Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24066/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 624, c.p. (capo A) e 544 ter, c.p. (capo B), assolveva l'imputato dal reato di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole al [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] viene addebitato di essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un cane del tipo "pastore tedesco", chiamato "Jago", sottraendolo ai proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, (che ha rinunciato ad avvalersi del compiuto decorso del termine di prescrizione del reato), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi aspetti.

Rileva, in particolare, il ricorrente come non vi sia alcuna prova che il [OSCURATO:PERSONA] si sia effettivamente impadronito del cane, ricoverandolo in un locale posto al servizio di una vigna di sua proprietà, dove era intento a lavorare il [OSCURATO:PERSONA], non avendo la corte territoriale valutato adeguatamente l'ipotesi alternativa rappresentata dall'appellante, secondo cui il Venni, dopo avere accudito il cane, che si era subito dopo allontanato dalla sua persona, avrebbe chiuso il locale senza accorgersi che l'animale vi aveva trovato rifugio.

Osserva, inoltre, il ricorrente che, se il [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto impadronirsi del cane, gli avrebbe tolto il collare e non lo avrebbe custodito in un luogo a pochi passi dalla proprietà dei suoi padroni, senza tacere che non vi è prova del dominio esercitato dall'imputato sul cane, né dello scopo di trarne profitto.

Deduce, inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] un vero e proprio travisamento della prova, in quanto la corte di appello non ha considerato la reazione dell'imputato alla notizia del rinvenimento dell'animale nell'indicato locale: egli, infatti, appena ne fu informato, manifestò tutto il suo stupore, pensando si trattasse di uno scherzo, dimostrando in tal modo di ignorare la presenza del cane nel deposito e di averlo scoperto solo in quel momento.

3. Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati.

Due sono le principali lacune motivazionali riscontrabili nella sentenza impugnata, che impongono una nuova e più approfondita valutazione da parte del giudice del rinvio.

Innanzitutto la completa omissione di ogni riferimento al fine di profitto, che, come è noto, integra il dolo specifico del reato di cui si discute.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è ancorata su due distinte posizioni.

Da un lato, si afferma che in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Rv. 273561; Cass., Sez. 5, n. 25821 del 5/4/2019, Rv. 276516).

Dall'altro, si evidenzia come, in tema di furto, il fine di profitto - nel quale si concreta il dolo specifico del reato - non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi ad una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11225 del 16/01/2019, Rv. 275906; Cass., Sez. 4, n. 13842 del 26/11/2019, Rv. 278865; Cass., Sez. 4, n. 4144 del 06/10/2021, Rv. 282605).

Una posizione mediana, si rinviene in un recente arresto, in cui, premesso che in tema di furto, rientrano tra le cose mobili su cui può cadere la condotta appropriativa gli animali da compagnia o d'affezione, trattandosi di beni tutelati dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Convenzione Europea sul randagisnno, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, e suscettibili di costituire oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali, si sottolinea, tuttavia, come il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come finalità di incrementare la sfera patrimoniale dell'agente, sia pure in vista dell'ulteriore obiettivo, perseguito in via mediata, di realizzare un bisogno umano anche solo meramente spirituale (nella fattispecie concreta portata al suo esame, la Corte ha escluso potesse essere integrato il fine di profitto nella condotta degli imputati che, a soli fini dimostrativi, si erano appropriati di un rilevante numero di cani di razza per sottrarli al regime di segregazione di uno stabulario: cfr. Cass., Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Rv. 277319).

Orbene l'indagine sul fine che, secondo l'assunto accusatorio, avrebbe spinto il [OSCURATO:PERSONA] a impadronirsi di Jago risulta del tutto omessa dalla corte territoriale, pur trattandosi di un elemento indispensabile per affermare la configurabilità del reato di furto, essendo il dolo un elemento costitutivo del reato, la cui assenza non consente di ricondurre la condotta del [OSCURATO:PERSONA] al paradigma normativo di cui all'art. 624, c.p.

Sotto diverso profilo la motivazione della corte di appello presenta una lacuna nella ricostruzione dei fatti, tale da non consentire di attribuire con ragionevole certezza la condotta in addebito al [OSCURATO:PERSONA] e che, anzi, rende il percorso motivazionale contraddittorio nel suo svolgersi.

Ed invero il giudice di appello non esclude che "Jago" possa essersi da solo rifugiato nel locale dove fu rinvenuto, ma afferma che tale circostanza non fa venir meno la responsabilità dell'imputato, "perché le foto in atti dimostrano che il [OSCURATO:PERSONA] non può aver chiuso il locale senza essersi accorto della presenza del cane.

Infatti si tratta di un locale chiuso da una porta con persiane, che facevano vedere il cane anche quando le porte erano chiuse....Deve ritenersi, quindi, che il [OSCURATO:PERSONA] lo abbia condotto in quel deposito una volta che si era accorto della sua presenza all'interno della sua proprietà o che l'abbia chiuso accortosi del suo ingresso nel deposito medesimo" (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso).Orbene tale affermazione si fonda sull'assunto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unico ad avere la disponibilità delle chiavi della porta di accesso del deposito, circostanza tutta da dimostrare ove si tenga presente che nella vigna al cui servizio il locale era posto lavorava anche il Venni.

Ma soprattutto, se è vero che quando "lago" venne ritrovato dai suoi padroni, alle ore 24.00 circa del 12 agosto 2012, dopo essere scomparso 1'8 agosto del 2012 (cfr. verbale delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla Piccione allegato al ricorso dell'imputato), egli si trovava solo da "poco tempo" nel locale, come evidenziato dalla corte territoriale, non si comprende come il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto contezza della presenza del cane nella sua proprietà solo nella mattina in cui "lago", dopo essere stato rinfrescato dal Venni, si era allontanato dal fondo dell'imputato, (cfr. il verbale di sommarie informazioni rese dal Venni il 13.6.2013 allegato ai motivi di ricorso), si sia potuto accorgere della presenza del cane nella sua proprietà in orario notturno o comunque serale.

Né va taciuto un ulteriore motivo di contraddizione rispetto all'assunto accusatorio, che, come si evince dall'imputazione, fissa la consumazione del reato al giorno 8 agosto del 2012, laddove la corte territoriale fissa come momento di consumazione del furto la notte o la sera del 12 agosto del 2012.

4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto, che il giudice del rinvio condurrà colmando le evidenziate lacune motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 624, c.p. (capo A) e 544 ter, c.p. (capo B), assolveva l'imputato dal reato di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole al [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] viene addebitato di essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un cane del tipo "pastore tedesco", chiamato "Jago", sottraendolo ai proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, (che ha rinunciato ad avvalersi del compiuto decorso del termine di prescrizione del reato), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi aspetti. Rileva, in particolare, il ricorrente come non vi sia alcuna prova che il [OSCURATO:PERSONA] si sia effettivamente impadronito del cane, ricoverandolo in un locale posto al servizio di una vigna di sua proprietà, dove era intento a lavorare il [OSCURATO:PERSONA], non avendo la corte territoriale valutato adeguatamente l'ipotesi alternativa rappresentata dall'appellante, secondo cui il Venni, dopo avere accudito il cane, che si era subito dopo allontanato dalla sua persona, avrebbe chiuso il locale senza accorgersi che l'animale vi aveva trovato rifugio. Osserva, inoltre, il ricorrente che, se il [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto impadronirsi del cane, gli avrebbe tolto il collare e non lo avrebbe custodito in un luogo a pochi passi dalla proprietà dei suoi padroni, senza tacere che non vi è prova del dominio esercitato dall'imputato sul cane, né dello scopo di trarne profitto. Deduce, inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] un vero e proprio travisamento della prova, in quanto la corte di appello non ha considerato la reazione dell'imputato alla notizia del rinvenimento dell'animale nell'indicato locale: egli, infatti, appena ne fu informato, manifestò tutto il suo stupore, pensando si trattasse di uno scherzo, dimostrando in tal modo di ignorare la presenza del cane nel deposito e di averlo scoperto solo in quel momento. 3. Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati. Due sono le principali lacune motivazionali riscontrabili nella sentenza impugnata, che impongono una nuova e più approfondita valutazione da parte del giudice del rinvio. Innanzitutto la completa omissione di ogni riferimento al fine di profitto, che, come è noto, integra il dolo specifico del reato di cui si discute. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è ancorata su due distinte posizioni. Da un lato, si afferma che in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Rv. 273561; Cass., Sez. 5, n. 25821 del 5/4/2019, Rv. 276516). Dall'altro, si evidenzia come, in tema di furto, il fine di profitto - nel quale si concreta il dolo specifico del reato - non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi ad una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11225 del 16/01/2019, Rv. 275906; Cass., Sez. 4, n. 13842 del 26/11/2019, Rv. 278865; Cass., Sez. 4, n. 4144 del 06/10/2021, Rv. 282605). Una posizione mediana, si rinviene in un recente arresto, in cui, premesso che in tema di furto, rientrano tra le cose mobili su cui può cadere la condotta appropriativa gli animali da compagnia o d'affezione, trattandosi di beni tutelati dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Convenzione Europea sul randagisnno, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, e suscettibili di costituire oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali, si sottolinea, tuttavia, come il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come finalità di incrementare la sfera patrimoniale dell'agente, sia pure in vista dell'ulteriore obiettivo, perseguito in via mediata, di realizzare un bisogno umano anche solo meramente spirituale (nella fattispecie concreta portata al suo esame, la Corte ha escluso potesse essere integrato il fine di profitto nella condotta degli imputati che, a soli fini dimostrativi, si erano appropriati di un rilevante numero di cani di razza per sottrarli al regime di segregazione di uno stabulario: cfr. Cass., Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Rv. 277319). Orbene l'indagine sul fine che, secondo l'assunto accusatorio, avrebbe spinto il [OSCURATO:PERSONA] a impadronirsi di Jago risulta del tutto omessa dalla corte territoriale, pur trattandosi di un elemento indispensabile per affermare la configurabilità del reato di furto, essendo il dolo un elemento costitutivo del reato, la cui assenza non consente di ricondurre la condotta del [OSCURATO:PERSONA] al paradigma normativo di cui all'art. 624, c.p. Sotto diverso profilo la motivazione della corte di appello presenta una lacuna nella ricostruzione dei fatti, tale da non consentire di attribuire con ragionevole certezza la condotta in addebito al [OSCURATO:PERSONA] e che, anzi, rende il percorso motivazionale contraddittorio nel suo svolgersi. Ed invero il giudice di appello non esclude che "Jago" possa essersi da solo rifugiato nel locale dove fu rinvenuto, ma afferma che tale circostanza non fa venir meno la responsabilità dell'imputato, "perché le foto in atti dimostrano che il [OSCURATO:PERSONA] non può aver chiuso il locale senza essersi accorto della presenza del cane. Infatti si tratta di un locale chiuso da una porta con persiane, che facevano vedere il cane anche quando le porte erano chiuse....Deve ritenersi, quindi, che il [OSCURATO:PERSONA] lo abbia condotto in quel deposito una volta che si era accorto della sua presenza all'interno della sua proprietà o che l'abbia chiuso accortosi del suo ingresso nel deposito medesimo" (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso).Orbene tale affermazione si fonda sull'assunto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unico ad avere la disponibilità delle chiavi della porta di accesso del deposito, circostanza tutta da dimostrare ove si tenga presente che nella vigna al cui servizio il locale era posto lavorava anche il Venni. Ma soprattutto, se è vero che quando "lago" venne ritrovato dai suoi padroni, alle ore 24.00 circa del 12 agosto 2012, dopo essere scomparso 1'8 agosto del 2012 (cfr. verbale delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla Piccione allegato al ricorso dell'imputato), egli si trovava solo da "poco tempo" nel locale, come evidenziato dalla corte territoriale, non si comprende come il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto contezza della presenza del cane nella sua proprietà solo nella mattina in cui "lago", dopo essere stato rinfrescato dal Venni, si era allontanato dal fondo dell'imputato, (cfr. il verbale di sommarie informazioni rese dal Venni il 13.6.2013 allegato ai motivi di ricorso), si sia potuto accorgere della presenza del cane nella sua proprietà in orario notturno o comunque serale. Né va taciuto un ulteriore motivo di contraddizione rispetto all'assunto accusatorio, che, come si evince dall'imputazione, fissa la consumazione del reato al giorno 8 agosto del 2012, laddove la corte territoriale fissa come momento di consumazione del furto la notte o la sera del 12 agosto del 2012. 4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto, che il giudice del rinvio condurrà colmando le evidenziate lacune motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con
Sentenza Cassazione n. 24066/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris