CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12239/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso il primo;ricorrentecontroMinistero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delleforeste, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] volontario di tutela dei Vini DOC Salaparuta, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.c. coop. agricola, Madonna delPiraino società cooperativa agricola, rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];controricorrentinonché contro[OSCURATO:PERSONA] di Vino di [OSCURATO:PERSONA] C. s,n.c., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Sez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 1Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;intimatiavverso la sentenza n. 1453/2023 della Corte di appello di Milano,depositata il 5 maggio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Il Tribunale di Milano ha reso, in data 16 febbraio 2021,sentenza in un giudizio promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.c. coop.agricola, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Madonna delPiraino società cooperativa agricola, nonché del [OSCURATO:PERSONA] volontario ditutela Vini DOC Salaparuta e del Ministero delle Politiche agricole,alimentari e forestali.2. ─ L’attrice aveva agito anzitutto al fine di sentire dichiarare lanullità o l’invalidità della registrazione europea della DOP «SalaparutaPDO-IT-A0795» dell’8 agosto 2009 e del suo riconoscimento, comeDOC, a livello nazionale: riconoscimento conseguito col decreto dell’8febbraio 2006, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2006 (sudomanda proposta nel febbraio 2003, ai sensi dell’art.1 della l. n. 164del 10 febbraio 1992); aveva dedotto che le dette denominazioni diorigine erano decettive o domandate in mala fede e, in ogni caso,interferenti con il marchio «Salaparuta» e con gli altri marchi dell’attricecontenenti l’espressione «Salaparuta»: marchi registrati nel luglio 1989e notori nel mondo (essendo la relativa casa vinicola stata fondatanell’Ottocento dalla famiglia Alliata, insignita del titolo di «Duca diSalaparuta», con diffusione, sin da allora, sul mercato anche delSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 2Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026«Continente», di vini rossi e bianchi, commercializzati con i nomi«Corvo» e «Salaparuta»; l’azienda era poi passata in proprietà di unasocietà partecipata dalla Regione Sicilia ed era stata infine acquistatadall’odierna attrice). Aveva inoltre allegato che i convenuti Madonna delPiraino, [OSCURATO:PERSONA] di Vino di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] volontario ditutela Vini DOC Salaparuta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di RomeoAntonino C. avevano concretamente utilizzato la DOP «Salaparuta»in modo non conforme ai criteri della correttezza professionale e perquesto aveva domandato una pronuncia di inibitoria e di condanna alrisarcimento dei danni.3. ─ [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello avverso lastatuizione reiettiva della domanda di accertamento della nullità dellaDOP «Salaparuta».Nella resistenza del Ministero, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] di Vino,di [OSCURATO:PERSONA], di Madonna del Piraino e del [OSCURATO:PERSONA], la Corte diappello di Milano ha pronunciato in data 5 maggio 2023 sentenza concui ha respinto l’impugnazione.In breve, il Giudice distrettuale ha affermato che: in conformità aquanto deciso dal Tribunale e dalle Sezioni Unite con ordinanza del2017, alla fattispecie in esame doveva essere applicata la normatransitoria contenuta dall’art. 51 reg. n. 479/2008, in forza della qualele denominazioni d’origine già protette in base alla precedentenormativa di cui all’art. 54 reg. n. 1493/1999 godevano di automaticaprotezione, mediante iscrizione nel registro europeo, salva la possibilitàdella Commissione di disporre la cancellazione della protezione entro il31 dicembre 2014, evenienza ― questa ― non verificatasi; ilriconoscimento della DOC «Salaparuta» era stato disposto con decretoministeriale dell’8 febbraio 2006, onde la relativa procedura si erasvolta sotto la vigenza del reg. n. 1493/1999, che, alla lett. b) delparagrafo 2 della Sezione F dell’Allegato VII, prevedeva un criterio diprevalenza della denominazione d’origine rispetto al marchio anterioreSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 3Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026contenente termini identici (salva la possibilità, da parte del titolare delmarchio, di continuare a fare uso di esso, in presenza di alcunipresupposti); era pertanto infondato il motivo di appello dedotto daDuca di Salaparuta, secondo cui il conflitto tra le denominazionid’origine e il marchio anteriore si sarebbe dovuto risolvere in baseall’art. 43, comma 2, del reg. n. 479/2008 («Un nome non è protettoin quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causadella notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, laprotezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla veraidentità del vino»), contenendo tale norma una previsione normativanon in vigore, e non applicabile, quando si era concluso ilriconoscimento della denominazione «Salaparuta»; le previsionicontenute negli artt. 14, paragrafo 3, reg. n. 2081/92 e 48 reg. n. 1493del 1999 non avevano attinenza alla fattispecie oggetto di lite ed eradecisivo che nell’Allegato VII, Sez. F, par. 2, lett. b), del reg. n. 493 del1999 fosse «fissato un criterio di prevalenza per la denominazioned’origine rispetto al marchio, anche se anteriore»; risultava infondataanche la censura sull’invocata nullità della DOP «Salaparuta» perpresunta mala fede, non essendo, da un lato, conferenti le normerichiamate a supporto della deduzione difensiva (l’art. 48 reg. n.1493/1999, l’art. 14, paragrafo 3, del reg. n. 2081/1992 e art. 19 c.p.i.)e non risultando, dall’altro, prova di una condotta segnata dalla malafede; con riferimento, poi, al giudizio sul «terroir o legame tra la DOP eil territorio», non era possibile al giudice sostituirsi alla PubblicaAmministrazione e, una volta assunto il provvedimento finale sulla DOPin sede europea, da parte della Commissione, era precluso l’esame delprimo segmento del procedimento, da considerarsi in senso unitario,che aveva portato al riconoscimento della DOC da parte del Ministero(procedimento cui l’appellante aveva del resto partecipato senza poiimpugnare, nella competente sede, il provvedimento conclusivo,adottato con decreto ministeriale dell’8 febbraio 2006); in ogni caso,Sez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 4Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026nel procedimento amministrativo era stato accertato che il territorio delComune di Salaparuta era dotato di terroir, tenuto conto che, comerisultava dalla relazione agronomica prodotta dalla stessa Duca diSalaparuta, all’epoca del riconoscimento della DOC tale territoriopresentava una superficie «vitata» pari al 36% dell’intera superficiecomunale, corrispondente ad oltre il 52% della superficie agrariautilizzabile.4. ─ Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] haproposto un ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cuiresistono il Ministero, il [OSCURATO:PERSONA] volontario di tutela dei Vini DOCSalaparuta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Madonna del Piraino; nonhanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA] di Vino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5. ─ Con ordinanza interlocutoria n. 12563 dell’8 maggio 2024, èstato operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sulla disciplina unionale regolante il rapporto tra la DOP«Salaparuta» e il marchio notorio di cui è titolare la ricorrente percassazione. La Corte si è pronunciata al riguardo con sentenza dell’11settembre 2025 nella causa C-341/25.6. ─ In vista della trattazione camerale odierna sono statedepositate memorie, salvo che dal Ministero. Il Procuratore Generale harassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione ofalsa applicazione dell’art. 118-duodecies, paragrafo 2, reg. n.1234/2007 successivamente trasfuso nell’art. 107 reg. n. 1308/2013.Rammenta la società [OSCURATO:SOCIETA] che in epoca anterioreall’entrata in vigore del reg. n. 479/2008, il reg. n. 1493/1999prevedeva solo un riconoscimento nazionale ed una semplicecomunicazione alle istituzioni comunitarie del detto riconoscimento: gliStati membri erano chiamati a trasmettere l’elenco dei VQPRD (Vini diQualità Prodotti in [OSCURATO:PERSONA]), da loro riconosciuti, allaSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 5Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026Commissione europea, la quale si limitava a raccogliere le informazionisulla normativa nazionale concernente la realizzazione ed elaborazionedel prodotto, nonché a pubblicare tale elenco nella [OSCURATO:PERSONA].Le successive norme — è precisato — hanno invece contemplato unprocedimento di registrazione dei vini DOP e IGP caratterizzato daun’impostazione «accentrata». È stata infatti rimessa alla Commissionela decisione finale circa il riconoscimento come DOP e IGP per i vini chesoddisfano le condizioni prescritte, mentre a livello nazionale è svoltauna procedura preliminare di valutazione. In particolare, il nuovosistema delle DOP per vini, che, a partire dal 1 agosto 2009, haabrogato e sostituito il precedente, è preceduto da una fase istruttorianazionale (subprocedimento nazionale), ma è interamente attuato nellasede già comunitaria, ora eurounitaria, e si conclude con unaregistrazione DOP a seguito di decisione assunta «secondo la proceduradi cui all'articolo 113, paragrafo 2» e «in base alle informazioni adisposizione della Commissione» (art. 41 reg. n. 479/2008). Solo nelcaso delle denominazioni già protette prima del 2009, l’art. 51 reg.479/2008 (o 118-vicies reg. n. 1234/2007, ora art. 107 reg. n.1308/2013) ha previsto che l’adozione della relativa decisione da partedella Commissione si attui con una procedura semplificata: in mancanzadi rifiuto amministrativo entro il 31 dicembre 2014, le denominazionioggetto dei precedenti riconoscimenti nazionali che hanno goduto diquesta procedura semplificata, «restano registrate, ai sensi e per glieffetti del nuovo regime». Sottolinea la ricorrente — ed è questo unpunto centrale dello svolgimento argomentativo della propostaimpugnazione ― che solo la registrazione iniziale è prevista come«automatica» nel relativo procedimento: il permanere dellaregistrazione è difatti «subordinato alla presentazione, entro il 31dicembre 2011, da parte degli Stati membri, di tutta la documentazionenecessaria secondo le nuove norme e al positivo esame da parte dellaCommissione europea entro il 31 dicembre 2014, sempre secondo leSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 6Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026nuove norme e dalla sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dallanuova normativa». Spiega la società istante che la disciplina transitoria,dettata dall’art. 118-vicies reg. n. 1234/2007, prevede, dunque, che ilprecedente riconoscimento nazionale della DOC fungesse, per ledenominazioni preesistenti, da «mero presupposto (iniziale, necessarioma non sufficiente) della nuova registrazione comunitaria-eurounitaria,sostitutiva della precedente registrazione nazionale».Il fatto che le denominazioni preesistenti siano poi protette, apartire dal 2009, in forza della disciplina del nuovo regolamento (comeprevisto dall’art. 51, paragrafo 1, reg. n. 479/2008, recte art. 118-vicies, paragrafo 1, reg. n. 1234/2007, poi art. 107, paragrafo 1, reg.n. 1308/2013) implicherebbe che esse non possano esserlo anchequando in forza di questa nuova normativa sussistano motivi di rigettodella protezione, a norma dell’art. 43, paragrafo 2, del reg. 479/2008(ossia dell’art. 118-duodecies, paragrafo 2, reg. n. 1234/2007, poi art.101, paragrafo 2, del reg. n. 1308/2013, il quale esclude la protezioneper quelle denominazioni per le quali «a causa della notorietà e dellareputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurrein errore il consumatore quanto alla vera identità del vino». Laconclusione si basa sul rilievo per cui le nuove registrazioni didenominazioni già riconosciute a livello nazionale ai sensi del reg. n.1493/1999, secondo la norma transitoria, non continuano asopravvivere in base a quel regolamento, che non prevedeva alcunsistema di registrazione comunitario, ma sono appunto registrazionieurounitarie «protette in virtù (e dunque anche nei limiti) del nuovoregolamento».La ricorrente sottolinea che questa ricostruzione sarebbeavvalorata dal combinato disposto degli artt. 118-novodecies e 118-vicies, quarto paragrafo, del reg. n. 1234 del 2007 (ora rispettivamente106 e 107, paragrafo 4, reg. n. 1308 del 2013): infatti, la previsione,nella nuova disciplina, della cancellazione di una denominazioneSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 7Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026d’origine o di una indicazione geografica non più rispondente al relativodisciplinare è stata espressamente esclusa per le registrazioni europeegià beneficiate di protezione nazionale prima del 2007. Si rileva chedella norma prevedente tale eccezione (precisamente l’art. 118-vicies,paragrafo 4, reg. n. 1234/2007, ora art. 107, paragrafo 4, reg. n.1308/2013) non vi sarebbe stata necessità alcuna se, come ritenutodalla Corte di appello, la cancellazione delle vecchie registrazioni sifosse dovuta disporre nella sola ipotesi in cui la Commissione avesseriscontrato, entro la data del 31 dicembre 2014, il mancato rispettodelle condizioni previste dall’art. 34 reg. n. 479 del 2008 per ilriconoscimento delle denominazioni di origine. In sostanza, secondo lasocietà istante, ove il legislatore europeo ha inteso escludere, per leDOP e le IGP registrate nel 2009, già beneficiarie di una precedenteforma di protezione, l’applicazione di un rifiuto amministrativo nonprevisto dalla legislazione abrogata, lo ha fatto espressamente. Lanorma che vieta la registrazione di segni decettivi — segnatamente didenominazioni di origine o indicazioni geografiche che, a causa dellanotorietà e della reputazione di un marchio commerciale, potrebberoindurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino,giusta l’art. 43, paragrafo 2, reg. n. 479 del 2008, corrispondenteall’art. 118-duodecies, paragrafo 2, reg. n. 1234/2007, ora art. 101,paragrafo 2, reg. n. 1318/2013 — troverebbe, dunque, una precisaconferma alla luce del dato normativo sopra indicato.In definitiva, secondo chi impugna, al conflitto tra il marchiopreesistente e la DOP per cui è causa, registrata l’8 agosto 2009, nonpotrebbe applicarsi il reg. n. 1493 del 1999, abrogato a far data dal2008: la denominazione di origine in discorso risulterebbe sottoposta alregime giuridico concernente «la DOP in sede europea» previsto dalreg. n. 1234/2007 e, per tale ragione, resterebbe sottoposta all’art.118-duodecies, secondo paragrafo, di detto testo normativo.2. — Il motivo è infondato alla luce di quanto chiarito dalla CorteSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 8Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026di giustizia a seguito del rinvio pregiudiziale disposto con l’ordinanzainterlocutoria.3. — Il nodo interpretativo di cui qui si dibatte, e che è statosottoposto alla nominata Corte, è in sintesi il seguente: se alla DOP«Salaparuta» sia applicabile l’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, terzocomma del reg. n. 1493/1999 oppure l’art. 43, paragrafo 2, reg. n.479/2009, coincidente con l’art. 118-duodecies reg. n. 1234/2007 e conl’art. 101, paragrafo 2, reg. n. 1308/2013.Il regolamento del 1999 prevede, al secondo comma delparagrafo 2, della lettera F dell’allegato VII, che il titolare di un marchioconosciuto e registrato per un vino o un mosto di uve che contengatermini identici al nome di una regione determinata o al nome diun’unità geografica più piccola di una regione determinata possa —anche se non abbia diritto a questo nome in base alla specificaregolamentazione che delimita la designazione, la presentazione e lapubblicità dei prodotti completate da marchi interferenti, a norma delparagrafo 1 dello stesso allegato VII, lett. F, con le denominazioniprotette —«continuare ad usare tale marchio se corrisponde all’identitàdel suo titolare originario o del prestanome originario, purché laregistrazione del marchio sia stata fatta almeno venticinque anni primadel riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da partedello Stato membro produttore a norma delle disposizioni comunitariepertinenti per quanto riguarda i VQPRD e il marchio sia statoeffettivamente utilizzato senza interruzione». Il terzo comma aggiungeche i marchi conformi a tali condizioni «non possono essere oppostiall'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per ladesignazione di un VQPRD o di un vino da tavola».Regola opposta è stata stabilita dall’art. 43, paragrafo 2, del reg.n. 479/2008, il quale (al pari delle diverse disposizioni che vi si sonosovrapposte) ha disposto: «Un nome non è protetto in quantodenominazione di origine o indicazione geografica se, a causa dellaSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 9Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezionepotrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità delvino».4. — In grande sintesi, la Corte di giustizia ha rilevato chel’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del reg.n. 1493/1999 sanciva la preminenza di una denominazione di viniprotetta su marchi anteriori notori, contenenti termini identici a taledenominazione, autorizzando, fatto salvo il rispetto delle condizionipreviste da tale disposizione, la continuazione dell’uso di tali marchi:nel caso di specie, poiché, come risultava dalla decisione di rinvio, laDOC «Salaparuta» era stata riconosciuta l’8 febbraio 2006, vale a diresotto la vigenza del reg. n. 1493/1999, e poiché tale denominazione divini protetta corrispondeva a taluni VQPRD ai sensi dell’art. 54,paragrafo 1, di tale regolamento, un conflitto tra una siffattadenominazione e marchi anteriori notori registrati per vini, contenentitermini identici a tale denominazione, doveva «essere risolto sulla basedelle disposizioni di detto regolamento e, in particolare, sulla base delsuo allegato VII, sezione F, paragrafo 2» (Corte giust. 11 settembre2025, C-341/24, cit., punti 68 e 69).La Corte individua una soluzione che è coerente con la disciplinatransitoria dettata col reg. n. 479 del 2008 e, in particolare, con l’art.51, paragrafo 1, di tale testo normativo, secondo cui le denominazionidi vini tutelate in virtù degli artt. 51 e 54 del reg. n. 1493/1999 erano«automaticamente protette» in ragione della nuova normativa: unregime, questo, che aveva lo scopo di esentare dall’applicazione dellanuova procedura di esame le denominazioni di origine e le indicazionigeografiche già esistenti nell’Unione, nonché di limitare le possibilità dicancellazione di tali denominazioni e indicazioni, ai fini della certezzadel diritto (sent. cit., punto 76). In tal senso — è spiegato nella sentenza— «una denominazione come la DOP ‘Salaparuta’, notificata epubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, conSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 10Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026un riferimento espresso all’articolo 54, paragrafi 4 e 5, del regolamenton. 1493/1999, deve essere considerata l’estensione delladenominazione di vini protetta a livello nazionale, e non il risultato diuna nuova registrazione» (sent. cit., punto 79).D’altro canto — soggiunge la Corte — l’art. 43, paragrafo 2, delreg. n. 479/2008, l’art. 118-duodecies del reg. n. 1234/2007 e l’art.101, paragrafo 2, del reg. n. 1308/2013, come risulta dal titolo degliarticoli contenenti tali disposizioni, «prevedono solo un’ipotesi didiniego di registrazione di una nuova denominazione a causa di unconflitto con un marchio anteriore notorio, e non la cancellazione di unadenominazione che era già stata registrata in forza dell’art. 54,paragrafi 4 e 5, del reg. n. 1493/1999» (sent. cit., punto 85):cancellazione che infatti l’art. 51, paragrafo 4, del reg. 479/2008disponeva potesse essere disposta fino al 31 dicembre 2014, suiniziativa della Commissione, nella sola ipotesi in cui non fosserorispettate le condizioni stabilite dall’art. 34 del detto regolamento (sent.cit., punto 83).5. ― Il conflitto tra la denominazione di vini protetta ex art. 54del reg. n. 1493/1999 a livello nazionale, protezione estesasuccessivamente, in modo automatico, a livello dell’Unione, e marchioanteriore notorio registrato per vini, contenente termini identici a taledenominazione, trova dunque la sua regolamentazione, secondo laCorte di giustizia, nell’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, del dettoregolamento.6. — Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione ofalsa applicazione, degli artt. 2, lett. b) dell’Allegato VII, Sezione F, delreg. n. 1493/1999, 14, paragrafo 3, reg. n. 2081/1992, 3, paragrafo 4,reg. n. 510/2006, 48 reg. n. 1493 del 1999, 1, comma 1, l. n. 164 del1992, 29 c.p.i., 517 c.p., 22 dell’Accordo TRIPS (ratificato in Italia conl. n. 747 del 1994), 10-bis della Convenzione di Parigi (ratificata in Italiacon l. n. 676 del 1967), 3-bis dell’Accordo di Madrid sulle indicazioni diSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 11Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026provenienza false o fallaci (ratificato in Italia sempre con l. n. 676 del1967), 2 dir. n. 2000/13/CE e 2 d.lgs. n. 181/2003, oltre che dell’art.17 Carta dei diritti fondamentali della UE, dell’art. 1, protocollo 1, CEDUe dell’art. 14, lett. b), c.p.i..Il motivo è subordinato al primo.Viene esposto che anche il sistema previgente escludeva lapossibilità di proteggere denominazioni il cui riconoscimento, «pernotorietà e reputazione di un marchio anteriore, potrebbe indurre inerrore il consumatore quanto alla vera identità del vino». Non sarebbedecisiva, al riguardo, l’assenza di una norma di diritto espressa circauna causa di nullità della denominazione decettiva nel reg. n.1439/1999: da tale circostanza non potrebbe inferirsi la gravissimaconseguenza che ne ha tratto la sentenza impugnata, secondo la quale,appunto, il diritto comunitario del 1999 avrebbe permesso ilriconoscimento e la circolazione di denominazioni geografiche che, inconsiderazione della reputazione di un marchio anteriore, simostrassero in grado di ingannare il consumatore circa la vera identitàdel vino. Tale silenzio, lungi dal far ritenere valide le denominazionigeneriche o addirittura decettive, implicherebbe, semplicemente, che ladisciplina applicabile sia «quella ricavabile dalle disposizioni cheregolano casi simili o materie analoghe e dai principi generali;disposizioni e principi dai quali si ricava sempre la stessa soluzione ecioè che una DOP decettiva non può ricevere alcuna protezione».Si sostiene che l’esistenza, nel sistema, del divieto di indicazionegeografica decettiva risulta anzitutto dall’art. 48 del reg. n. 1493/1999,a mente del quale la designazione e la presentazione dei prodotti di cuial detto regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa adetti prodotti, «non devono essere erronee e tali da creare confusioneo indurre in errore le persone alle quali sono rivolte». Espressione deldivieto assoluto di una denominazione geografica decettiva (qualediritto di proprietà industriale) risulterebbe essere, inoltre, il previgenteSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 12Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026art. 1, comma 1, l. n. 164 del 1992; la validità di una indicazionegeografica decettiva contrasterebbe, poi, con l’art. 517 c.p..; siinvocano pure le previsioni contenute nell’art. 22 dell’Accordo TRIPS,nell’art. 10-bis della Convenzione di Parigi nell’art. 3-bis dell’Accordo diMadrid sulle indicazioni di provenienza false o fallaci, l’art. 2 dir. n.2000/13/CE e l’art. 14, paragrafo 3, del reg. n. 2081/1992, sullaprotezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'originedei prodotti agricoli ed alimentari, che dispone: «Una denominazioned'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenutoconto della fama di un marchio, della notorietà e della durata diutilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre ilconsumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto».7. — Il motivo è infondato.8. — È stato oggetto di un secondo quesito sottoposto alla Cortedi giustizia il problema della portata della disciplina di cui all’AllegatoVII, sezione F, del reg. n. 1493/1999 rispetto alle diverse ipotesi dicoesistenza tra marchio registrato e denominazione di origine protettao indicazione geografica di un vino; la Corte è stata interpellata, inparticolare su se la nominata regolamentazione «esaurisca tutte leipotesi di coesistenza tra i diversi segni e di proteggibilità delledenominazioni per vini ovvero residui comunque un’ipotesi di invaliditào non proteggibilità delle DOP o IGP posteriori, nel caso in cuil’indicazione geografica possa ingannare il pubblico circa la vera identitàdel vino a causa della reputazione di un marchio anteriore, in forza delprincipio generale di non decettività dei segni distintivi».9. — Secondo la ricorrente, la nominata Corte non avrebberisposto al detto quesito, con cui si chiedeva, in sintesi, di precisare seuna denominazione di origine ingannevole, come tale insuscettibile diassolvere alla propria funzione, fosse da considerare valida. La societàistante esclude, d’altro canto, che la disciplina sulla prevalenza dellaDOP rispetto al marchio notorio possa assorbire il tema dellaSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 13Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026decettività: deduce non esservi alcuna automaticità tra notorietà delmarchio preesistente e ingannevolezza della denominazione geografica,«per quanto la notorietà del marchio possa assurgere ad uno deglielementi rilevanti nel giudizio di ingannevolezza».10. — È da credere, in realtà, che nel settore vitivinicolo una DOPo una IGP coincidenti con un preesistente marchio risultitendenzialmente idonea a indurre nel pubblico il convincimento che ivini destinatari di quella denominazione o indicazione siano riconducibilial produttore titolare del marchio, tanto più se lo stesso sia notorio: lapreoccupazione di questo rischio confusorio anima del resto la stessasocietà ricorrente che, diversamente, non avrebbe ragione di temerealcunché dal riconoscimento della DOP «Salaparuta». In tal senso, pareal Collegio che ogni scelta legislativa consistente nell’ammettere ilriconoscimento di denominazioni di origine o indicazioni geografichecoincidenti con marchi preesistenti implichi la volontà di estrometterela decettività dalla regolamentazione del conflitto tra i titoli di proprietàindustriale; proprio in quanto la registrazione della denominazione diorigine o dell’indicazione geografica che sia sovrapponibile al marchioanteriore è in grado di ingenerare un errore nel consumatore quantoalla provenienza del prodotto, può credersi che, ove sia dato diriscontrare l’adozione, sul piano normativo, di un tale criterio didisciplina del conflitto, il legislatore abbia inteso escludere che il titolaredel marchio possa dolersi della decettività che derivi dall’uso della DOPo dell’IGP: a prevalere, in tal caso, è la volontà legislativa di fornire alconsumatore quelle informazioni che sono veicolate dall’assegnazionedella denominazione di origine o dall’indicazione geografica.11. — Ciò detto, dalla sentenza resa sulle questioni pregiudizialiemerge che, in effetti, secondo la Corte di giustizia, il conflitto tra i segniche qui viene in esame è interamente governato dall’allegato VII,sezione F, paragrafo 2, del reg. n. 1493 del 1999.La Corte ha anzitutto espressamente affermato volersi occupareSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 14Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026di entrambe le questioni ad essa sottoposte, proclamando di doverle«esaminare congiuntamente» (punto 61 della sentenza).Ha poi preso specificamente in considerazione le diversedisposizioni internazionali che l’ordinanza interlocutoria ha evocato (alpunto 13) nel quadro della formulazione del secondo quesito, vertentesull’operatività, nell’ambito proprio delle denominazioni di origine edelle indicazioni geografiche del settore vitivinicolo, del principio di nondecettività dei segni: anche in tal modo la Corte di giustizia ha datoevidenza al proprio proposito di trattare la relativa questione, per comeprospettata dal Giudice del rinvio.In esito a tale scrutinio, che ha riguardato, in particolare, l’art. 22dell’Accordo TRIPS, l’art. 10-bis della Convenzione di Parigi e l’art. 3-bis dell’Accordo di Madrid, la Corte ha poi rilevato che le norme suddettesono prive di effetto diretto negli Stati membri onde non possono essereinvocate direttamente avanti al giudice in forza del diritto dell’Unione(punto 93). Ma, soprattutto, ha chiarito che «tali disposizioni di dirittointernazionale non inficiano la conclusione secondo la quale il regimeprevisto all’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo comma, delregolamento n. 1493/1999 ha carattere di completezza» (punto 94):con ciò la Corte di Lussemburgo ha chiaramente escluso chel’interferenza tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche, daun lato, e marchi, dall’altro, sia governata da una regola diversa daquella appena indicata, la quale assume pertanto valore assorbente,esaurendo la disciplina del conflitto tra i titoli in parola.12. — Il fatto che nella sentenza non sia stato presospecificamente in considerazione l’art. 48 del reg. n. 1493 del 1999,che parte ricorrente individua come la norma, interna al detto testonormativo, fondante il divieto assoluto dell’assegnazione decettiva diuna DOP o di una IGP, non implica che la Corte di giustizia abbiatrascurato il tema della possibile ingannevolezza della denominazionedi origine e dell’indicazione geografica che siano sovrapponibili alSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 15Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026marchio preesistente. Come si è visto, il cit. art. 48 prevede che ladesignazione, la presentazione e qualsiasi forma di pubblicità relativaai prodotti vitivinicoli «non devono essere erronee e tali da creareconfusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte».Ebbene, se la disciplina contenuta nel cit. allegato VII, sezione F,paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1493/1999 ha, comeritenuto dalla Corte di giustizia, «carattere di completezza», devededursi che essa, per usare le parole dell’ordinanza interlocutoria,«esaurisca tutte le ipotesi di coesistenza tra i diversi segni e diproteggibilità delle denominazioni per vini», senza che residui«un'ipotesi di invalidità o non proteggibilità delle DOP o IGP posteriori,nel caso in cui l'indicazione geografica possa ingannare il pubblico circala vera identità del vino a causa della reputazione di un marchioanteriore».13. — Una conferma di tale conclusione si ricava dalla generaledisciplina contenuta nel reg. n. 2081/1992 sulla protezione delleindicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodottiagricoli e alimentari. L’art. 14, paragrafo 3, del citato regolamento dettauna regola specifica con cui si è inteso escludere l’effetto decettivodiscendente dalla coincidenza del marchio con la denominazione diorigine o l’indicazione geografica: la norma prevede, infatti, che «[u]nadenominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrataqualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e delladurata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre ilconsumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto». Ladisposizione, come già rilevato dalla Corte di appello nella sentenzaimpugnata, «non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né allebevande spiritose» (art. 1, paragrafo 1, reg. cit.).Ora, l’art. 14, paragrafo 3, del reg. n. 2081/1992 è stato preso inesame dalla Corte di giustizia nella pronuncia resa in sede di rinviopregiudiziale ed è decisivo, ai fini del presente giudizio, il rilievo cheSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 16Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026risulta espresso al punto 87 della sentenza: la Corte ha infatti iviosservato che «il legislatore dell’Unione ha deliberatamente scelto dinon riprodurre disposizioni analoghe nel regolamento n. 1493/1999».Emerge, così, che all’art. 48 del reg. n. 1493 del 1999 non è possibilericorrente: proprio in quanto il legislatore dell’Unione non ha intesoreplicare la regola di cui al cit. 14 all’interno del regolamento del 1999,l’art. 48 non può essere interpretato alla stregua di una norma cheregoli, sul piano della decettività, il conflitto tra marchi e denominazionidi origine o indicazioni geografiche coincidenti.Al successivo punto 88 della sentenza la Corte di giustizia precisa,poi, che «un conflitto tra una denominazione di vini protetta a livellonazionale, protezione estesa successivamente, in modo automatico, alivello dell’Unione, e marchi anteriori notori registrati per vini,contenenti termini identici a tale denominazione, deve essere risoltoapplicando le disposizioni dell’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, delregolamento n. 1493/1999, in quanto il legislatore dell’Unione ha intesofar prevalere una siffatta denominazione su detti marchi, prevedendoal contempo un regime di coesistenza tra denominazione e marchi inparola». E ciò dimostra una volta di più che al cit. art. 48 vada riservatouno spazio applicativo diverso da quello presidiato dalla prescrizionecontenuta nell’allegato VII cit.: il divieto, contenuto nello stesso art. 48,di designazioni e presentazioni erronee e tali da creare confusione orisultare ingannevoli per il pubblico non deve dunque raccordarsi allafattispecie, qui in esame, del marchio notorio che evochi una localitàcoincidente con quella pure presente in una denominazione di origine oin una indicazione geografica successiva.14. — Non occorre nemmeno scomodare il «carattere dicompletezza» che assume, nella materia che interessa, l’allegato VII,sezione F, paragrafo 2, del reg. n. 1493/1999 per collocare al di fuoridel perimetro regolatorio del conflitto tra marchi, denominazioni diSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 17Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026origine e indicazioni geografiche, l’art. 2 dir. 2000/13/CE sulravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernentil'etichettatura, la presentazione dei prodotti alimentari, e la relativapubblicità: a parte ogni ulteriore considerazione sul rapporto dispecialità esistente tra il reg. n. 1493/1999 e la detta direttiva, è facileosservare che il cit. art. 2 si limita a fissare le modalità dell’etichettaturadei prodotti, senza occuparsi dell’interferenza di cui qui si discorre.Sono infine privi della valenza precettiva che qui rileva —risultando perciò inidonei a integrare la specifica disciplina contenutanel reg. n. 1493 del 1999 — sia l’abrogato art. 1, comma 1, l. n. 164del 1992 (che definiva le denominazioni di origine e le indicazionigeografiche dei vini), sia l’art. 517 c.p. (che prevede come reato la«[v]endita di prodotti industriali con segni mendaci»), sia l’art. 14, lett.a) e lett. b), c.p.i. (che ha riguardo ai limiti di registrazione dei marchidi impresa).15. — In conclusione, nella materia dell'organizzazione comunedel mercato vitivinicolo di cui al reg. n. 1493/1999, la disciplinadall’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, del detto regolamento hacarattere di completezza, sicché il conflitto tra un marchio registratoper un vino o un mosto di uve che sia identico a denominazioni d'origineo indicazioni geografiche protette risulta integralmente disciplinato daesso, senza che assumano rilievo ipotetici profili di decettivitàdipendenti dalla notorietà del marchio anteriore.16. — Il terzo mezzo oppone la violazione o falsa applicazionedegli artt. 3 Cost., 14 CEDU, 1, protocollo 1, CEDU, 41, comma 2, e 42,commi 2 e 3, Cost..La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Salaparuta deduce che, ove si dovesseritenere che la sezione F dell’allegato VII, paragrafo 2, del reg. n.1493/1999 effettivamente escludesse il rifiuto di protezione di unaindicazione geografica che, per la reputazione del marchio anteriore,fosse tale da poter indurre in errore il pubblico circa la vera identità delSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 18Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026vino, con conseguente «confisca ed esproprio del diritto di marchioanteriore», si porrebbe una questione di legittimità costituzionale dellanorma, nella parte in cui non consenta il rifiuto di protezionedell’indicazione geografica decettiva per l’irragionevole disparità ditrattamento rispetto a situazioni identiche, nonché per la consentitaablazione del marchio in assenza di pubblica utilità e senza indennizzo.L’irragionevole disparità di trattamento, che involge l’art. 3Cost., è dedotta rispetto alla identica situazione, nel rapporto traanteriore marchio dotato di alta reputazione e DOP o IGPsuccessivamente registrata, che è presa in considerazione dal reg. n.2081/1992, — testo normativo — questo — avente ad oggetto tutte leindicazioni geografiche di prodotti agricoli od alimentari, con la solaeccezione, appunto, dei vini: viene in discorso il già cit. art. 14,paragrafo 3, di tale regolamento, secondo cui, come si è visto, ladenominazione d'origine o l’indicazione geografica non è registrataqualora la registrazione sia tale da indurre in errore il consumatorequanto all’identità del prodotto, stante la fama di un marchio, lanotorietà e la durata di utilizzazione dello stesso.L’altro profilo di incostituzionalità è prospettato avendo riguardoall’art. 42, comma 3, Cost., oltre che delle disposizioni sovranazionaliindicate in rubrica: si osserva che se è ammissibile un eccezionalesacrificio del diritto di marchio in caso di riconoscimento di unaindicazione geografica non decettiva, «è chiaro che detto sacrificiosarebbe del tutto irragionevole ed inconcepibile se l’indicazionegeografica, a causa della reputazione del marchio anteriore, fosse (comenel caso di specie è) tale da indurre il consumatore in errore quanto allavera identità del prodotto».17. — Le due questioni di costituzionalità appaionomanifestamente infondate e il motivo che le veicola va in conseguenzadisatteso.18. — Occorre premettere che le questioni di costituzionalità sonoSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 19Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026sollevate con riguardo a una norma comunitaria. Ora, il giudicenazionale è vincolato all'osservanza del diritto unionale e alla garanziadei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispettodei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei dirittiinalienabili della persona (per tutte: Corte cost. sent. n. 111 del 2017;Corte cost. ord. n. 48 del 2017). In particolare, i principi fondamentalidell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della personaoperano quali «controlimiti» all'ingresso delle norme dell’Unioneeuropea (Corte cost. sent. n. 238 del 2014).Nel caso in esame la norma sospettata di incostituzionalità non dàevidenza ad alcuna violazione che possa interessare principifondamentali e diritti inviolabili rispettivamente affermati e tutelati dallanostra Costituzione. Per certo, la disposizione contenuta nella sezione Fdell’allegato VII, paragrafo 2, del reg. 1493/1999 non viola il principiodi eguaglianza, generando una immotivata disparità di trattamento conla disciplina contenuta nell’art. 14, paragrafo 3, reg. 2081/1992; essanon entra nemmeno in conflitto coi c.d. diritti personalissimi chedefiniscono l’identità e la dignità della persona.19. — Sotto il primo profilo, occorre considerare la ragionevolezzadella differenziazione del trattamento normativo riservato al mercatovitivinicolo e a quello degli altri prodotti agroalimentari. Come haosservato la Corte di giustizia, la legislazione dell’Unione, che prevedeun sistema di riconoscimento e di protezione delle indicazionigeografiche nel settore vitivinicolo, è stata adottata in fasi successive ela Commissione europea ha sottolineato che il regolamento 1493/1999«conteneva norme di base non dettagliate, che non erano allineate alsistema delle indicazioni geografiche già in vigore nel settore alimentare,poiché tali norme rientravano in una fase transitoria tra la protezioneconcessa dagli Stati membri e quella concessa a livello dell’Unione»(Corte giust. 11 settembre 2025, C-341/24, cit., punto 80). Se quindi illegislatore europeo ha «deliberatamente scelto» (sent. cit., punto 87:Sez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 20Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026cfr. § 12) di non riprodurre all’interno del reg. n. 1493/1999 ladisposizione di cui all’art. 14, paragrafo 3, reg. 2081/92, ciò è dipeso dauna precisa strategia regolatoria legata alla peculiarità del settore diinteresse e, quindi, in definitiva, dall’esercizio di quella tipica einsindacabile discrezionalità che inerisce alla potestà legislativa.20. — Venendo alla seconda questione, reputa il Collegio che ladisciplina dell’interferenza tra le denominazioni protette e i marchi diimpresa nulla abbia a che vedere coi diritti inalienabili della persona.Mette conto di aggiungere, ai fini di completezza, come taleregolamentazione non realizzi comunque una ipotesi di espropriazionedel diritto di proprietà (intellettuale) senza indennizzo. In terminigenerali, la disciplina del conflitto tra più diritti di proprietà intellettualeriversa effetti economici negativi in capo all’uno o all’altro dei titolaridelle contrapposte posizioni giuridiche (a seconda di come il conflitto siarisolto in sede legislativa). Si deve tuttavia escludere che nel caso inesame la disciplina adottata ponga l’odierna ricorrente nella situazionein cui versa chi sia sottoposto a un esproprio senza indennizzo.L’interferenza tra i titoli sopra indicati pone al legislatore il problema didover coordinare, per via normativa, gli interessi che vi sono coinvolti;nel caso in esame si trattava di reperire una soluzione che tenesse contodel diritto di sfruttamento esclusivo del titolare del marchio edell’interesse sotteso alla designazione, alla denominazione e allapresentazione dei prodotti vitivinicoli: interesse che doveva trovareespressione nell’uso obbligatorio di termini che consentissero diidentificare il prodotto fornendo ai consumatori un dato corredoinformativo (cfr. il considerando 50 del reg. 1493/1999). In taleprospettiva, l’opzione di non precludere la registrazione delladenominazione protetta recante termini coincidenti col preesistentemarchio notorio, ma aderenti all’origine geografica del prodotto, e, allostesso tempo, di consentire al titolare del marchio, in presenza di precisecondizioni, di continuare a farne uso, realizza uno dei possibiliSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 21Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026bilanciamenti normativi dei contrapposti interessi. La disciplinaintrodotta altro non è, dunque, che il risultato della mediazione e delcontemperamento dei contrastanti interessi in gioco: un risultato chepreserva, in presenza di alcuni presupposti ed entro precisi limiti, ildiritto di sfruttamento del marchio, assicurandone la coesistenza con ladenominazione protetta.21. — Col quarto motivo si prospetta la nullità della sentenza odel procedimento e la violazione o falsa applicazione del giudicatointerno sulla giurisdizione, dell’art. 2909 c.c. dell’art. 382 c.p.c. nonché,in ogni caso, la violazione dell’art. 117 c.p.i. e dell’art. 118-ter reg. n.1234 del 2007 (poi art. 93 reg. n. 1308/2013).La ricorrente rileva di avere eccepito, sin dal primo grado delgiudizio, la nullità della registrazione «Salaparuta» PDO-IT-A0795 dell’8agosto 2009 anche per la assenza del requisito di «irriproducibilitàaltrove» del vino (cioè fuori dal Comune di Salaparuta, ambitoterritoriale della DOP in contestazione), in forza della previsionecontenuta nell’art. 118-ter reg. n. 1234/2007, poi divenuto art. 93 reg.n. 1308/2013. Deduce che con tale disposizione si intende per«denominazione di origine» il nome di una regione, di un luogodeterminato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare unprodotto di cui all’articolo 118-bis, paragrafo 1, che sia conforme aiseguenti requisiti: «i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovuteessenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geograficoed ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengonoesclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avvienein detta zona geografica; e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenentialla specie Vitis vinifera». La ricorrente precisa che il requisito di validitàè comunemente definito «milieu géographique» o più semplicemente«milieu», con tali termini intendendosi la dipendenza esclusiva oessenziale della qualità o caratteristiche dall’ambiente geograficodefinito dalla denominazione di origine, nella specie riferita a unSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 22Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026territorio comunale, il Comune di Salaparuta.Assume la società ricorrente che la Corte d’appello ha fatto propriala valutazione del Tribunale secondo cui la decisione in ordine allasussistenza dei presupposti del milieu era il frutto di una sceltadiscrezionale della [OSCURATO:PERSONA], ispirata a criteri disalvaguardia dell’interesse pubblico, onde il giudice non avrebbe potutosostituirvisi, rinnovando e riformulando la valutazione che aveva portatoal riconoscimento della DOC e successivamente al riconoscimentoeuropeo: «Invero, come evidenziato dal Ministero appellato, dalla stessaordinanza della Suprema Corte, che si è pronunciata sulla vicenda percui è causa in sede di regolamento di giurisdizione, si evince che, unavolta assunto il provvedimento finale da parte della Commissione, siaprecluso l’autonomo esame del primo segmento procedimentaleconclusosi con il riconoscimento della DOC da parte del Ministero enell’ambito del quale, nelle sedi competenti ed alla presenza di tecniciqualificati, venne a lungo dibattuta la questione della sussistenza deirequisiti necessari al riconoscimento della DOC» (così la Corte di appellonella sentenza impugnata).Il rifiuto di un autonomo giudizio su tale causa di invalidità — valea dire sull’insussistenza del requisito di qualità derivante essenzialmenteo esclusivamente all’ambiente geografico del Comune di Salaparuta —,rifiuto basato sul dato della precedente valutazione amministrativa disussistenza del requisito sostanziale in discorso, equivarrebbe, secondola ricorrente, a trasformare la presunzione relativa di validità inpresunzione assoluta, di fatto negando la giurisdizione che era statainvece affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza n.21191 del 12 settembre 2017, in sede di regolamento di giurisdizione,con cui si era rilevato che «la verifica in sede europea non presenta […]profili di diversità in ordine all’incisività dell’accertamento che conducanoa dubitare della sindacabilità della validità della registrazione della DOPda parte del giudice italiano, dovendosi ritenere la registrazione dellaSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 23Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026denominazione di origine protetta sostenuta da una presunzione dilegittimità non vincolante in sede giurisdizionale». Ad avviso dellaricorrente, la sentenza impugnata si rivelerebbe erronea laddove haritenuto essere intervenuta una previa valutazione amministrativapreclusiva di un nuovo giudizio: ciò in quanto il riconoscimento delMinistero delle Politiche agricole del 2006 era venuto meno e la nuovaDOP (DOP A795 dell’8 agosto 2009 «Salaparuta»), oggetto del giudizio,era soggetta ad altri requisiti di validità, mai vagliati dall’autoritànazionale, mentre la Commissione europea avrebbe potuto e dovutoverificare detti requisiti di validità, ai sensi dell’art. 118-vicies reg. n.1234/2007 (e poi dell’art. 107 reg. n. 1308/2013) entro il 31 dicembre2014: ciò che non sarebbe di contro accaduto.22. — Il motivo non ha fondamento.23. — Secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, «lagiurisdizione del giudice amministrativo è limitata al procedimento ed alprovvedimento conclusivo del subprocedimento interno diriconoscimento della DOP», sicché, «una volta assunto il provvedimentofinale da parte della Commissione, deve ritenersi del tutto preclusol'autonomo esame ed impugnazione del primo segmentoprocedimentale».La Corte d’appello si è attenuta a tale dictum e la violazione delgiudicato interno in punto di giurisdizione deve conseguentementeescludersi.24. — Con il quinto motivo, si denuncia l’omesso esame di fattidecisivi discussi tra le parti, in punto di «insussistenza del requisito diqualità irriproducibile altrove» di cui all’articolo 118-ter reg. n.1234/1999 e all’art. 93 reg. n. 1308/2013.Alla base della censura si pongono le seguenti circostanze:l’assenza di prova circa l’esistenza di una positiva valutazione da partedi un organo amministrativo quanto alla sussistenza del requisito di«qualità» richiesto dalla normativa eurounitaria (reg. n. 1234/2007),Sez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 24Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026diversa e più stringente di quella anteriore nazionale; la prova dellacircostanza che «il Comitato vini nazionale abbia svolto la valutazionesenza tenere conto degli elementi dedotti dalla ricorrente nella letteraalla Regione Sicilia e che la Regione Sicilia ha mandato a Roma solo inun secondo tempo», onde non sarebbe vero quanto osserva la sentenzaimpugnata circa il fatto che le valutazioni dell’autorità amministrativaavessero tenuto conto di quanto scritto dalla ricorrente; l’ammissionepresente nella relazione storica circa la non esistenza di tradizionevitivinicola significativa nel Comune di Salaparuta e circa il fatto che loscopo del riconoscimento sarebbe stato di aiutare le popolazioniterremotate. Assume la società istante che «la coltivazione della vite el’allevamento dell’uva nel Comune di Salaparuta «non gode di pregioalcuno, se non quello generico esistente in tutta la Sicilia (e forseneppure quello, per la verità)» e che l’unica ragione della DOP sarebbedata dalla «volontà di agganciarsi parassitariamente alla reputazionedello storico marchio ‘Salaparuta’»: e ciò «al fine (comunque illecito eche non giustifica l’esproprio del marchio) di aiutare lo sviluppoeconomico di una zona terremotata e disagiata, sfortunata anche perquanto riguarda la scarsa vocazione vitivinicola».25. — Il motivo è infondato.26. — La censura investe la decisione impugnata nella parte in cuila Corte di appello ha disatteso il quinto e il sesto motivo di appello. Contali motivi — ha spiegato il Giudice distrettuale — l’appellante avevadedotto che la sentenza di primo grado «avrebbe dovuto entrare nelmerito anche del profilo di nullità derivante dalla (totale) mancanza diterroir», sostenendo «che il mancato ricorso all’opposizioneamministrativa avrebbe lasciato impregiudicato il diritto al ricorso allatutela giurisdizionale per far valere l’invalidità della registrazione deltitolo di proprietà intellettuale».Sul punto, la Corte di appello, come si è detto trattando del quartomotivo, ha condiviso la decisione di primo grado, secondo cuiSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 25Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’accertamento circa la sussistenza dei presupposti del milieu sfuggiva alsindacato giurisdizionale, inquadrandosi nell’ambito della discrezionalitàamministrativa, e ha sul punto richiamato quanto ritenuto, al riguardo,dalle Sezioni Unite, investite del regolamento di giurisdizione.La Corte di merito, dopo aver rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] ebbea partecipare al procedimento amministrativo senza tuttavia impugnareil provvedimento conclusivo del subprocedimento interno conclusosi conil decreto ministeriale dell’8 febbraio 2006, ha aggiunto: «Pacificoessendo che, alla luce delle valutazioni di carattere tecnico acquisite indetto procedimento amministrativo e tenuto conto degli interessi dicarattere pubblico coinvolti nella decisione, ebbe a giungersi alriconoscimento della DOC ‘Salaparuta’ con la pubblicazione del relativodisciplinare di produzione dei vini, è solo il caso di dire che non parecerto condivisibile l’affermazione della parte appellante secondo cui ilterritorio del Comune di Salaparuta fosse del tutto privo di terroir, ovesi consideri che dalla relazione tecnica agronomica (prodotta dalla stessaappellante e) predisposta in vista del procedimento di riconoscimentodella DOC risulta che il territorio comunale di Salaparuta, aventeun’estensione di 4.162 ettari, presentava all’epoca una superficie vitatapari a quasi il 36% dell’intera superficie comunale e pari ad oltre il 52%della SAU (superficie agraria utilizzabile)».Come è del tutto evidente, i rilievi formulati dalla Corte di appellosui presupposti del riconoscimento della DOC legati alle caratteristichedall’ambiente geografico definito dalla denominazione di origine esulanodalla ratio decidendi e sono da ritenersi alla stregua di una enunciazionead abundantiam, come tale non impugnabile (Cass. 8 giugno 2022, n.18429; Cass. 10 aprile 2018, n. 8755): infatti, le dette considerazionirisultano espresse dopo aver chiarito essere precluso un autonomoesame del segmento procedimentale conclusosi col riconoscimento dellaDOC da parte del Ministero, il cui provvedimento non era stato nemmenoimpugnato (avanti al giudice amministrativo).Sez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 26Numero registro generale 13259/2023Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 12239/2026Data pubblicazione 01/05/2026In tal senso, i fatti dedotti a corredo della censura non possiedonol’attributo della decisività.Tale rilievo è assorbente rispetto ad altra considerazione: quellaper cui nell'ipotesi di «doppia conforme» di cui all’abrogato art. 348-ter,comma 5, c.p.c. (ipotesi ora prevista dall’art. 360, comma 4, c.p.c., chequi ricorre, avendo la Corte di appello confermato la pronuncia delTribunale), è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello,dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre 2023, n.26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947).27. — In conclusione, il ricorso è respinto.28. — Le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi,visto che il ricorso poneva una questione interpretativa che ha resonecessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio; ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 27 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 13259/2023camera di consiglio 27.3.2026 27