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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09371/2022

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to la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 26877-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIGLIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.7 [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 122 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 SCHITTONE (LMCA - [OSCURATO:PERSONA]) che lo rappresenta Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 694/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/06/2016 R.G.N. 357/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 giugno 2016 la Corte d’Appello di Catania riformava la sentenza del tribunale di Caltagirone nella parte in cui― dichiarata la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 3 febbraio 2009 tra [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di Bonifica nr. 7 di CALTAGIRONE (in prosieguo: il Consorzio) e del contratto a termine successivo ― aveva disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato; per l’effetto, rigettava la domanda di conversione.

2. La Corte territoriale premetteva che, in assenza di impugnazione incidentale del lavoratore, si era formato il giudicato sulle statuizioni del Tribunale concernenti la legittimità del termine apposto ai contratti stipulati tra le stesse parti negli anni 2004, 2005, 2006,2007,2008.

3. L’appello proposto dal Consorzio, concernente la possibilità di conversione del contratto del 3 febbraio 2009 in rapporto a tempo indeterminato, era fondato. 4.Il giudice del gravame osservava che, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza nr. 4685/2015, per gli enti pubblici economici della REGIONE SICILIA vigeva la regola dell’obbligo di assunzione mediante concorso, obbligo venuto meno nel solo arco temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore della L.R.

SICILIA nr. 18/1999 e la entrata in vigore della L.R.

SICILIA nr. 15/2004; soltanto per i contratti a termine stipulati nel suddetto intervallo temporale poteva dunque operare, in caso di illegittimità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

5. Il Tribunale aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto ai contratti del 3 febbraio 2009 e del 7 aprile 2009, ricadenti nel periodo in cui vigeva l’obbligo di assunzione per concorso.

6. La misura del danno, in assenza di specifici motivi di impugnazione, andava confermata in dodici mensilità di retribuzione, come liquidata dal Tribunale.

Del resto, l’articolo 32 L. nr. 183/2010 doveva essere applicato anche nelle ipotesi di mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato, giacchè i principi enunciati dalle S.U. della Corte di cassazione nella sentenza nr.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 5072/2016 erano estensibili, per identità di ratio, alla fattispecie di causa, seppur non disciplinata dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001. 7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinque ragioni di censura, cui il CONSORZIO ha resistito con controricorso. 8.Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato «manifesta fondatezza del ricorso- Inapplicabilità dell’articolo 360 bis nr. 1 cod. proc. civ.», si sostiene che il principio enunciato dalla sentenza delle SU di questa Corte nr. 4685/2015― posto a base della sentenza impugnata― non troverebbe applicazione agli enti pubblici economici, quale è il Consorzio di bonifica.

Si sostiene, altresì, che detto principio costituirebbe un «overruling» rispetto alla precedente posizione della giurisprudenza, anche di questa Corte― favorevole alla incondizionata conversione dei contratti a termine illegittimamente conclusi dai Consorzi di bonifica siciliani― deducendone sotto questo profilo l’inapplicabilità alle situazioni già cristallizzate alla data della pronuncia delle Sezioni Unite.

Si aggiunge che, nella specie, la mancata proposizione dell’appello incidentale avverso il rigetto della domanda di impugnazione relativa ai contratti conclusi negli anni dal 2004 al 2008 derivava dall’affidamento legittimamente riposto sul precedente orientamento, dal quale sarebbe derivato il difetto di interesse del lavoratore a far valere la nullità del termine, avendo comunque ottenuto la conversione. 2.Il motivo è inammissibile, in quanto non riconducibile ad alcuna delle ragioni di impugnazione di cui all’articolo 360 cod. proc. civ. e non contenente, in violazione dell’articolo 366 nr. 4 cod. proc. civ., la indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza e delle norme su cui si fondano.

3. Con il secondo mezzo il ricorrente ha denunciato ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod. proc. civ.― l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 nonché― ai se nsi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione degli articoli 346 e 100 cod. proc. civ., censurando la sentenza per avere ritenuto la formazione del giudicato interno, in mancanza di appello incidentale, sulla legittimità dei contratti conclusi in epoca anteriore al febbraio 2009.

4. Il ricorrente ha assunto che il ricorso originario era globalmente diretto ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sicché, ottenuto in primo grado l’effetto richiesto, egli non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante alla proposizione dell’appello incidentale.

5. Il difetto di interesse all’appello viene dedotto, altresì, sul rilievo che la giurisprudenza, anche della Sezione semplice di questa Corte, all’epoca di introduzione del gravame ammetteva la conversione dei contratti a termine intercorsi con i Consorzi di Bonifica della regione Sicilia indipendentemente dalla data della loro conclusione.

Si invoca, dunque, nei termini già esposti in relazione al precedente motivo, l’istituto dell’overruling.

6. Infine, si sostiene che osterebbe alla formazione del giudicato l’appello proposto dal Consorzio, nel quale si contestava la possibilità di conversione del rapporto sulla base di una legge ( L.R.

SICILIA nr. 14/1958, articolo 9, comma due) applicabile a tutti i contratti conclusi. 7.Il motivo è infondato. 8.La prospettazione di parte ricorrente è destituita di fondamento laddove individua un unico ed indistinto interesse alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, malgrado la diversità dei contratti a termine cumulativamente impugnati.

9. La impugnazione di ciascun contratto è, infatti, oggetto di una domanda autonoma, distinta per causa petendi e per petitum; la richiesta di conversione muta in ragione del contratto cui si riferisce, poichè la data di stipula del contratto individua una specifica decorrenza del preteso rapporto a tempo indeterminato.

10. Dalla autonomia della domanda di impugnazione di ciascun contratto a termine deriva la formazione del giudicato sulle domande respinte nel primo F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 grado in mancanza di appello del lavoratore soccombente, come correttamente Data pubblicazione 22/03/2022 affermato nella sentenza impugnata.

11. Né appare invocabile l’istituto del prospective overruling, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza sulla interpretazione di norme regolatrici del processo (cfr. Cass.

SU sent. nr. 4135/2019); nella specie si prospetta un preteso over ruling che, a prescindere dalla sua assai dubbia configurabilità, ha riguardo alla giurisprudenza formatasi non già sulla interpretazione di norme del processo bensì sulla interpretazione di norme sostanziali.

12. Il terzo motivo è proposto ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. ― per violazione della clausola 5 nr. 1 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; si assume la contrarietà della legislazione regionale della REGIONE SICILIA alla suddetta clausola 5, sul rilievo che essa legittimerebbe i [OSCURATO:PERSONA] a ricorrere a plurimi contratti a tempo determinato in assenza di misure di prevenzione degli abusi e si deduce che la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato costituirebbe l’unica sanzione afflittiva, proporzionata ed adeguata.

13. Il motivo è infondato.

14. Giova sul punto premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, alla quale hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nr. 22981/2020 e Cass. nr. 38657/2021) per i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia il divieto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato deriva dall’assoluto divieto di assunzione stabilito per tali consorzi dalla L.R.

Sicilia n. 45 del 1995, art. 32, divieto rimasto in vigore nonostante la possibilità di operare assunzioni a termine, prevista dalla successiva L.R. 30 ottobre 1995 n. 76, agli articoli 3 e

4. Deve essere in tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata.

15. Quanto alle misure sanzionatorie, è noto che― secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza 4 luglio 2006 in causa C- 212/04, Adeneler ed altri― l' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di prevedere, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 nel caso in cui vengano accertati abusi, la trasformazione dei contratti di lavoro Data pubblicazione 22/03/2022 a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato; infatti, la clausola 5, punto 2, lettera b) dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri il compito di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato.

16. Spetta, dunque, alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte ad una siffatta situazione, misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro.

17. La Corte di Giustizia richiama al riguardo il principio di «autonomia procedurale degli Stati membri» (consistente nella scelta da parte del diritto interno dei mezzi finalizzati a garantire l'effettività del diritto comunitario sostanziale), autonomia soggetta ad una duplice test di conformità comunitaria: le tutele accordate non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura meramente interna (principio di equivalenza); Né devono rendere, nei fatti, impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

18. Questa Corte, a Sezioni Unite, si è adeguata ai criteri comunitari con l’arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5072 (negli stessi termini Cass.

S.U. nr. 19165/2017), relativo alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36.

Si è ivi affermato che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno; rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile ― (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge, con previsione conforme ai parametri costituzionali e comunitari) ― le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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19. Il diritto interno, così interpretato, è stata ritenuto conforme al diritto dell’Unione (sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro) tanto sotto il profilo del principio di equivalenza ― ( sul rilievo che le misure adottate per sanzionare l’utilizzo abusivo del contratto a termine nel settore pubblico e nel settore privato non possono essere comparate tra loro, perché entrambe attuano il diritto dell’Unione) ― che in relazione al principio di effettività (sentenza citata, punti 47-50).

20. I principi enunciati dalle Sezioni Unite, relativi a fattispecie regolate dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001, devono trovare applicazione ogniqualvolta la conversione non possa operare in presenza di una norma di legge speciale che la impedisca, direttamente o indirettamente, anche a prescindere dall'applicabilità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, come già chiarito da questa Corte (Cass. nr. 25625/2020; Cass. nr. 12876/2020; Cass.nn. 5229 e 6413 del 2017; Cass. n. 23945/2018).

21. In particolare, negli arresti del 09/01/2019, nr.274 e del 22/01/2019, n.1630 si è affermato che l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dei Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia con inosservanza dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a termine determina, in caso di abusivo ricorso a tale fattispecie contrattuale, l'applicazione della regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss. cod.civ., interpretata secondo i principi affermati nella sentenza di Cass. Sez.

U.nr. 5072/2016.

22. In sostanza, la interpretazione adeguatrice― che assicura l’effetto utile della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE― si applica― ove non operi la conversione del rapporto a tempo indeterminato e fuori dai casi disciplinati dall’articolo 36 D.Lgs nr 165/2001― in riferimento alle norme codicistiche sul danno da inadempimento (articolo 1218 ed articoli 1223 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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23. La sentenza impugnata appare conforme ai principi sin qui esposti; dando atto della inapplicabilità dell’articolo 36 D.L.gs. nr. 165/2001 ai Consorzi di Bonifica siciliani, enti pubblici economici, la Corte territoriale ha applicato la presunzione di danno di cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010, facendo riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite nr. 5072/2016 per identità di ratio. 24.Con la quarta censura si denuncia ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione: - Dello Statuto della Regione Sicilia approvato con L. Cost. nr. 2/1948, articolo 14; - Della L.R.

SICILIA nr. 15/2004, art. 49, comma tre - Della L.R.

SICILIA nr. 76/1995, articolo 3 e della normativa successiva che lo richiama - Della L.R.

SICILIA nr. 4/2003, art. 106 - «Della normativa regionale dettagliatamente indicata nel prosieguo» (così in ricorso, alla pagina 23) - Del D.Lgs nr. 368/2001, artt. 1 e ss.

25. Si censura la sentenza impugnata sul rilievo che la Regione Sicilia, nell’esercitare la potestà legislativa autonoma in materia di Consorzi di Bonifica riconosciutale dall’articolo 14 dello [OSCURATO:PERSONA], avrebbe istituzionalizzato l’utilizzo dei contratti a termine a-causali (L.R.

SICILIA nr. 15/2004, art. 49, comma tre) per sopperire alle esigenze ordinarie dei consorzi. 26.Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

27. Il giudice dell’appello non ha affatto affermato che la legislazione della Regione SICILIA avrebbe autorizzato i Consorzi di bonifica a fare ricorso generalizzato a contratti a termine a-causali; anzi, nella fattispecie di causa la illegittimità del termine è stata dichiarata dal Tribunale ai sensi dell’articolo 1 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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29. Con il quinto mezzo si torna a denunciare ― ai sensi dell’articolo 360 n r.3 cod. proc. civ. ― la vi olazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione ai numeri 1,2 e 3, nella parte in cui essa impone la adozione di una misura afflittiva, effettiva e proporzionata in caso di abusiva successione di contratti a termine.

Si assume che il risarcimento del danno perderebbe tali caratteri se liquidato con la sola indennità di cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010.

Si assume, altresì, la violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 Cost. essendovi discriminazione in punto di mancata conversione, in danno del dipendente a termine di un ente pubblico rispetto al dipendente a termine di un datore di lavoro privato.

30. Il motivo è infondato, per le ragioni già esposte nella trattazione del terzo motivo, cui si rinvia.

Né ha pregio la censura di violazione dell’articolo 3 Cost. [OSCURATO:PERSONA] nell’arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nr.248― nell’affermare la conformità a costituzione della speciale disciplina prevista in caso di utilizzazione illegittima dei contratti a tempo determinato per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale― ha da un lato ribadito l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, dall’altro individuato come misura sanzionatoria adeguata il risarcimento del danno, nei termini precisati dalla Corte di cassazione (Cass SU sent. n. 5072/2016).

Nella suddetta pronuncia il giudice delle leggi, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., ha sottolineato la mancata considerazione da parte del giudice remittente della specificità del settore pubblico rispetto a quello privato.

31. Tali principi trovano applicazione anche in relazione al divieto di conversione dei contratti a termine conclusi dai consorzi di bonifica siciliani giacchè il divieto di assunzioni stabilito dalla legge regionale nr. 45/1995, che ne F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 costituisce la base, trova fondamento nella natura di ente pubblico (ancorché economico) del datore di lavoro.

32. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

33. Le spese di causa si compensano tra le parti, in quanto i principi qui ribaditi si sono consolidati in epoca successiva alla notifica del ricorso in cassazione.

34. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 26877-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIGLIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.7 [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 122 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 SCHITTONE (LMCA - [OSCURATO:PERSONA]) che lo rappresenta Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 694/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/06/2016 R.G.N. 357/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2016 la Corte d’Appello di Catania riformava la sentenza del tribunale di Caltagirone nella parte in cui― dichiarata la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 3 febbraio 2009 tra [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di Bonifica nr. 7 di CALTAGIRONE (in prosieguo: il Consorzio) e del contratto a termine successivo ― aveva disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato; per l’effetto, rigettava la domanda di conversione. 2. La Corte territoriale premetteva che, in assenza di impugnazione incidentale del lavoratore, si era formato il giudicato sulle statuizioni del Tribunale concernenti la legittimità del termine apposto ai contratti stipulati tra le stesse parti negli anni 2004, 2005, 2006,2007,2008. 3. L’appello proposto dal Consorzio, concernente la possibilità di conversione del contratto del 3 febbraio 2009 in rapporto a tempo indeterminato, era fondato. 4.Il giudice del gravame osservava che, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza nr. 4685/2015, per gli enti pubblici economici della REGIONE SICILIA vigeva la regola dell’obbligo di assunzione mediante concorso, obbligo venuto meno nel solo arco temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore della L.R. SICILIA nr. 18/1999 e la entrata in vigore della L.R. SICILIA nr. 15/2004; soltanto per i contratti a termine stipulati nel suddetto intervallo temporale poteva dunque operare, in caso di illegittimità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato. 5. Il Tribunale aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto ai contratti del 3 febbraio 2009 e del 7 aprile 2009, ricadenti nel periodo in cui vigeva l’obbligo di assunzione per concorso. 6. La misura del danno, in assenza di specifici motivi di impugnazione, andava confermata in dodici mensilità di retribuzione, come liquidata dal Tribunale. Del resto, l’articolo 32 L. nr. 183/2010 doveva essere applicato anche nelle ipotesi di mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato, giacchè i principi enunciati dalle S.U. della Corte di cassazione nella sentenza nr.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 5072/2016 erano estensibili, per identità di ratio, alla fattispecie di causa, seppur non disciplinata dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001. 7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinque ragioni di censura, cui il CONSORZIO ha resistito con controricorso. 8.Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato «manifesta fondatezza del ricorso- Inapplicabilità dell’articolo 360 bis nr. 1 cod. proc. civ.», si sostiene che il principio enunciato dalla sentenza delle SU di questa Corte nr. 4685/2015― posto a base della sentenza impugnata― non troverebbe applicazione agli enti pubblici economici, quale è il Consorzio di bonifica. Si sostiene, altresì, che detto principio costituirebbe un «overruling» rispetto alla precedente posizione della giurisprudenza, anche di questa Corte― favorevole alla incondizionata conversione dei contratti a termine illegittimamente conclusi dai Consorzi di bonifica siciliani― deducendone sotto questo profilo l’inapplicabilità alle situazioni già cristallizzate alla data della pronuncia delle Sezioni Unite. Si aggiunge che, nella specie, la mancata proposizione dell’appello incidentale avverso il rigetto della domanda di impugnazione relativa ai contratti conclusi negli anni dal 2004 al 2008 derivava dall’affidamento legittimamente riposto sul precedente orientamento, dal quale sarebbe derivato il difetto di interesse del lavoratore a far valere la nullità del termine, avendo comunque ottenuto la conversione. 2.Il motivo è inammissibile, in quanto non riconducibile ad alcuna delle ragioni di impugnazione di cui all’articolo 360 cod. proc. civ. e non contenente, in violazione dell’articolo 366 nr. 4 cod. proc. civ., la indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza e delle norme su cui si fondano. 3. Con il secondo mezzo il ricorrente ha denunciato ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod. proc. civ.― l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 nonché― ai se nsi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione degli articoli 346 e 100 cod. proc. civ., censurando la sentenza per avere ritenuto la formazione del giudicato interno, in mancanza di appello incidentale, sulla legittimità dei contratti conclusi in epoca anteriore al febbraio 2009. 4. Il ricorrente ha assunto che il ricorso originario era globalmente diretto ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sicché, ottenuto in primo grado l’effetto richiesto, egli non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante alla proposizione dell’appello incidentale. 5. Il difetto di interesse all’appello viene dedotto, altresì, sul rilievo che la giurisprudenza, anche della Sezione semplice di questa Corte, all’epoca di introduzione del gravame ammetteva la conversione dei contratti a termine intercorsi con i Consorzi di Bonifica della regione Sicilia indipendentemente dalla data della loro conclusione. Si invoca, dunque, nei termini già esposti in relazione al precedente motivo, l’istituto dell’overruling. 6. Infine, si sostiene che osterebbe alla formazione del giudicato l’appello proposto dal Consorzio, nel quale si contestava la possibilità di conversione del rapporto sulla base di una legge ( L.R. SICILIA nr. 14/1958, articolo 9, comma due) applicabile a tutti i contratti conclusi. 7.Il motivo è infondato. 8.La prospettazione di parte ricorrente è destituita di fondamento laddove individua un unico ed indistinto interesse alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, malgrado la diversità dei contratti a termine cumulativamente impugnati. 9. La impugnazione di ciascun contratto è, infatti, oggetto di una domanda autonoma, distinta per causa petendi e per petitum; la richiesta di conversione muta in ragione del contratto cui si riferisce, poichè la data di stipula del contratto individua una specifica decorrenza del preteso rapporto a tempo indeterminato. 10. Dalla autonomia della domanda di impugnazione di ciascun contratto a termine deriva la formazione del giudicato sulle domande respinte nel primo F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 grado in mancanza di appello del lavoratore soccombente, come correttamente Data pubblicazione 22/03/2022 affermato nella sentenza impugnata. 11. Né appare invocabile l’istituto del prospective overruling, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza sulla interpretazione di norme regolatrici del processo (cfr. Cass. SU sent. nr. 4135/2019); nella specie si prospetta un preteso over ruling che, a prescindere dalla sua assai dubbia configurabilità, ha riguardo alla giurisprudenza formatasi non già sulla interpretazione di norme del processo bensì sulla interpretazione di norme sostanziali. 12. Il terzo motivo è proposto ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. ― per violazione della clausola 5 nr. 1 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; si assume la contrarietà della legislazione regionale della REGIONE SICILIA alla suddetta clausola 5, sul rilievo che essa legittimerebbe i [OSCURATO:PERSONA] a ricorrere a plurimi contratti a tempo determinato in assenza di misure di prevenzione degli abusi e si deduce che la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato costituirebbe l’unica sanzione afflittiva, proporzionata ed adeguata. 13. Il motivo è infondato. 14. Giova sul punto premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, alla quale hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nr. 22981/2020 e Cass. nr. 38657/2021) per i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia il divieto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato deriva dall’assoluto divieto di assunzione stabilito per tali consorzi dalla L.R. Sicilia n. 45 del 1995, art. 32, divieto rimasto in vigore nonostante la possibilità di operare assunzioni a termine, prevista dalla successiva L.R. 30 ottobre 1995 n. 76, agli articoli 3 e 4. Deve essere in tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata. 15. Quanto alle misure sanzionatorie, è noto che― secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza 4 luglio 2006 in causa C- 212/04, Adeneler ed altri― l' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di prevedere, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 nel caso in cui vengano accertati abusi, la trasformazione dei contratti di lavoro Data pubblicazione 22/03/2022 a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato; infatti, la clausola 5, punto 2, lettera b) dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri il compito di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato. 16. Spetta, dunque, alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte ad una siffatta situazione, misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro. 17. La Corte di Giustizia richiama al riguardo il principio di «autonomia procedurale degli Stati membri» (consistente nella scelta da parte del diritto interno dei mezzi finalizzati a garantire l'effettività del diritto comunitario sostanziale), autonomia soggetta ad una duplice test di conformità comunitaria: le tutele accordate non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura meramente interna (principio di equivalenza); Né devono rendere, nei fatti, impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). 18. Questa Corte, a Sezioni Unite, si è adeguata ai criteri comunitari con l’arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5072 (negli stessi termini Cass. S.U. nr. 19165/2017), relativo alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36. Si è ivi affermato che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno; rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile ― (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge, con previsione conforme ai parametri costituzionali e comunitari) ― le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella Data pubblicazione 22/03/2022 misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori. 19. Il diritto interno, così interpretato, è stata ritenuto conforme al diritto dell’Unione (sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro) tanto sotto il profilo del principio di equivalenza ― ( sul rilievo che le misure adottate per sanzionare l’utilizzo abusivo del contratto a termine nel settore pubblico e nel settore privato non possono essere comparate tra loro, perché entrambe attuano il diritto dell’Unione) ― che in relazione al principio di effettività (sentenza citata, punti 47-50). 20. I principi enunciati dalle Sezioni Unite, relativi a fattispecie regolate dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001, devono trovare applicazione ogniqualvolta la conversione non possa operare in presenza di una norma di legge speciale che la impedisca, direttamente o indirettamente, anche a prescindere dall'applicabilità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, come già chiarito da questa Corte (Cass. nr. 25625/2020; Cass. nr. 12876/2020; Cass.nn. 5229 e 6413 del 2017; Cass. n. 23945/2018). 21. In particolare, negli arresti del 09/01/2019, nr.274 e del 22/01/2019, n.1630 si è affermato che l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dei Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia con inosservanza dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a termine determina, in caso di abusivo ricorso a tale fattispecie contrattuale, l'applicazione della regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss. cod.civ., interpretata secondo i principi affermati nella sentenza di Cass. Sez. U.nr. 5072/2016. 22. In sostanza, la interpretazione adeguatrice― che assicura l’effetto utile della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE― si applica― ove non operi la conversione del rapporto a tempo indeterminato e fuori dai casi disciplinati dall’articolo 36 D.Lgs nr 165/2001― in riferimento alle norme codicistiche sul danno da inadempimento (articolo 1218 ed articoli 1223 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 e seguenti cod. civ.), nel senso di consentire al lavoratore di avvalersi della presunzione di danno di cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010, ferma restando la sua possibilità di provare di avere sofferto danni ulteriori. 23. La sentenza impugnata appare conforme ai principi sin qui esposti; dando atto della inapplicabilità dell’articolo 36 D.L.gs. nr. 165/2001 ai Consorzi di Bonifica siciliani, enti pubblici economici, la Corte territoriale ha applicato la presunzione di danno di cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010, facendo riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite nr. 5072/2016 per identità di ratio. 24.Con la quarta censura si denuncia ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione: - Dello Statuto della Regione Sicilia approvato con L. Cost. nr. 2/1948, articolo 14; - Della L.R. SICILIA nr. 15/2004, art. 49, comma tre - Della L.R. SICILIA nr. 76/1995, articolo 3 e della normativa successiva che lo richiama - Della L.R. SICILIA nr. 4/2003, art. 106 - «Della normativa regionale dettagliatamente indicata nel prosieguo» (così in ricorso, alla pagina 23) - Del D.Lgs nr. 368/2001, artt. 1 e ss. 25. Si censura la sentenza impugnata sul rilievo che la Regione Sicilia, nell’esercitare la potestà legislativa autonoma in materia di Consorzi di Bonifica riconosciutale dall’articolo 14 dello [OSCURATO:PERSONA], avrebbe istituzionalizzato l’utilizzo dei contratti a termine a-causali (L.R. SICILIA nr. 15/2004, art. 49, comma tre) per sopperire alle esigenze ordinarie dei consorzi. 26.Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. 27. Il giudice dell’appello non ha affatto affermato che la legislazione della Regione SICILIA avrebbe autorizzato i Consorzi di bonifica a fare ricorso generalizzato a contratti a termine a-causali; anzi, nella fattispecie di causa la illegittimità del termine è stata dichiarata dal Tribunale ai sensi dell’articolo 1 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 D.lgs nr. 368/2001, per genericità della causale e l’oggetto della impugnazione del Consorzio verteva, piuttosto, sulla giuridica impossibilità della conversione. 28.La statuizione censurata, dunque, non si rinviene nella sentenza impugnata. 29. Con il quinto mezzo si torna a denunciare ― ai sensi dell’articolo 360 n r.3 cod. proc. civ. ― la vi olazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione ai numeri 1,2 e 3, nella parte in cui essa impone la adozione di una misura afflittiva, effettiva e proporzionata in caso di abusiva successione di contratti a termine. Si assume che il risarcimento del danno perderebbe tali caratteri se liquidato con la sola indennità di cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010. Si assume, altresì, la violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 Cost. essendovi discriminazione in punto di mancata conversione, in danno del dipendente a termine di un ente pubblico rispetto al dipendente a termine di un datore di lavoro privato. 30. Il motivo è infondato, per le ragioni già esposte nella trattazione del terzo motivo, cui si rinvia. Né ha pregio la censura di violazione dell’articolo 3 Cost. [OSCURATO:PERSONA] nell’arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nr.248― nell’affermare la conformità a costituzione della speciale disciplina prevista in caso di utilizzazione illegittima dei contratti a tempo determinato per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale― ha da un lato ribadito l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, dall’altro individuato come misura sanzionatoria adeguata il risarcimento del danno, nei termini precisati dalla Corte di cassazione (Cass SU sent. n. 5072/2016). Nella suddetta pronuncia il giudice delle leggi, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., ha sottolineato la mancata considerazione da parte del giudice remittente della specificità del settore pubblico rispetto a quello privato. 31. Tali principi trovano applicazione anche in relazione al divieto di conversione dei contratti a termine conclusi dai consorzi di bonifica siciliani giacchè il divieto di assunzioni stabilito dalla legge regionale nr. 45/1995, che ne F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26877/2016 Numero sezionale 122/2022 Numero di raccolta generale 9371/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 costituisce la base, trova fondamento nella natura di ente pubblico (ancorché economico) del datore di lavoro. 32. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 33. Le spese di causa si compensano tra le parti, in quanto i principi qui ribaditi si sono consolidati in epoca successiva alla notifica del ricorso in cassazione. 34. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s
Sentenza Cassazione n. 09371/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris