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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 9 marzo 2026

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:632
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 6 ottobre 2026 ( * ) « Ricorso di annullamento – Interrogazione presentata da un membro del Parlamento alla [OSCURATO:PERSONA] sui contatti tra la presidente della [OSCURATO:PERSONA] e imprese di difesa – Risposta della [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 230, secondo comma, TFUE – Atto non impugnabile – Irricevibilità » Nella causa T‑886/25,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Berlino (Germania), rappresentato da C. Degenhart, professore, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da F. Erlbacher e M. Heller, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, R. da [OSCURATO:PERSONA] e T. Pavelin (relatrice), giudici cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento della risposta della [OSCURATO:PERSONA] europea, comunicata il 27 ottobre 2025, alla sua interrogazione parlamentare, recante il numero di riferimento E‑10‑2025‑001110, presentata il 14 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno del Parlamento europeo, nella misura in cui tale risposta conterrebbe un rifiuto parziale di rispondere a detta interrogazione parlamentare.

Fatti 2 Il 14 marzo 2025 il ricorrente ha rivolto, nella sua qualità di deputato europeo, un’interrogazione scritta alla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’articolo 144 del regolamento interno del Parlamento (in prosieguo: l’«interrogazione parlamentare del ricorrente»). 3 Il 27 ottobre 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al Parlamento una comunicazione presentata come una risposta all’interrogazione parlamentare del ricorrente (in prosieguo: l’«atto impugnato»).

Conclusioni delle parti 4 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare l’atto impugnato; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 5 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2026, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, chiedendo che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile; – condannare il ricorrente alle spese. 6 Nelle sue osservazioni relative all’eccezione di irricevibilità, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso ricevibile.

In diritto 7 In forza dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se la parte convenuta lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. 8 Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità del ricorso, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento. 9 Nella sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via principale, che, non producendo effetti giuridici vincolanti, l’atto impugnato non può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 10 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’atto impugnato non riguarda direttamente il ricorrente. 11 Il ricorrente contesta tale argomento. 12 Egli sostiene, in particolare, che l’atto impugnato contiene un «rifiuto parziale implicito di rispondere», in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe risposto solo parzialmente alla sua interrogazione parlamentare, laddove essa sarebbe stata tenuta a fornire una risposta completa. 13 A sostegno della sua posizione, il ricorrente fa valere che l’articolo 230, secondo comma, TFUE conferisce ai deputati europei un diritto soggettivo ad ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] una risposta completa, veritiera e circostanziata alle interrogazioni parlamentari.

Egli aggiunge che il diritto di interpellanza parlamentare sarebbe svuotato di contenuto se la [OSCURATO:PERSONA] potesse adempiere al suo obbligo di risposta fornendo solo elementi di risposta lacunosi, eludendo al contempo i punti essenziali dell’interrogazione parlamentare presentata. 14 Secondo costante giurisprudenza, il ricorso di annullamento istituito dall’articolo 263 TFUE è esperibile per tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione europea, qualunque sia la loro forma, destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (v. sentenza del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punto 66 e giurisprudenza citata). 15 Per accertare se un atto produca simili effetti e possa, pertanto, essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, occorre riferirsi alla sua sostanza e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto di detto atto, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato e dei poteri dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo da cui esso promana (v. sentenza del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/ Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punto 67 e giurisprudenza citata). 16 L’articolo 230, secondo comma, TFUE dispone che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono sottoposte dal Parlamento (…) o dai membri di questo». 17 Tale disposizione ha lo scopo di contribuire all’esercizio, da parte dei rappresentanti eletti dei cittadini dell’Unione, del loro controllo democratico sulla [OSCURATO:PERSONA].

Essa è pertanto essenziale per garantire la trasparenza delle attività della [OSCURATO:PERSONA] (articolo 15, paragrafo 1, TFUE), nonché per l’equilibrio istituzionale e il principio di leale cooperazione tra istituzioni (articolo 13, paragrafo 2, TUE). 18 [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosce che, in forza dell’articolo 230, secondo comma, TFUE, essa ha l’obbligo di rispondere alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento o dai membri di questo. 19 Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che i membri del Parlamento hanno il diritto di presentare alla [OSCURATO:PERSONA] interrogazioni e di ottenere da quest’ultima risposte che implichino, se del caso, la trasmissione di informazioni e di documenti riservati da essa detenuti, in applicazione dell’articolo 230, secondo comma, TFUE, nella misura in cui essi siano necessari all’esercizio del controllo parlamentare (v. ordinanza del 7 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑11/16, non pubblicata, EU:T:2017:385, punto 63 e giurisprudenza citata). 20 Ne consegue che un rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di rispondere a un’interrogazione parlamentare pone fine al trattamento di tale interrogazione, produce effetti giuridici vincolanti nei confronti dell’autore di tale interrogazione e, pertanto, costituisce un atto impugnabile (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 24 ottobre 2019, EPSU e Goudriaan/[OSCURATO:PERSONA], T‑310/18, EU:T:2019:757, punti 27 e 28 e giurisprudenza citata). 21 È vero che, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza risulta che una risposta a un’interrogazione parlamentare, per sua natura, non esprime alcuna decisione e si limita a fornire informazioni richieste da un membro del Parlamento.

Ne consegue che una siffatta risposta non produce, in linea di principio, alcun effetto giuridico vincolante e, di conseguenza, non può essere oggetto di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanze del 6 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑105/11, non pubblicata, EU:T:2011:332, punto 7, e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C./[OSCURATO:PERSONA], T‑667/15, EU:T:2016:511, punti 12 e 13). 22 Tuttavia, una siffatta giurisprudenza non è direttamente applicabile nella situazione in cui, pur assumendo la forma di una risposta, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] contiene, in realtà, un rifiuto totale o parziale di rispondere all’interrogazione parlamentare di un deputato europeo.

Infatti, in una situazione del genere, in considerazione delle constatazioni effettuate ai precedenti punti da 16 a 20 e in particolare del diritto dei deputati ad ottenere risposte alle interrogazioni parlamentari presentate alla [OSCURATO:PERSONA], il rifiuto totale o parziale di rispondere all’interrogazione parlamentare produce effetti giuridici nei confronti del deputato europeo. 23 Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto solo parzialmente alla sua interrogazione parlamentare.

Infatti, essa non avrebbe fornito alcuna indicazione sui contatti telefonici e sulle eventuali conferenze telefoniche o videoconferenze che avrebbero avuto luogo o sui messaggi di posta elettronica che sarebbero stati scambiati tra la sua presidente e imprese del settore degli armamenti ed essa, con il suo riferimento globale alle congratulazioni ricevute, avrebbe comunicato soltanto informazioni incomplete sulla corrispondenza scambiata dalla sua presidente con dette imprese. 24 Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 15, occorre esaminare se, alla luce, in particolare, del contesto in cui è stato adottato e del suo contenuto, l’atto impugnato possa essere assimilato a un rifiuto parziale di rispondere all’interrogazione parlamentare del ricorrente. 25 Sotto un primo profilo, per quanto riguarda il contesto in cui è stato adottato l’atto impugnato, occorre rilevare che l’interrogazione parlamentare del ricorrente, registrata con il numero di riferimento E-10-2025-001110, era formulata come segue: «Quali sono i contatti (riunioni in presenza, conversazioni telefoniche, videoconferenze, messaggi di posta elettronica e lettere) che la presidente [della [OSCURATO:PERSONA]] ha avuto con le imprese del settore degli armamenti dopo le elezioni del Parlamento (…) del giugno 2024?». 26 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il contenuto dell’atto impugnato, occorre constatare, in primo luogo, che la formulazione di detto atto contiene la menzione «risposta data dalla presidente von der Leyen a nome della [OSCURATO:PERSONA]» e fa riferimento all’interrogazione parlamentare E-10-2025-001110, cosicché quest’ultimo assume la forma di una risposta all’interrogazione parlamentare del ricorrente. 27 In secondo luogo, occorre rilevare che, nell’atto impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una risposta corrispondente all’oggetto dell’interrogazione parlamentare del ricorrente. 28 Infatti, nell’atto impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, anzitutto, che la sua presidente aveva partecipato a una riunione con i rappresentanti di quindici imprese del settore degli armamenti il 12 maggio 2025 nonché a un pranzo di lavoro al quale avevano partecipato membri di cinque operatori del settore. [OSCURATO:PERSONA] ha poi indicato che la sua presidente aveva ricevuto, tramite messaggi di posta elettronica o per posta, diversi inviti a conferenze su questioni di difesa che aveva dovuto declinare e che aveva ricevuto messaggi di congratulazioni in merito alla sua rielezione a seguito delle elezioni europee del giugno 2024 da parte di talune imprese del settore degli armamenti.

Infine, veniva precisato che informazioni e verbali relativi a riunioni tra la presidente della [OSCURATO:PERSONA] e rappresentanti del settore della difesa erano pubblicati sul sito della [OSCURATO:PERSONA] e sul registro per la trasparenza, nonché attraverso altri canali di comunicazione. [OSCURATO:PERSONA] ha corredato la sua risposta di link al suo sito e al sito del registro per la trasparenza. 29 Orbene, come risulta dal precedente punto 25, l’interrogazione parlamentare del ricorrente verteva in maniera generale sui contatti della presidente della [OSCURATO:PERSONA] con le imprese del settore degli armamenti a partire dalle elezioni del Parlamento del giugno 2024.

Infatti, l’interrogazione era formulata in termini generali e in modo aperto.

I termini che figuravano tra parentesi, vale a dire «riunioni in presenza, conversazioni telefoniche, videoconferenze, messaggi di posta elettronica e corrispondenza», costituivano esempi delle diverse forme di ciò che può essere assimilabile a un «contatto».

Una siffatta formulazione non implicava necessariamente che fosse fornita una risposta distinta e dettagliata per ciascuna delle modalità di comunicazione individuate nella parentesi, atteso che tali esempi hanno unicamente la funzione di illustrare le diverse forme che possono assumere i contatti oggetto dell’interrogazione parlamentare del ricorrente. 30 Pertanto, tenuto conto della formulazione «quali contatti» utilizzata dal ricorrente nella sua interrogazione parlamentare, una comunicazione che si limitava a fornire informazioni relative ai contatti della presidente della [OSCURATO:PERSONA] con le imprese del settore degli armamenti nel periodo di riferimento costituiva una risposta a detta interrogazione. 31 In terzo luogo, in considerazione della formulazione dell’interrogazione parlamentare del ricorrente (v. i precedenti punti 29 e 30), la circostanza che l’atto impugnato non contenga alcuna precisazione per quanto riguarda conversazioni telefoniche o videoconferenze non significa che la [OSCURATO:PERSONA] abbia parzialmente rifiutato di rispondere all’interrogazione parlamentare del ricorrente. 32 Infatti, il fascicolo non contiene alcun elemento oggettivo che consenta di ritenere che esistano informazioni relative a siffatte conversazioni telefoniche o videoconferenze che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato di comunicare nella sua risposta all’interrogazione parlamentare. 33 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’atto impugnato non contiene alcun rifiuto parziale di rispondere all’interrogazione parlamentare del ricorrente, cosicché l’atto impugnato non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 34 Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile.

Sulle spese 35 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Lussemburgo, il 6 ottobre 2026.

Il cancelliere La presidente

V. [OSCURATO:PERSONA]

K. Kowalik-Bańczyk * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 6 ottobre 2026 ( * ) « Ricorso di annullamento – Interrogazione presentata da un membro del Parlamento alla [OSCURATO:PERSONA] sui contatti tra la presidente della [OSCURATO:PERSONA] e imprese di difesa – Risposta della [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 230, secondo comma, TFUE – Atto non impugnabile – Irricevibilità » Nella causa T‑886/25, [OSCURATO:PERSONA], residente in Berlino (Germania), rappresentato da C. Degenhart, professore, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da F. Erlbacher e M. Heller, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, R. da [OSCURATO:PERSONA] e T. Pavelin (relatrice), giudici cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento della risposta della [OSCURATO:PERSONA] europea, comunicata il 27 ottobre 2025, alla sua interrogazione parlamentare, recante il numero di riferimento E‑10‑2025‑001110, presentata il 14 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno del Parlamento europeo, nella misura in cui tale risposta conterrebbe un rifiuto parziale di rispondere a detta interrogazione parlamentare. Fatti 2 Il 14 marzo 2025 il ricorrente ha rivolto, nella sua qualità di deputato europeo, un’interrogazione scritta alla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’articolo 144 del regolamento interno del Parlamento (in prosieguo: l’«interrogazione parlamentare del ricorrente»). 3 Il 27 ottobre 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al Parlamento una comunicazione presentata come una risposta all’interrogazione parlamentare del ricorrente (in prosieguo: l’«atto impugnato»). Conclusioni delle parti 4 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare l’atto impugnato; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 5 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2026, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, chiedendo che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso in quanto irricevibile; –        condannare il ricorrente alle spese. 6 Nelle sue osservazioni relative all’eccezione di irricevibilità, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso ricevibile. In diritto 7 In forza dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se la parte convenuta lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. 8 Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità del ricorso, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento. 9 Nella sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via principale, che, non producendo effetti giuridici vincolanti, l’atto impugnato non può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 10 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’atto impugnato non riguarda direttamente il ricorrente. 11 Il ricorrente contesta tale argomento. 12 Egli sostiene, in particolare, che l’atto impugnato contiene un «rifiuto parziale implicito di rispondere», in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe risposto solo parzialmente alla sua interrogazione parlamentare, laddove essa sarebbe stata tenuta a fornire una risposta completa. 13 A sostegno della sua posizione, il ricorrente fa valere che l’articolo 230, secondo comma, TFUE conferisce ai deputati europei un diritto soggettivo ad ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] una risposta completa, veritiera e circostanziata alle interrogazioni parlamentari. Egli aggiunge che il diritto di interpellanza parlamentare sarebbe svuotato di contenuto se la [OSCURATO:PERSONA] potesse adempiere al suo obbligo di risposta fornendo solo elementi di risposta lacunosi, eludendo al contempo i punti essenziali dell’interrogazione parlamentare presentata. 14 Secondo costante giurisprudenza, il ricorso di annullamento istituito dall’articolo 263 TFUE è esperibile per tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione europea, qualunque sia la loro forma, destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (v. sentenza del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punto 66 e giurisprudenza citata). 15 Per accertare se un atto produca simili effetti e possa, pertanto, essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, occorre riferirsi alla sua sostanza e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto di detto atto, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato e dei poteri dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo da cui esso promana (v. sentenza del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/ Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punto 67 e giurisprudenza citata). 16 L’articolo 230, secondo comma, TFUE dispone che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono sottoposte dal Parlamento (…) o dai membri di questo». 17 Tale disposizione ha lo scopo di contribuire all’esercizio, da parte dei rappresentanti eletti dei cittadini dell’Unione, del loro controllo democratico sulla [OSCURATO:PERSONA]. Essa è pertanto essenziale per garantire la trasparenza delle attività della [OSCURATO:PERSONA] (articolo 15, paragrafo 1, TFUE), nonché per l’equilibrio istituzionale e il principio di leale cooperazione tra istituzioni (articolo 13, paragrafo 2, TUE). 18 [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosce che, in forza dell’articolo 230, secondo comma, TFUE, essa ha l’obbligo di rispondere alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento o dai membri di questo. 19 Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che i membri del Parlamento hanno il diritto di presentare alla [OSCURATO:PERSONA] interrogazioni e di ottenere da quest’ultima risposte che implichino, se del caso, la trasmissione di informazioni e di documenti riservati da essa detenuti, in applicazione dell’articolo 230, secondo comma, TFUE, nella misura in cui essi siano necessari all’esercizio del controllo parlamentare (v. ordinanza del 7 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑11/16, non pubblicata, EU:T:2017:385, punto 63 e giurisprudenza citata). 20 Ne consegue che un rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di rispondere a un’interrogazione parlamentare pone fine al trattamento di tale interrogazione, produce effetti giuridici vincolanti nei confronti dell’autore di tale interrogazione e, pertanto, costituisce un atto impugnabile (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 24 ottobre 2019, EPSU e Goudriaan/[OSCURATO:PERSONA], T‑310/18, EU:T:2019:757, punti 27 e 28 e giurisprudenza citata). 21 È vero che, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza risulta che una risposta a un’interrogazione parlamentare, per sua natura, non esprime alcuna decisione e si limita a fornire informazioni richieste da un membro del Parlamento. Ne consegue che una siffatta risposta non produce, in linea di principio, alcun effetto giuridico vincolante e, di conseguenza, non può essere oggetto di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanze del 6 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑105/11, non pubblicata, EU:T:2011:332, punto 7, e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C./[OSCURATO:PERSONA], T‑667/15, EU:T:2016:511, punti 12 e 13). 22 Tuttavia, una siffatta giurisprudenza non è direttamente applicabile nella situazione in cui, pur assumendo la forma di una risposta, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] contiene, in realtà, un rifiuto totale o parziale di rispondere all’interrogazione parlamentare di un deputato europeo. Infatti, in una situazione del genere, in considerazione delle constatazioni effettuate ai precedenti punti da 16 a 20 e in particolare del diritto dei deputati ad ottenere risposte alle interrogazioni parlamentari presentate alla [OSCURATO:PERSONA], il rifiuto totale o parziale di rispondere all’interrogazione parlamentare produce effetti giuridici nei confronti del deputato europeo. 23 Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto solo parzialmente alla sua interrogazione parlamentare. Infatti, essa non avrebbe fornito alcuna indicazione sui contatti telefonici e sulle eventuali conferenze telefoniche o videoconferenze che avrebbero avuto luogo o sui messaggi di posta elettronica che sarebbero stati scambiati tra la sua presidente e imprese del settore degli armamenti ed essa, con il suo riferimento globale alle congratulazioni ricevute, avrebbe comunicato soltanto informazioni incomplete sulla corrispondenza scambiata dalla sua presidente con dette imprese. 24 Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 15, occorre esaminare se, alla luce, in particolare, del contesto in cui è stato adottato e del suo contenuto, l’atto impugnato possa essere assimilato a un rifiuto parziale di rispondere all’interrogazione parlamentare del ricorrente. 25 Sotto un primo profilo, per quanto riguarda il contesto in cui è stato adottato l’atto impugnato, occorre rilevare che l’interrogazione parlamentare del ricorrente, registrata con il numero di riferimento E-10-2025-001110, era formulata come segue: «Quali sono i contatti (riunioni in presenza, conversazioni telefoniche, videoconferenze, messaggi di posta elettronica e lettere) che la presidente [della [OSCURATO:PERSONA]] ha avuto con le imprese del settore degli armamenti dopo le elezioni del Parlamento (…) del giugno 2024?». 26 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il contenuto dell’atto impugnato, occorre constatare, in primo luogo, che la formulazione di detto atto contiene la menzione «risposta data dalla presidente von der Leyen a nome della [OSCURATO:PERSONA]» e fa riferimento all’interrogazione parlamentare E-10-2025-001110, cosicché quest’ultimo assume la forma di una risposta all’interrogazione parlamentare del ricorrente. 27 In secondo luogo, occorre rilevare che, nell’atto impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una risposta corrispondente all’oggetto dell’interrogazione parlamentare del ricorrente. 28 Infatti, nell’atto impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, anzitutto, che la sua presidente aveva partecipato a una riunione con i rappresentanti di quindici imprese del settore degli armamenti il 12 maggio 2025 nonché a un pranzo di lavoro al quale avevano partecipato membri di cinque operatori del settore. [OSCURATO:PERSONA] ha poi indicato che la sua presidente aveva ricevuto, tramite messaggi di posta elettronica o per posta, diversi inviti a conferenze su questioni di difesa che aveva dovuto declinare e che aveva ricevuto messaggi di congratulazioni in merito alla sua rielezione a seguito delle elezioni europee del giugno 2024 da parte di talune imprese del settore degli armamenti. Infine, veniva precisato che informazioni e verbali relativi a riunioni tra la presidente della [OSCURATO:PERSONA] e rappresentanti del settore della difesa erano pubblicati sul sito della [OSCURATO:PERSONA] e sul registro per la trasparenza, nonché attraverso altri canali di comunicazione. [OSCURATO:PERSONA] ha corredato la sua risposta di link al suo sito e al sito del registro per la trasparenza. 29 Orbene, come risulta dal precedente punto 25, l’interrogazione parlamentare del ricorrente verteva in maniera generale sui contatti della presidente della [OSCURATO:PERSONA] con le imprese del settore degli armamenti a partire dalle elezioni del Parlamento del giugno 2024. Infatti, l’interrogazione era formulata in termini generali e in modo aperto. I termini che figuravano tra parentesi, vale a dire «riunioni in presenza, conversazioni telefoniche, videoconferenze, messaggi di posta elettronica e corrispondenza», costituivano esempi delle diverse forme di ciò che può essere assimilabile a un «contatto». Una siffatta formulazione non implicava necessariamente che fosse fornita una risposta distinta e dettagliata per ciascuna delle modalità di comunicazione individuate nella parentesi, atteso che tali esempi hanno unicamente la funzione di illustrare le diverse forme che possono assumere i contatti oggetto dell’interrogazione parlamentare del ricorrente. 30 Pertanto, tenuto conto della formulazione «quali contatti» utilizzata dal ricorrente nella sua interrogazione parlamentare, una comunicazione che si limitava a fornire informazioni relative ai contatti della presidente della [OSCURATO:PERSONA] con le imprese del settore degli armamenti nel periodo di riferimento costituiva una risposta a detta interrogazione. 31 In terzo luogo, in considerazione della formulazione dell’interrogazione parlamentare del ricorrente (v. i precedenti punti 29 e 30), la circostanza che l’atto impugnato non contenga alcuna precisazione per quanto riguarda conversazioni telefoniche o videoconferenze non significa che la [OSCURATO:PERSONA] abbia parzialmente rifiutato di rispondere all’interrogazione parlamentare del ricorrente. 32 Infatti, il fascicolo non contiene alcun elemento oggettivo che consenta di ritenere che esistano informazioni relative a siffatte conversazioni telefoniche o videoconferenze che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato di comunicare nella sua risposta all’interrogazione parlamentare. 33 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’atto impugnato non contiene alcun rifiuto parziale di rispondere all’interrogazione parlamentare del ricorrente, cosicché l’atto impugnato non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 34 Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile. Sulle spese 35 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. Lussemburgo, il 6 ottobre 2026. Il cancelliere La presidente V. [OSCURATO:PERSONA] K. Kowalik-Bańczyk * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris