Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16154/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, posto che il giudice ha individuato come reato più grave, ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cod. pen. con i fatti già giudicati con le sentenze del Tribunale di Brescia del 05/05/2021 e del 04/07/2020, i fatti descritti nel capo di imputazione F) dell'odierno procedimento, concernente plurime cessioni di sostanza stupefacente.

Considerato che la censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato di aver fatto riferimento, nella individuazione del reato più grave, al criterio della previsione edittale della pena e della pena concretamente irrogata, e pertanto, alla stregua di tale comparazione, ha correttamente individuato nel reato di cui al capo F) del procedimento odierno, il fatto in concreto più grave cui applicare gli aumenti, adeguandosi all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio e reati già giudicati con sentenza irrevocabile, debba comparare la gravità della pena già irrogata con quella da irrogarsi.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, posto che il giudice ha individuato come reato più grave, ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cod. pen. con i fatti già giudicati con le sentenze del Tribunale di Brescia del 05/05/2021 e del 04/07/2020, i fatti descritti nel capo di imputazione F) dell'odierno procedimento, concernente plurime cessioni di sostanza stupefacente. Considerato che la censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato di aver fatto riferimento, nella individuazione del reato più grave, al criterio della previsione edittale della pena e della pena concretamente irrogata, e pertanto, alla stregua di tale comparazione, ha correttamente individuato nel reato di cui al capo F) del procedimento odierno, il fatto in concreto più grave cui applicare gli aumenti, adeguandosi all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio e reati già giudicati con sentenza irrevocabile, debba comparare la gravità della pena già irrogata con quella da irrogarsi. Dalle cadenze motivazionali della sentenza è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 16154/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris