CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentano motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In tal senso, si evidenzia che, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Pertanto, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere di articolare motivi che non ripropongano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi - altrimenti - considerare gli stessi non specifici, come avvenuto nel caso di specie. Entrambi i ricorsi, inoltre, non possono essere accolti in sede di legittimità, perché presentano motivi afferenti al trattamento punitivo, mentre il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 1.1. In particolare, in entrambi i ricorsi non ci si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse, posto che non vi erano elementi o circostanze di segno positivo idonee a giustificare l'accoglimento della richiesta. Il giudice di appello, poi, ha evidenziato che la pena applicata a entrambi gli imputati era già stata contenuta nel minimo edittale e che l'aumento in continuazione era stato stabilito in forza del criterio di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 1.2. Anche il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, considerando che - come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato - integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456). Nel caso in esame, inoltre, il giudice di merito ha evidenziato che non vi era prova del fatto che l'imputato fosse rientrato nella propria abitazione solo quindici minuti dopo l'orario stabilito nel decreto che ha applicato la misura. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas