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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09412/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per Genco e per l'inammissibilità degli altri ricorsi; udite le conclusioni dei difensori presenti Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che hanno richiamato i motivi di ricorso e insistito per l'accoglimento degli stessi; lette le conclusioni degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; lette le ulteriori conclusioni presentate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari in data 10/03/2021, per quanto qui d'interesse, preso atto della rinuncia al giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari del 16/01/2019: - ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il capo c) della rubrica nella misura di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 4800, 00 di multa, con conferma delle pene accessorie; - ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato sub d), concesse le circostanze attenuanti generiche, in anni tre di reclusione ed euro 666,66 di multa, con conferma della pena accessoria; - su concorde richiesta delle parti, preso atto della parziale rinunzia ai motivi di appello, concesse le circostanze attenuanti generiche, nonché l'ulteriore circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo k) ad anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 1400,00 di multa, con revoca della pena accessoria; - ha confermato la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con condanna al pagamento delle spese processuali; - ha rigettato l'appello proposto dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA].

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, mediante i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 delle disp. att. cod.proc. pen. 3.

Ricorso Abbrescia.

Ha presentato un solo motivo di ricorso con il quale ha dedotto vizio della motivazione, per mancanza o comunque carenza della stessa per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; la motivazione è carente non potendosi ritenere sufficiente la mancata emersione di elementi positivi; tale motivazione non supera la carenza motivazionale nella quale è incorso il giudice di primo grado.

4. [OSCURATO:PERSONA].

Ha presentato un solo motivo di ricorso con riferimento al capo c) della rubrica, con particolare riferimento alla violazione di legge ricorrente nell'aver disposto la confisca nei suoi confronti, quale soggetto terzo, in dispregio dei presupposti richiesti dall'art. 240-bis cod. pen., nonostante sia stata riconosciuta l'origine lecita dell'acquisto mediante accesso ad un mutuo bancario; non è stato in alcun modo riscontrato il collegamento tra il pagamento delle rate e il patrimonio del padre [OSCURATO:PERSONA].

5. [OSCURATO:PERSONA].

Ha proposto un unico articolato motivo di ricorso, lamentando l'illogicità manifesta del percorso motivazionale nel ritenere la responsabilità del ricorrente, per essersi la Corte di appello appiattita completamente sulle valutazioni rese sul punto dal giudice di primo grado; la sentenza ha sposato apoditticamente un quadro probatorio contraddittorio e non riscontrato, mancando una reale identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale estorsore in danno di [OSCURATO:PERSONA], da ciò doveva conseguire l'esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; per potersi ritenere effettivamente integrata una condotta di concorso ex art. 110 cod. pen. nell'estorsione il contributo deve essere ritenuto di importanza assoluta, circostanza questa certamente non ricorrente nel caso in esame; non è stata illogicamente concessa l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. della minima partecipazione; l'efficacia dell'azione del Basoni poteva essere valutata come assolutamente marginale.

6. [OSCURATO:PERSONA].

Ha proposto un unico articolato motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante o manifestamente illogica; in particolare la difesa ha evidenziato l'omessa considerazione o il palese travisamento di due elementi prova che si sarebbero dovuti rivelare decisivi per escludere la responsabilità del ricorrente.

In primo luogo è mancato un attento vaglio di credibilità del denunciante Zingarelli, che ha reso una prima denuncia informale e un riconoscimento che poi sono stati smentiti da una successiva denuncia, tanto che il giudice di primo grado aveva rilevato la presenza di macroscopiche contraddizioni; pur tuttavia è stata ritenuta la responsabilità del Carofiglio, sul punto la sentenza è manifestamente illogica, attesa l'evidenziata carenza investigativa.

In secondo luogo la Corte di appello pone a base della responsabilità elementi ulteriori di scarso valore probatorio e in contrasto con tale dato, affermando apoditticamente che le captazioni ambientali siano da riferire al Carofiglio, senza che sia stata effettuata alcuna attività di effettivo riconoscimento, anche mediante perizia, della voce dello stesso; manca una prova certa di identificazione nell'ambito delle captazioni ambientali, con gratuita affermazione di appartenenza del Carofiglio a contesti devianti e criminali.

In conclusione si arriva ad una decisione di colpevolezza, nonostante in fase cautelare fosse stata negata la rilevanza della provvista indiziaria a carico dello stesso.

7. Ricorso Castoro.

Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152 del 1991, ora art. 416-bis 1 cod. pen.; la Corte di appello sul punto si è limitata ad asseverare la lettura del giudice di primo grado senza fornire una propria autonoma valutazione.

La motivazione della Corte di appello è incongruente nella parte in cui ha escluso, conformemente alla decisione del giudice di primo grado, la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; il Castoro ha incontrato la persona offesa in una unica occasione, nella quale è stata consegnata una somma minima rispetto all'intero ammontare dell'estorsione, non essendovi alcuna prova circa la sua consapevolezza della provenienza delittuosa della predetta somma, in mancanza di qualsiasi fondamentale contributo alla realizzazione della condotta imputata, poiché il suo ruolo poteva essere svolto da chiunque.

8. [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 384, comma primo, e 378 cod. pen.; la Corte di appello ha immotivatamente escluso la ricorrenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 378 cod. pen., attesa la posizione di persona offesa dalla richiesta estorsiva del Genco di cui al capo d) della rubrica; la condotta estorsiva è l'antecedente logico e fattuale delle dichiarazioni rese dal Genco in sede di sommarie informazioni; anche le captazioni sono assolutamente indicative in tal senso, manifestando lo stato di soggezione e difficoltà in cui si trovava il Genco rispetto alle richieste estorsive del Parisi.

9. [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione, mancando qualunque riferimento nella motivazione quanto all'eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., così come manca qualsiasi motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

10. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio per Genco e per l'inammissibilità degli altri ricorsi [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Ricorso Abbrescia.

Il motivo proposto è manifestamente infondato.

In via preliminare occorre considerare che [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità, non rinunciando al motivo relativo alle concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con il motivo di ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancanza e carenza della motivazione proprio quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il motivo si caratterizza per la proposizione di una doglianza del tutto generica ed aspecifica, che si concretizza in una sostanziale riproposizione delle argomentazioni allegate in appello, in mancanza di reale confronto con la motivazione della decisione impugnata.

La Corte di appello ha, infatti, richiamato, con motivazione esplicita (pag.11), la gravità della condotta e la mancanza di elementi positivi da valutare al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, precisando che il comportamento processuale, che non rappresenta un elemento da valutare al fine della concessione di tali circostanze, ma bensì una scelta processuale, è stato comunque esplicitamente considerato in relazione al ridimensionamento del trattamento sanzionatorio.

In tal senso, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella

I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di merito ha evidenziato l'assoluta assenza di elementi positivamente valutabili anche nel corso del processo.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianza difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una asserita rneritevolezza delle circostanze generiche affermata in modo apodittico e generico, senza alcun reale confronto con la motivazione dei giudici di merito.

3. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità richiamata ed affermata di terzo, non è legittimato alla partecipazione al giudizio per mancanza di procura speciale. 5 ot- È principio costante affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, quello secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (tra le molte Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, G.T.

Auto s.r.I., Rv. 271722-01).

Il principio è certamente riferibile anche al caso in esame, attesa la posizione di terzo del [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso richiamata nell'ambito delle proprie difese, articolate al fine di contestare, proprio in relazione alla sua terzietà, la disposta confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. di beni dei quali era da riconoscere, nella prospettazione difensiva, la provenienza lecita.

Dagli atti allegati al ricorso, consultabili in relazione alla natura del vizio riscontrato, emerge infatti che il [OSCURATO:PERSONA] in qualità di terzo interessato ha nominato quale suo difensore e procuratore l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], conferendogli ogni più ampia facoltà e revocando ogni precedente nomina.

Difettano, dunque, gli elementi tipici della procura speciale, rappresentando tale atto una mera nomina a difensore di fiducia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., in assenza di qualsiasi specifico riferimento tra l'altro all'esercizio dei relativi diritti nell'ambito del giudizio per cassazione.

Difatti, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv. 249873-01; Sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Bini, Rv. 253404-01; Sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Lucà, Rv. 252925-01).

In altri termini, solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato.

Comunque, anche a voler trascurare detto profilo, il ricorso risulta manifestamente infondato, come dimostra l'ampia motivazione della Corte di appello sul punto, a fronte di allegazioni sostanzialmente generiche della difesa, atteso il richiamo a circostanze fattuali incontestate, quali l'assenza di reddito autonomo del ricorrente e le considerazioni relative al complessivo nucleo familiare riferibile allo stesso, con considerazione di evidente insufficienza del reddito dello stesso a garantire non solo il mantenimento di ben undici persone, ma anche l'acquisto immobiliare oggetto di contestazione, posto in essere cronologicamente soltanto pochi mesi dopo il reato oggetto di imputazione a carico del padre dello stesso, con conseguente logico e persuasivo richiamo alle entrate occulte derivanti dalle attività illecite poste in 6 4bf essere da [OSCURATO:PERSONA], con il quale appunto [OSCURATO:PERSONA] risulta aver convissuto sino al gennaio 2015 (pag. 11 e seg. della motivazione).

4. [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato e si caratterizza per essere del tutto reiterativo nella sostanza delle difese già proposte con i motivi di appello, in mancanza di confronto con la motivazione della sentenza, che ha persuasivamente argomentato in ordine al riconoscimento fotografico, sottolineando la rilevanza dell'attività di riconoscimento posto in essere del Chiddo, ritenuto pienamente credibile avendo riconosciuto il Basoni senza alcun dubbio, mentre è stato invece espresso un giudizio di dubbio quanto alle dichiarazioni del Boccasile.

Inoltre, la Corte di appello ha sul punto anche tenuto conto del contesto emerso, compiutamente valutato, dagli esiti tecnici sulle utenze telefoniche.

Il motivo si presenta come una lettura alternativa del merito non consentita, basata poi su una allegazione del tutto parziale del ragionamento della Corte di appello con il quale non si confronta.

In tal senso, la motivazione è esplicita ed argomentata anche quanto alla ricorrenza dell'aggravante contestata (pag. 9); richiamando poi la rilevanza di una serie di elementi espliciti nella descrizione della richiesta estorsiva da parte della persona offesa, oltre alla oggettiva emersione del metodo mediante un attentato dinamitardo, nonché l'evidente incidenza delle caratteristiche personologiche del ricorrente, già condannato per associazione a delinquere.

I motivi si caratterizzano, dunque, per una loro evidente genericità e mancanza di specificità.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01).

Ne consegue che la difesa ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Occorre considerare come sia inammissibile anche la doglianza proposta nell'ambito dello stesso motivo, nella sua parte finale, in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione, attesa la mancata proposizione della censura in questione in sede di appello, con conseguente interruzione sul punto della catena devolutiva.

Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).

Deve in conclusione essere richiamata la ricorrenza, quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], di una c.d. doppia conforme.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, 8 go/ Casamonica, non mass.).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, O., Rv. 262965-01).

5. Ricorso Carofiglio.

Anche nel caso del Carofiglio ricorre una c.d. doppia conforme quanto all'affermazione di responsabilità dello stesso per i fatti ascritti, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico-argomentative della sentenza di primo grado.

Valgono quindi anche in questo caso i principi di diritto ampiamente richiamati al precedente punto

4. In particolare, occorre rilevare la natura del tutto reiterativa del motivo di ricorso, seppur approfonditamente articolato, rispetto agli originari motivi di appello, proposti da diverso difensore e specificamente richiamati a pag. 19 della motivazione della sentenza della Corte di appello.

In tal senso, è oggettivamente riscontrabile, anche dalla mera lettura della motivazione, come la precedente difesa avesse già puntualmente richiamato la problematica relativa alla attendibilità del denunciante Zingarelli, richiamando le diverse valutazioni del giudice della cautela rispetto al giudice di primo grado, e si fosse lamentata del riconoscimento dell'aggravante del numero dei correi e della mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, ora 416-bis.1. cod. pen., oltre che dell'eccessività della pena nelle sue diverse componenti.

Emerge evidente, dunque, la natura del tutto reiterativa del motivo proposto rispetto ai motivi di appello, senza reale confronto con l'argomentazione del giudice di secondo grado sul punto, che ha ampiamente motivato in modo logico e privo di aporie, ricostruendo ampiamente portata e collocazione temporale delle dichiarazioni dello Zingarelli, anche chiarendo la lieve discrasia temporale riscontrata, non incidente in effetti sulla portata delle dichiarazioni stesse, tenuto conto della esplicitazione contenutstica delle intercettazioni che determinavano, secondo una valutazione del tutto persuasiva, un quadro probatorio chiaro e completo.

Ne consegue dunque l'inammissibilità dei motivi proposti in quanto del tutto reiterativi, e dunque aspecifici, rispetto alla decisione di appello, oltre che volti ad ottenere una rilettura nel merito non consentita in questa sede, secondo i principi già evidenziati al paragrafo 4, che qui si devono ribadire.

Inoltre, occorre considerare come, proprio quanto al contenuto delle captazioni e alla chiara portata probatoria delle stesse, il motivo, qui ampiamente articolato, sul conseguente riconoscimento del Carofiglio in mancanza di adeguato accertamento tecnico, non è stato proposto in appello con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.

Valgono anche in questo caso, in tema di conseguente inammissibilità del ricorso, i principi già evidenziati al paragrafo

4. Infine, si deve riscontrare che non è stato proposto in appello alcun motivo nell'ambito del quale ricorre una deduzione del vizio di travisamento della prova come articolato in ricorso per due aspetti (credibilità dello Zingarelli e captazioni).

Ciò posto, occorre richiamare il principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in caso di c.d. doppia conforme è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01).

Il vizio di travisamento della prova, infatti, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza di appello, non è stato mai proposto dalla difesa con i suoi motivi volti ad ottenere l'esclusione dal materiale utilizzabile a fine di accertamento della responsabilità della deposizione della persona offesa perché inattendibile e nel merito l'assoluzione dell'imputato in mancanza di prove certe della sua colpevolezza e in subordine per la riduzione della pena inflitta.

Anche in relazione a tale profilo la doglianza si deve ritenere inammissibile.

6. Ricorso Castoro.

Il ricorrente ha rinunciato al primo motivo di appello, sulla responsabilità, ed ha articolato in questa sede un motivo unico articolato in diverse doglianze relative alla effettiva ricorrenza della aggravante ex art. 416-bis.1 e art. 114 cod. pen.Anche in questo caso deve essere affermata la natura meramente reiterativa del motivo proposto in questa sede rispetto ai motivi di appello, in assenza di confronto con l'ampia motivazione del giudice di secondo grado.

È difatti assente qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita ed argomentata, in assenza di aporie, della Corte di appello.

In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01).

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Sull'aggravante contestata ricorrono poi elementi di prova molteplici, analizzati dalla Corte di appello in modo specifico, con argomenti logici e persuasivi, con i quali il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento al riscontrato rapporto di fiducia tra il Parisi e il Castoro, tenuto conto della fama criminale dello stesso Parisi, da correlare alle modalità non usuali con le quali veniva inoltrata la richiesta della somma di denaro, oltre all'intimidazione evidente del Genco.

Ricorre poi una motivazione specifica sulla previsione di cui all'art. 114 cod. pen. che evidenzia, in modo puntuale e persuasivo, l'efficacia causale del comportamento posto in essere dal Castoro, con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una enunciazione meramente generica del motivo(pag. 15 e 16).

7. Ricorso Genco.Con l'unico motivo di ricorso il Genco lamenta il tema della mancata applicazione dell'art. 384, comma primo, nonché dell'art. 378 cod. pen.

Il motivo di ricorso sul punto non è stato proposto in appello con conseguente interruzione della catena devolutiva.

Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869- 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).

Ad ogni modo, occorre, sul punto, comunque osservare che la Corte di appello ha motivato adeguatamente quanto al pieno coinvolgimento del ricorrente nel rendere false dichiarazioni ed ha in tal senso fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di scriminante di cui all'art. 384 cod. pen., il soggetto chiamato a deporre in qualità di parte offesa o di persona informata sui fatti di un reato non può violare l'obbligo su di lui gravante di riferire quanto a sua conoscenza, salvo che non espliciti, in maniera inequivocabile, seppur non espressamente, di essere oggetto, direttamente o indirettamente attraverso un prossimo congiunto, di attuale minaccia o violenza ovvero dell'avvio di un procedimento penale a suo carico ( Sez. 6, n. 27604 del 18/03/2016, Tagliati, Rv. 267405-01), circostanza non solo non provata nel caso in esame, ma neanche allegata come già detto dalla difesa.

8. Ricorso Sallesio. [OSCURATO:PERSONA] condannato in primo grado, previa esclusione dell'aggravante, ora ex art. 416-bis.1. cod. pen., ha proposto in appello istanza di concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., nell'ambito del quale venivano espressamente riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Il motivo di appello proposto non è consentito.

Premessa la ricorrenza già richiamata di accordo tra le parti anche quanto alla concessione di circostanze attenuanti generiche, occorre considerare che secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dallo stesso in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 8.

All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per Genco e per l'inammissibilità degli altri ricorsi; udite le conclusioni dei difensori presenti Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che hanno richiamato i motivi di ricorso e insistito per l'accoglimento degli stessi; lette le conclusioni degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; lette le ulteriori conclusioni presentate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari in data 10/03/2021, per quanto qui d'interesse, preso atto della rinuncia al giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari del 16/01/2019: - ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il capo c) della rubrica nella misura di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 4800, 00 di multa, con conferma delle pene accessorie; - ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato sub d), concesse le circostanze attenuanti generiche, in anni tre di reclusione ed euro 666,66 di multa, con conferma della pena accessoria; - su concorde richiesta delle parti, preso atto della parziale rinunzia ai motivi di appello, concesse le circostanze attenuanti generiche, nonché l'ulteriore circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo k) ad anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 1400,00 di multa, con revoca della pena accessoria; - ha confermato la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con condanna al pagamento delle spese processuali; - ha rigettato l'appello proposto dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, mediante i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 delle disp. att. cod.proc. pen. 3. Ricorso Abbrescia. Ha presentato un solo motivo di ricorso con il quale ha dedotto vizio della motivazione, per mancanza o comunque carenza della stessa per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; la motivazione è carente non potendosi ritenere sufficiente la mancata emersione di elementi positivi; tale motivazione non supera la carenza motivazionale nella quale è incorso il giudice di primo grado. 4. [OSCURATO:PERSONA]. Ha presentato un solo motivo di ricorso con riferimento al capo c) della rubrica, con particolare riferimento alla violazione di legge ricorrente nell'aver disposto la confisca nei suoi confronti, quale soggetto terzo, in dispregio dei presupposti richiesti dall'art. 240-bis cod. pen., nonostante sia stata riconosciuta l'origine lecita dell'acquisto mediante accesso ad un mutuo bancario; non è stato in alcun modo riscontrato il collegamento tra il pagamento delle rate e il patrimonio del padre [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto un unico articolato motivo di ricorso, lamentando l'illogicità manifesta del percorso motivazionale nel ritenere la responsabilità del ricorrente, per essersi la Corte di appello appiattita completamente sulle valutazioni rese sul punto dal giudice di primo grado; la sentenza ha sposato apoditticamente un quadro probatorio contraddittorio e non riscontrato, mancando una reale identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale estorsore in danno di [OSCURATO:PERSONA], da ciò doveva conseguire l'esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; per potersi ritenere effettivamente integrata una condotta di concorso ex art. 110 cod. pen. nell'estorsione il contributo deve essere ritenuto di importanza assoluta, circostanza questa certamente non ricorrente nel caso in esame; non è stata illogicamente concessa l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. della minima partecipazione; l'efficacia dell'azione del Basoni poteva essere valutata come assolutamente marginale. 6. [OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto un unico articolato motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante o manifestamente illogica; in particolare la difesa ha evidenziato l'omessa considerazione o il palese travisamento di due elementi prova che si sarebbero dovuti rivelare decisivi per escludere la responsabilità del ricorrente. In primo luogo è mancato un attento vaglio di credibilità del denunciante Zingarelli, che ha reso una prima denuncia informale e un riconoscimento che poi sono stati smentiti da una successiva denuncia, tanto che il giudice di primo grado aveva rilevato la presenza di macroscopiche contraddizioni; pur tuttavia è stata ritenuta la responsabilità del Carofiglio, sul punto la sentenza è manifestamente illogica, attesa l'evidenziata carenza investigativa. In secondo luogo la Corte di appello pone a base della responsabilità elementi ulteriori di scarso valore probatorio e in contrasto con tale dato, affermando apoditticamente che le captazioni ambientali siano da riferire al Carofiglio, senza che sia stata effettuata alcuna attività di effettivo riconoscimento, anche mediante perizia, della voce dello stesso; manca una prova certa di identificazione nell'ambito delle captazioni ambientali, con gratuita affermazione di appartenenza del Carofiglio a contesti devianti e criminali. In conclusione si arriva ad una decisione di colpevolezza, nonostante in fase cautelare fosse stata negata la rilevanza della provvista indiziaria a carico dello stesso. 7. Ricorso Castoro. Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152 del 1991, ora art. 416-bis 1 cod. pen.; la Corte di appello sul punto si è limitata ad asseverare la lettura del giudice di primo grado senza fornire una propria autonoma valutazione. La motivazione della Corte di appello è incongruente nella parte in cui ha escluso, conformemente alla decisione del giudice di primo grado, la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; il Castoro ha incontrato la persona offesa in una unica occasione, nella quale è stata consegnata una somma minima rispetto all'intero ammontare dell'estorsione, non essendovi alcuna prova circa la sua consapevolezza della provenienza delittuosa della predetta somma, in mancanza di qualsiasi fondamentale contributo alla realizzazione della condotta imputata, poiché il suo ruolo poteva essere svolto da chiunque. 8. [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 384, comma primo, e 378 cod. pen.; la Corte di appello ha immotivatamente escluso la ricorrenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 378 cod. pen., attesa la posizione di persona offesa dalla richiesta estorsiva del Genco di cui al capo d) della rubrica; la condotta estorsiva è l'antecedente logico e fattuale delle dichiarazioni rese dal Genco in sede di sommarie informazioni; anche le captazioni sono assolutamente indicative in tal senso, manifestando lo stato di soggezione e difficoltà in cui si trovava il Genco rispetto alle richieste estorsive del Parisi. 9. [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione, mancando qualunque riferimento nella motivazione quanto all'eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., così come manca qualsiasi motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 10. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio per Genco e per l'inammissibilità degli altri ricorsi [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Ricorso Abbrescia. Il motivo proposto è manifestamente infondato. In via preliminare occorre considerare che [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità, non rinunciando al motivo relativo alle concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il motivo di ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancanza e carenza della motivazione proprio quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo si caratterizza per la proposizione di una doglianza del tutto generica ed aspecifica, che si concretizza in una sostanziale riproposizione delle argomentazioni allegate in appello, in mancanza di reale confronto con la motivazione della decisione impugnata. La Corte di appello ha, infatti, richiamato, con motivazione esplicita (pag.11), la gravità della condotta e la mancanza di elementi positivi da valutare al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, precisando che il comportamento processuale, che non rappresenta un elemento da valutare al fine della concessione di tali circostanze, ma bensì una scelta processuale, è stato comunque esplicitamente considerato in relazione al ridimensionamento del trattamento sanzionatorio. In tal senso, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di merito ha evidenziato l'assoluta assenza di elementi positivamente valutabili anche nel corso del processo. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianza difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una asserita rneritevolezza delle circostanze generiche affermata in modo apodittico e generico, senza alcun reale confronto con la motivazione dei giudici di merito. 3. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità richiamata ed affermata di terzo, non è legittimato alla partecipazione al giudizio per mancanza di procura speciale. 5 ot- È principio costante affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, quello secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (tra le molte Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, G.T. Auto s.r.I., Rv. 271722-01). Il principio è certamente riferibile anche al caso in esame, attesa la posizione di terzo del [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso richiamata nell'ambito delle proprie difese, articolate al fine di contestare, proprio in relazione alla sua terzietà, la disposta confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. di beni dei quali era da riconoscere, nella prospettazione difensiva, la provenienza lecita. Dagli atti allegati al ricorso, consultabili in relazione alla natura del vizio riscontrato, emerge infatti che il [OSCURATO:PERSONA] in qualità di terzo interessato ha nominato quale suo difensore e procuratore l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], conferendogli ogni più ampia facoltà e revocando ogni precedente nomina. Difettano, dunque, gli elementi tipici della procura speciale, rappresentando tale atto una mera nomina a difensore di fiducia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., in assenza di qualsiasi specifico riferimento tra l'altro all'esercizio dei relativi diritti nell'ambito del giudizio per cassazione. Difatti, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv. 249873-01; Sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Bini, Rv. 253404-01; Sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Lucà, Rv. 252925-01). In altri termini, solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato. Comunque, anche a voler trascurare detto profilo, il ricorso risulta manifestamente infondato, come dimostra l'ampia motivazione della Corte di appello sul punto, a fronte di allegazioni sostanzialmente generiche della difesa, atteso il richiamo a circostanze fattuali incontestate, quali l'assenza di reddito autonomo del ricorrente e le considerazioni relative al complessivo nucleo familiare riferibile allo stesso, con considerazione di evidente insufficienza del reddito dello stesso a garantire non solo il mantenimento di ben undici persone, ma anche l'acquisto immobiliare oggetto di contestazione, posto in essere cronologicamente soltanto pochi mesi dopo il reato oggetto di imputazione a carico del padre dello stesso, con conseguente logico e persuasivo richiamo alle entrate occulte derivanti dalle attività illecite poste in 6 4bf essere da [OSCURATO:PERSONA], con il quale appunto [OSCURATO:PERSONA] risulta aver convissuto sino al gennaio 2015 (pag. 11 e seg. della motivazione). 4. [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato e si caratterizza per essere del tutto reiterativo nella sostanza delle difese già proposte con i motivi di appello, in mancanza di confronto con la motivazione della sentenza, che ha persuasivamente argomentato in ordine al riconoscimento fotografico, sottolineando la rilevanza dell'attività di riconoscimento posto in essere del Chiddo, ritenuto pienamente credibile avendo riconosciuto il Basoni senza alcun dubbio, mentre è stato invece espresso un giudizio di dubbio quanto alle dichiarazioni del Boccasile. Inoltre, la Corte di appello ha sul punto anche tenuto conto del contesto emerso, compiutamente valutato, dagli esiti tecnici sulle utenze telefoniche. Il motivo si presenta come una lettura alternativa del merito non consentita, basata poi su una allegazione del tutto parziale del ragionamento della Corte di appello con il quale non si confronta. In tal senso, la motivazione è esplicita ed argomentata anche quanto alla ricorrenza dell'aggravante contestata (pag. 9); richiamando poi la rilevanza di una serie di elementi espliciti nella descrizione della richiesta estorsiva da parte della persona offesa, oltre alla oggettiva emersione del metodo mediante un attentato dinamitardo, nonché l'evidente incidenza delle caratteristiche personologiche del ricorrente, già condannato per associazione a delinquere. I motivi si caratterizzano, dunque, per una loro evidente genericità e mancanza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). Ne consegue che la difesa ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Occorre considerare come sia inammissibile anche la doglianza proposta nell'ambito dello stesso motivo, nella sua parte finale, in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione, attesa la mancata proposizione della censura in questione in sede di appello, con conseguente interruzione sul punto della catena devolutiva. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). Deve in conclusione essere richiamata la ricorrenza, quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], di una c.d. doppia conforme. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, 8 go/ Casamonica, non mass.). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, O., Rv. 262965-01). 5. Ricorso Carofiglio. Anche nel caso del Carofiglio ricorre una c.d. doppia conforme quanto all'affermazione di responsabilità dello stesso per i fatti ascritti, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico-argomentative della sentenza di primo grado. Valgono quindi anche in questo caso i principi di diritto ampiamente richiamati al precedente punto 4. In particolare, occorre rilevare la natura del tutto reiterativa del motivo di ricorso, seppur approfonditamente articolato, rispetto agli originari motivi di appello, proposti da diverso difensore e specificamente richiamati a pag. 19 della motivazione della sentenza della Corte di appello. In tal senso, è oggettivamente riscontrabile, anche dalla mera lettura della motivazione, come la precedente difesa avesse già puntualmente richiamato la problematica relativa alla attendibilità del denunciante Zingarelli, richiamando le diverse valutazioni del giudice della cautela rispetto al giudice di primo grado, e si fosse lamentata del riconoscimento dell'aggravante del numero dei correi e della mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, ora 416-bis.1. cod. pen., oltre che dell'eccessività della pena nelle sue diverse componenti. Emerge evidente, dunque, la natura del tutto reiterativa del motivo proposto rispetto ai motivi di appello, senza reale confronto con l'argomentazione del giudice di secondo grado sul punto, che ha ampiamente motivato in modo logico e privo di aporie, ricostruendo ampiamente portata e collocazione temporale delle dichiarazioni dello Zingarelli, anche chiarendo la lieve discrasia temporale riscontrata, non incidente in effetti sulla portata delle dichiarazioni stesse, tenuto conto della esplicitazione contenutstica delle intercettazioni che determinavano, secondo una valutazione del tutto persuasiva, un quadro probatorio chiaro e completo. Ne consegue dunque l'inammissibilità dei motivi proposti in quanto del tutto reiterativi, e dunque aspecifici, rispetto alla decisione di appello, oltre che volti ad ottenere una rilettura nel merito non consentita in questa sede, secondo i principi già evidenziati al paragrafo 4, che qui si devono ribadire. Inoltre, occorre considerare come, proprio quanto al contenuto delle captazioni e alla chiara portata probatoria delle stesse, il motivo, qui ampiamente articolato, sul conseguente riconoscimento del Carofiglio in mancanza di adeguato accertamento tecnico, non è stato proposto in appello con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Valgono anche in questo caso, in tema di conseguente inammissibilità del ricorso, i principi già evidenziati al paragrafo 4. Infine, si deve riscontrare che non è stato proposto in appello alcun motivo nell'ambito del quale ricorre una deduzione del vizio di travisamento della prova come articolato in ricorso per due aspetti (credibilità dello Zingarelli e captazioni). Ciò posto, occorre richiamare il principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in caso di c.d. doppia conforme è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01). Il vizio di travisamento della prova, infatti, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza di appello, non è stato mai proposto dalla difesa con i suoi motivi volti ad ottenere l'esclusione dal materiale utilizzabile a fine di accertamento della responsabilità della deposizione della persona offesa perché inattendibile e nel merito l'assoluzione dell'imputato in mancanza di prove certe della sua colpevolezza e in subordine per la riduzione della pena inflitta. Anche in relazione a tale profilo la doglianza si deve ritenere inammissibile. 6. Ricorso Castoro. Il ricorrente ha rinunciato al primo motivo di appello, sulla responsabilità, ed ha articolato in questa sede un motivo unico articolato in diverse doglianze relative alla effettiva ricorrenza della aggravante ex art. 416-bis.1 e art. 114 cod. pen.Anche in questo caso deve essere affermata la natura meramente reiterativa del motivo proposto in questa sede rispetto ai motivi di appello, in assenza di confronto con l'ampia motivazione del giudice di secondo grado. È difatti assente qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita ed argomentata, in assenza di aporie, della Corte di appello. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01). Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Sull'aggravante contestata ricorrono poi elementi di prova molteplici, analizzati dalla Corte di appello in modo specifico, con argomenti logici e persuasivi, con i quali il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento al riscontrato rapporto di fiducia tra il Parisi e il Castoro, tenuto conto della fama criminale dello stesso Parisi, da correlare alle modalità non usuali con le quali veniva inoltrata la richiesta della somma di denaro, oltre all'intimidazione evidente del Genco. Ricorre poi una motivazione specifica sulla previsione di cui all'art. 114 cod. pen. che evidenzia, in modo puntuale e persuasivo, l'efficacia causale del comportamento posto in essere dal Castoro, con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una enunciazione meramente generica del motivo(pag. 15 e 16). 7. Ricorso Genco.Con l'unico motivo di ricorso il Genco lamenta il tema della mancata applicazione dell'art. 384, comma primo, nonché dell'art. 378 cod. pen. Il motivo di ricorso sul punto non è stato proposto in appello con conseguente interruzione della catena devolutiva. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869- 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). Ad ogni modo, occorre, sul punto, comunque osservare che la Corte di appello ha motivato adeguatamente quanto al pieno coinvolgimento del ricorrente nel rendere false dichiarazioni ed ha in tal senso fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di scriminante di cui all'art. 384 cod. pen., il soggetto chiamato a deporre in qualità di parte offesa o di persona informata sui fatti di un reato non può violare l'obbligo su di lui gravante di riferire quanto a sua conoscenza, salvo che non espliciti, in maniera inequivocabile, seppur non espressamente, di essere oggetto, direttamente o indirettamente attraverso un prossimo congiunto, di attuale minaccia o violenza ovvero dell'avvio di un procedimento penale a suo carico ( Sez. 6, n. 27604 del 18/03/2016, Tagliati, Rv. 267405-01), circostanza non solo non provata nel caso in esame, ma neanche allegata come già detto dalla difesa. 8. Ricorso Sallesio. [OSCURATO:PERSONA] condannato in primo grado, previa esclusione dell'aggravante, ora ex art. 416-bis.1. cod. pen., ha proposto in appello istanza di concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., nell'ambito del quale venivano espressamente riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Il motivo di appello proposto non è consentito. Premessa la ricorrenza già richiamata di accordo tra le parti anche quanto alla concessione di circostanze attenuanti generiche, occorre considerare che secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dallo stesso in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 8. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, r
Sentenza Cassazione n. 09412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris