossero stati impiegati, anche in considerazione del fatto che 11 ex-dipendenti si sono insinuati al passivo per le spettanze arretrate e tanto è almeno prova logica della non rispondenza al vero dell'avvenuta, integrale destinazione delle disponibilità societarie al soddisfacimento di tale categoria di creditori privilegiati.Quanto - poi - al mancato accoglimento dell'istanza di perizia contabile, se è condivisibile - sotto un primo profilo - quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine ai suoi potenziali connotati investigativi e non scientifici, va aggiunto - sotto un secondo profilo - che il motivo di ricorso che riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva, oltre a trovare collocazione nella lett. d) dell'art. 606 primo comma cod. proc. pen., nemmeno invocato dal ricorrente, sarebbe comunque, in sé, inammissibile perché "la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività" (Sez.

U, 23/3/17 n. 39746, A.). 9.Ad ulteriore sostegno della manifesta infondatezza delle censure relative alla ritenuta distrazione delle somme che - secondo il ricorrente - sarebbero state destinate alla corresponsione di emolumenti "in nero" ai dipendenti, si osserva che tale giustificazione, oltre ad essere stata giudicata - con argomenti fondati sulla realtà del compendio processuale - del tutto priva di elementi di prova, sarebbe comunque inidonea ad escludere la responsabilità dell'imputato.

Infatti, «la costituzione di rapporti di lavoro al di fuori della contabilità ordinaria costituisce un fatto illecito che, oltre a ledere le norme previste a tutela dei lavoratori, viola la regolarità dell'intera attività contabile della società, rendendo impossibile qualsiasi controllo, e sovrapponendo la gestione personale dei singoli amministratori a quella degli organi sociali.

Il lavoro "nero", costituisce quindi "oggettivamente", una modalità di gestione alternativa delle risorse sociali, attraverso la quale, in contrasto con la legge e con le norme statutarie, viene impiegata forza lavoro, non assunta dalla società, ed integrante una vera e propria forma di "distrazione" perché la retribuzione viene effettuata con capitali sociali non regolarmente registrati» (cfr. in motivazione Cass. sez. 5, 47561 del 11/10/16, Morosi e altro, che richiama Cass. n. 26636 del 28/4/2004, non massinnata).

Se "la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni" (ex multis, Cass. sez. 5, n. 8260 del 22/9/15, Aucello; sez. 5, n. 11095 del 13/2/14,Ghirardelli;sez.5, n.22894 del 17/4/13, Zanettin) appare chiaro che la tesi difensiva dell'avvenuto impiego della somma contestata per il "pagamento dei dipendenti" avrebbe dovuto in ogni caso dettagliare e comprovare, in modo analitico, la sua destinazione alla copertura delle singole retribuzioni - e senza pretermettere alcuno dei creditori dotati di privilegio poziore - evenienza improponibile per il solo fatto che il ricorrente espressamente escluda di essere in condizioni di darne contezza (pagg.11 e 12 del ricorso).10.Per quanto riguarda, invece, l'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta, la sentenza impugnata - pag. 3 e seg. - ha dato conto della testimonianza della curatrice fallimentare, che - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - ha riferito di "non essere riuscita a ricostruire la situazione patrimoniale ed il movimento degli affari".

Il ricorrente sostiene che la sentenza gravata avrebbe impropriamente esteso le censure di inattendibilità a comportamenti non contestati, attinenti alle scritture nel loro complesso - e non solo alle carenze di registrazione dei movimenti bancari e alla fittizietà "ideologica" delle fatture nn. 4 e 5 - ma anche tale obiezione non coglie nel segno, per un verso perché in caso di difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza il vizio deducibile sarebbe quello di cui alla lett. c) dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 522 cod. proc. pen.) e non quelli esaltati dal ricorso, per altro verso in quanto il capo d'imputazione contesta in modo chiaro la tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e la specificazione, in sentenza, di ulteriori profili di inaffidabilità dell'impianto contabile rispetto a quelli - comunque ritenuti sussistenti - enunciati in modo espresso nell'imputazione non integra la radicale trasformazione degli addebiti che costituisce il presupposto della incoerenza tra la contestazione e il contenuto della sentenza di affermazione della responsabilità.

L'emissione delle false fatture in relazione a fittizi contratti di appalto, tra l'altro per importi consistenti, con la registrazione di non veritiero incasso per contanti - la cui prova, anche in punto di dolo, è conclamata e non confutata dalla difesa del ricorrente - integra di per sé gli elementi costitutivi della bancarotta documentale fraudolenta nella forma c.d. generica, puntualmente contestata nell'imputazione, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

"In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba M sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un'infedele rappresentazione del dato contabile"(Cass. sez. 5, n.3115 del 17/12/10, Clementoni); "in tema di bancarotta documentale, la condotta di falsificazione delle scritture contabili prevista dalla prima parte dell'art. 216, comma 1 n.2, legge fall. può avere natura tanto materiale che ideologica, consistendo comunque nella manipolazione di una realtà contabile già definitivamente formata; diversamente, la bancarotta documentale "generica" prevista dalla seconda parte della norma si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come bancarotta documentale "generica" una condotta consistita nell'annotazione in contabilità di importi inferiori rispetto a quelli fatturati ed incassati, con conseguente occultamento dell'effettivo volume di affari)"(Cass. sez.5, n. 5081 del 13/1/20, Montanari).

Ed è logico affermare che la pluralità delle incongruenze e delle omissioni annotative, ben esplicitata in sentenza - pagg. 4 e 5 - valga a consolidare la prova della consapevolezza che quella contabilità - tra l'altro in presenza dell'ingiustificato dirottamento delle disponibilità liquide - non consentirà o potrà non consentire la corretta ed esaustiva ricostruzione del patrimonio e dell'andamento delle operazioni. 11.11 terzo motivo di ricorso si palesa generico e manifestamente infondato, proprio a fare applicazione del principio giurisprudenziale riportato nei motivi di impugnazione.

Non sono espresse le ragioni che renderebbero di particolare lievità il pregiudizio economico patito dai creditori, a tener conto, soprattutto, dell'affermata sussistenza, nelle sentenze di merito, della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 primo comma I.f.), sulla quale il gravame non ha speso argomenti di sorta; e ancora, l'entità complessiva della distrazione delle risorse potenzialmente aggredibili dalla massa dei creditori - euro 131.350 - esclude, oggettivamente, l'invocata tenuità del danno.

Deve essere aggiunto che la sentenza di primo grado - pag. 10 - ha quantificato l'entità del passivo insinuato nella procedura concorsuale in un ammontare di euro 402.461,35 per i crediti privilegiati e di euro 150.346 quanto ai crediti chirografari. 12.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., stanti le cause dell'inammissibilità che non consentono di escluderne la colpa, il ricorrente deve essere condannato - oltre al pagamento delle spese processuali - altresì al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen., riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa al codifensore e si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 15 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 6 dicembre 2021, che ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Brindisi del 26 luglio 2017, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale; la Corte d'appello gli ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena principale in due anni di reclusione e ha ridotto a pari durata le sanzioni accessorie ex art. 216 ult. co . I.f., con la concessione della sospensione condizionale della pena e l'eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La sentenza della Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, rilevando come il primo giudice avesse accertato ingiustificati prelievi di risorse di conto corrente di euro 95.580 nel 2007 e di euro 35.500 nel 2008 e la tenuta della documentazione contabile in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio. 1.Con un primo motivo, a riguardo della bancarotta patrimoniale per distrazione, il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. e) e lett.b) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e mancato rispetto del canone di giudizio di cui all'art. 533 comma 1 cod. proc. pen.. I prelievi di denaro sarebbero stati finalizzati - pag. 4 del ricorso - al pagamento per contanti delle retribuzioni dei dipendenti "in nero"; l'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato la fondatezza della tesi difensiva attraverso l'audizione "a campione" di alcuni ex dipendenti, il raffronto delle testimonianze con il libro matricola e il riscontro dell'esigua entità delle insinuazioni degli ex lavoratori dipendenti al passivo del fallimento, in uno con le conferme provenute dal curatore del fallimento e dalla sua coadiutrice. La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulla segnalazione, effettuata dai testimoni di competenza "tecnica", dell-ingente numero dei dipendenti della società", rilevabile anche dal libro matricola messo a disposizione dall'imputato; il curatore fallimentare e il suo coadiutore avrebbero avallato la verosimiglianza della destinazione delle risorse al pagamento "in nero" ed in contanti delle maestranze, confermando la compatibilità delle uscite di conto corrente con la corresponsione delle retribuzioni; la Corte ha illegittimamente respinto l'istanza di disporre una perizia contabile, che avrebbe invece potuto far chiarezza sulla congruità dei prelievi rispetto all'addotta elargizione delle somme di denaro al pagamento dei lavoratori "irregolari"; e ciò tanto più che la stessa Corte ha dapprima affermato che il libro matricola non sarebbe stato accuratamente esaminato dalla curatela e, poi, ha chiosato, contraddicendosi, che in ogni caso il curatore avrebbe escluso di poter determinare il numero preciso dei dipendenti che hanno lavorato per l'azienda; sarebbe errata la motivazione della sentenza nella parte in cui obietta che il pagamento "irregolare" degli operai avrebbe dovuto, per logica, essere quantomeno accompagnato dal rilascio di una quietanza e il ricorso richiama una pronuncia della Corte di Cassazione che si è già espressa in senso contrario; insomma, l'imputato ha offerto una ricostruzione "alternativa e plausibile dei fatti", che avrebbe meritato diverso approfondimento, e a tutto concedere - qualora si volesse ritenere che lo scopo perseguito fosse solo quello di soddisfare la pretesa dei dipendenti, suoi creditori - avrebbe potuto ravvisarsi la ricorrenza del delitto di bancarotta preferenziale. 2.11 secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale - art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen. - con riferimento alla affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Il curatore fallimentare e il suo coadiutore avrebbero dichiarato, nel corso del processo di primo grado, come la contabilità consegnata avesse reso possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - con eccezione del 2009, anno di interruzione dell'attività caratteristica - e come le mancate appostazioni sul libro giornale avessero riguardato modestissime movimentazioni di risorse dei conti correnti, peraltro segnalate alla curatela dallo stesso imputato. Quest'ultimo - a riguardo delle due fatture contestate nell'imputazione - ha riconosciuto l'inesistenza delle operazioni commerciali da esse documentate. Tali essendo gli addebiti mossi al ricorrente, non sarebbe consentito estendere le censure ad altri profili della cura contabile, come invece ha fatto la Corte di merito, stigmatizzando l'assenza delle fatture relative ai contratti d'appalto e la presenza di due dipendenti non registrati nel libro matricola, ma insinuatisi al passivo del fallimento, circostanza, quest'ultima, in linea con la tesi difensiva proposta; mentre - a riguardo della emissione delle due fatture fittizie - la Corte d'appello non avrebbe approfondito il profilo della prova del dolo, sussistente solo se il fallito abbia agito per recare nocumento ai creditori e non avrebbe vagliato la possibilità di una riqualificazione della condotta in bancarotta documentale semplice, punibile a titolo di colpa. In definitiva, le deposizioni "dei periti d'ufficio" sarebbero state oggetto di un travisamento probatorio. 3.11 terzo motivo si concentra sui medesimi vizi - art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. - ovvero carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, per avere - la Corte territoriale - negato il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 219 ult. co . r.d. n. 267/42. Tale attenuante avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente, in relazione alla "diminuzione, non percentuale, ma globale" delle garanzie patrimoniali a favore dei creditori.Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 4.Deve essere in premessa ricordato il costante, quanto risalente indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo il quale "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento."(per tutte, Cass. sez. Unite n. 24 del 24/11/99, Spina; Cass. sez. Unite, n. 6402 del 30/4/97, Dessimone e altri). 5.Si è inoltre in presenza di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, di tal che vale il principio, altrettanto consolidato, secondo il quale "nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado" (Cass. sez. 3, n. 45537 del 28/9/22, M.; Cass. sez.2, n. 7986 del 18/11/16, [OSCURATO:PERSONA] e altro; Cass. sez.4,14/9/17 n. 1219, Colomberotto). 6.Ancora, "i/ vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636).Nel caso di specie, il ricorrente non ha in alcun modo evidenziato che la sentenza impugnata abbia citato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma, anzi, il giudice di secondo grado - come più volte riconosciuto nei motivi di ricorso - si è sostanzialmente richiamato alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, nella loro integralità. 7.Si può ancora aggiungere come i motivi del ricorso per cassazione si presentino complessivamente iterativi di quelli posti a fondamento del giudizio di appello, ai quali la Corte di merito ha puntualmente ed efficacemente risposto. Il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è del resto indeducibile, perché poggiato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi, le medesime, considerare soltanto apparenti e non specifiche, in quanto omettono di assolvere la tipica e doverosa funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ed invero, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr. per tutte, Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230751 - 01, Orru'). 8.Pertanto, i primi due motivi di ricorso si palesano generici ed inconcludenti e risultano comunque manifestamente infondati, avendo la Corte di merito illustrato, con giudizio esauriente, coerente nei contenuti ed insuscettibile di censure di contraddittorietà e di intrinseca illogicità, che: per l'anno 2008, alcuna prova è stata fornita dalla difesa per dimostrare la legittima destinazione delle risorse fuoriuscite dal Conto corrente societario del Banco di Roma ed anzi il drenaggio del denaro si è concentrato nell'ultimo quadrimestre, circostanza inconciliabile con la tesi della sua destinazione all'ordinario pagamento delle retribuzioni; per quanto riguarda i prelievi di contanti del 2007, la deposizione dei tre dipendenti non si è rivelata dirimente, vuoi perché generica sulle modalità operative della rispettiva esperienza lavorativa, vuoi perché imprecisa nell'indicazione del datore di lavoro; quanto diffusamente lamentato a riguardo del numero degli operai assunti - irregolarmente - dalla società fallita, si è rivelato inconsistente, per diversi ordini di ragioni, prime fra tutte l'impossibilità di determinare quanti e quali fossero tali lavoratori e per quale periodo e in quali attività fossero stati impiegati, anche in considerazione del fatto che 11 ex-dipendenti si sono insinuati al passivo per le spettanze arretrate e tanto è almeno prova logica della non rispondenza al vero dell'avvenuta, integrale destinazione delle disponibilità societarie al soddisfacimento di tale categoria di creditori privilegiati.Quanto - poi - al mancato accoglimento dell'istanza di perizia contabile, se è condivisibile - sotto un primo profilo - quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine ai suoi potenziali connotati investigativi e non scientifici, va aggiunto - sotto un secondo profilo - che il motivo di ricorso che riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva, oltre a trovare collocazione nella lett. d) dell'art. 606 primo comma cod. proc. pen., nemmeno invocato dal ricorrente, sarebbe comunque, in sé, inammissibile perché "la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività" (Sez. U, 23/3/17 n. 39746, A.). 9.Ad ulteriore sostegno della manifesta infondatezza delle censure relative alla ritenuta distrazione delle somme che - secondo il ricorrente - sarebbero state destinate alla corresponsione di emolumenti "in nero" ai dipendenti, si osserva che tale giustificazione, oltre ad essere stata giudicata - con argomenti fondati sulla realtà del compendio processuale - del tutto priva di elementi di prova, sarebbe comunque inidonea ad escludere la responsabilità dell'imputato. Infatti, «la costituzione di rapporti di lavoro al di fuori della contabilità ordinaria costituisce un fatto illecito che, oltre a ledere le norme previste a tutela dei lavoratori, viola la regolarità dell'intera attività contabile della società, rendendo impossibile qualsiasi controllo, e sovrapponendo la gestione personale dei singoli amministratori a quella degli organi sociali. Il lavoro "nero", costituisce quindi "oggettivamente", una modalità di gestione alternativa delle risorse sociali, attraverso la quale, in contrasto con la legge e con le norme statutarie, viene impiegata forza lavoro, non assunta dalla società, ed integrante una vera e propria forma di "distrazione" perché la retribuzione viene effettuata con capitali sociali non regolarmente registrati» (cfr. in motivazione Cass. sez. 5, 47561 del 11/10/16, Morosi e altro, che richiama Cass. n. 26636 del 28/4/2004, non massinnata). Se "la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni" (ex multis, Cass. sez. 5, n. 8260 del 22/9/15, Aucello; sez. 5, n. 11095 del 13/2/14,Ghirardelli;sez.5, n.22894 del 17/4/13, Zanettin) appare chiaro che la tesi difensiva dell'avvenuto impiego della somma contestata per il "pagamento dei dipendenti" avrebbe dovuto in ogni caso dettagliare e comprovare, in modo analitico, la sua destinazione alla copertura delle singole retribuzioni - e senza pretermettere alcuno dei creditori dotati di privilegio poziore - evenienza improponibile per il solo fatto che il ricorrente espressamente escluda di essere in condizioni di darne contezza (pagg.11 e 12 del ricorso).10.Per quanto riguarda, invece, l'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta, la sentenza impugnata - pag. 3 e seg. - ha dato conto della testimonianza della curatrice fallimentare, che - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - ha riferito di "non essere riuscita a ricostruire la situazione patrimoniale ed il movimento degli affari". Il ricorrente sostiene che la sentenza gravata avrebbe impropriamente esteso le censure di inattendibilità a comportamenti non contestati, attinenti alle scritture nel loro complesso - e non solo alle carenze di registrazione dei movimenti bancari e alla fittizietà "ideologica" delle fatture nn. 4 e 5 - ma anche tale obiezione non coglie nel segno, per un verso perché in caso di difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza il vizio deducibile sarebbe quello di cui alla lett. c) dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 522 cod. proc. pen.) e non quelli esaltati dal ricorso, per altro verso in quanto il capo d'imputazione contesta in modo chiaro la tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e la specificazione, in sentenza, di ulteriori profili di inaffidabilità dell'impianto contabile rispetto a quelli - comunque ritenuti sussistenti - enunciati in modo espresso nell'imputazione non integra la radicale trasformazione degli addebiti che costituisce il presupposto della incoerenza tra la contestazione e il contenuto della sentenza di affermazione della responsabilità. L'emissione delle false fatture in relazione a fittizi contratti di appalto, tra l'altro per importi consistenti, con la registrazione di non veritiero incasso per contanti - la cui prova, anche in punto di dolo, è conclamata e non confutata dalla difesa del ricorrente - integra di per sé gli elementi costitutivi della bancarotta documentale fraudolenta nella forma c.d. generica, puntualmente contestata nell'imputazione, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba M sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un'infedele rappresentazione del dato contabile"(Cass. sez. 5, n.3115 del 17/12/10, Clementoni); "in tema di bancarotta documentale, la condotta di falsificazione delle scritture contabili prevista dalla prima parte dell'art. 216, comma 1 n.2, legge fall. può avere natura tanto materiale che ideologica, consistendo comunque nella manipolazione di una realtà contabile già definitivamente formata; diversamente, la bancarotta documentale "generica" prevista dalla seconda parte della norma si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come bancarotta documentale "generica" una condotta consistita nell'annotazione in contabilità di importi inferiori rispetto a quelli fatturati ed incassati, con conseguente occultamento dell'effettivo volume di affari)"(Cass. sez.5, n. 5081 del 13/1/20, Montanari). Ed è logico affermare che la pluralità delle incongruenze e delle omissioni annotative, ben esplicitata in sentenza - pagg. 4 e 5 - valga a consolidare la prova della consapevolezza che quella contabilità - tra l'altro in presenza dell'ingiustificato dirottamento delle disponibilità liquide - non consentirà o potrà non consentire la corretta ed esaustiva ricostruzione del patrimonio e dell'andamento delle operazioni. 11.11 terzo motivo di ricorso si palesa generico e manifestamente infondato, proprio a fare applicazione del principio giurisprudenziale riportato nei motivi di impugnazione. Non sono espresse le ragioni che renderebbero di particolare lievità il pregiudizio economico patito dai creditori, a tener conto, soprattutto, dell'affermata sussistenza, nelle sentenze di merito, della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 primo comma I.f.), sulla quale il gravame non ha speso argomenti di sorta; e ancora, l'entità complessiva della distrazione delle risorse potenzialmente aggredibili dalla massa dei creditori - euro 131.350 - esclude, oggettivamente, l'invocata tenuità del danno. Deve essere aggiunto che la sentenza di primo grado - pag. 10 - ha quantificato l'entità del passivo insinuato nella procedura concorsuale in un ammontare di euro 402.461,35 per i crediti privilegiati e di euro 150.346 quanto ai crediti chirografari. 12.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., stanti le cause dell'inammissibilità che non consentono di escluderne la colpa, il ricorrente deve essere condannato - oltre al pagamento delle spese processuali - altresì al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia
Sentenza Cassazione n. 16945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris