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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 35187/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, ha confermato nel resto la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 2 ottobre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXX in relazione ai reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen. commessi in data 17 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 133 cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio non contenuto nel minimo edittale e nella cui determinazione non si sarebbe tenuto conto dello stato di tossicodipendenza dell’imputato, della patologia psichiatrica della quale lo stesso è affetto e della positiva condotta del XXXXX successiva alla consumazione dei fatti.

Rilevato che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagine 1-2 della sentenza impugnata con riferimento all’esclusione dell’esiguità del danno arrecato alla persona offesa stante l’ammontare non irrisorio del versamento eseguito dalla tabaccheria sulla carta PostePay esibita dal ricorrente, nonché alla già valutata alterazione psichica dovuta alla tossicodipendenza del ricorrente che il giudice adito ha considerato ai fini della mitigazione della pena ex art. 89, cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, ha confermato nel resto la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 2 ottobre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXX in relazione ai reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen. commessi in data 17 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 133 cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio non contenuto nel minimo edittale e nella cui determinazione non si sarebbe tenuto conto dello stato di tossicodipendenza dell’imputato, della patologia psichiatrica della quale lo stesso è affetto e della positiva condotta del XXXXX successiva alla consumazione dei fatti. Rilevato che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagine 1-2 della sentenza impugnata con riferimento all’esclusione dell’esiguità del danno arrecato alla persona offesa stante l’ammontare non irrisorio del versamento eseguito dalla tabaccheria sulla carta PostePay esibita dal ricorrente, nonché alla già valutata alterazione psichica dovuta alla tossicodipendenza del ricorrente che il giudice adito ha considerato ai fini della mitigazione della pena ex art. 89, cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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