CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09277/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la prima censura dell'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'avere i giudici di merito erratamente qualificato il fatto ascritto all'odierno ricorrente come tentata estorsione, anziché ai sensi dell'art. 393 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, poiché, a fronte di una incensurabile motivazione, conforme ai principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), le argomentazioni della difesa risultano tese a prospettare una alternativa lettura del merito e un diverso significato da attribuire alle risultanze processuali, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità e dello spessore della valenza probatoria delle stesse; che, a tal riguardo, deve infatti sottolinearsi come sia precluso a questa Corte ogni vaglio critico circa le dichiarazioni della persona offesa e delle deposizioni testimoniali, nonché di procedere ad un nuovo e diverso apprezzamento delle fonti di prova, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, con criteri diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); considerato che la seconda censura proposta con il medesimo motivo di ricorso, con cui, in termini generici, si deduce l'eccessività della pena e la mancata disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva, risulta manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale congruamente assolto all'onere argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio (si veda pag. 5 della impugnata sentenza); che, in particolare, da un lato, giova ribadire che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nei potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché in questa sede non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; e, dall'altro lato, deve evidenziarsi come i giudici di appello abbiano posto a base della ritenuta sussistenza dei presupposti (t73 applicativi della recidiva reiterata e specifica, una congrua motivazione, conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, indicando come il reato per cui si procede sia espressione di una perdurante inclinazione al delitto da parte dell'odierno ricorrente e di una continuità operativa con altre precedenti condanne da lui riportate, dimostrativa di una maggiore pericolosità sociale e di un'accresciuta capacità a delinquere dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,