CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 42870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpé ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando con l'unico motivo articolato la violazione di norme processuali e in particolare di quelle di cui agli artt. 522 comma 2 e 604 del codice di rito, non risultando contestata l'aggravante di cui all'articolo 219 legge fall. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. In tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fai'. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perchè il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Rv. 279840 - 01). Si è altresì precisato che la cd. continuazione fallimentare non richiede alcuna formale contestazione, in quanto l'utilizzazione di tale istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena in caso di pluralità di reati (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rv. 283253 - 01). Posto che nei capi d'imputazione vengono contestate più condotte, ciascuna delle quali integrante, secondo le diverse fattispecie legali, il delitto di cui agli artt. 223 e 216 I. fall. con riferimento ad un unico fallimento, discende che la doglianza fatta valere col ricorso in scrutinio è manifestamente infondata. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm