CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 29669/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 17236 anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Taranto 90; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso la sentenza n. 691/2020depositata il 17 dicembre 2020 del la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 17236/2021 camera di consiglio30.6.2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Potenza, pubblicata il 17 dicembre 2020, con cui è stato respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA], avversol’ordinanza ex art. 702 ter, comma 5, c.p.c. del Tribunale del capoluogo lucano. La corte del merito ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo è lamentata la violazione o errata applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Il secondo motivo oppone la violazione od errata applicazione dell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, degli artt. 2, 3, 5, 7, 8 e 14 d.lgs. n. 251/2007 e dell’art. 8 d.lgs. n. 25/2008, nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e la violazione dell’art. 132 c.p.c. per omissione di motivazione. Il terzo mezzo oppone la violazione o errata applicazione degli artt. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, 5, comma 6, e 19 comma 1, d.lgs. n. 286/1998, nonché degli artt. 1 e 13 d.l. n. 130/2020, convertito in l. n. 173/2020. 2. ― Il ricorso è i nfondato . Il primo motivo investe la decisione assunta dalla Corte di appello con riguardo al tema della protezione umanitaria. [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 17236/2021 camera di consiglio30.6.2022 distrettuale ha ritenuto che la doglianza sollevata con riguardo a tale profilo della controversia risultasse generica; ha osservato, in particolare, che l’appellante : non aveva sottoposto a specifica e circostanziata censura le valutazioni del primo giudice in merito alla ritenuta inconfigurabilità dell’esistenza di situazioni vulnerabili; non aveva illustrato le ragioni per le quali, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, sarebbero stati ravvisabili i presupposti per l’accesso a detta forma di protezione; non aveva individuato le risultanze di causa idonee a contrastare le conclusioni raggiunte in primo grado. Il ricorrente assume che l’art. 342 c.p.c. non esige dall’appellante alcun «progetto alternativo di sentenza» e alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, quanto, piuttosto, la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla pronuncia e la formulazione di argomenti che intende contrapporre a quelli spesi dal giudice di prima istanza (cfr. pag. 19 del ricorso). La doglianza è però svolta su di un piano di totale astrattezza. Essa non si misura con la statuizione impugnata, che non postula affatto né la necessità della redazione del richiamato «progetto alternativo di sentenza», né la riproduzione, da parte di chi propone appello, della decisione di primo grado. Vero è, piuttosto, che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la Sez. I–RG 17236/2021 camera di consiglio30.6.2022 statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880). In tal senso, la doglianza risulta carente della necessaria specificità, in quanto non consente di avere precisa contezza del motivo di appello e impedisce, pertanto, di giudicare dell’ammissibilità dello stesso. Il terzo mezzo reca una critica a quanto rilevato dalla Corte di appello con riguardo al disconoscimento delle condizioni atte a fondare il diritto alla protezione umanitaria. E’ da osservare, tuttavia, che i rilievi formulati, in proposito, dalla Corte di merito non sono impugnabili, risultando estranei alla ratio decidendi, che è quella dell’inammissibilità del motivo di appello, di cui si è appena detto. Ove infatti il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici:con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. Sez. U. 1 febbraio 2021, n. 2155; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; Cass. 19 dicembre 2017, n. 30393). E del resto, ignorandosi il preciso contenuto del motivo di appello, si sconoscese le questioni fatte valere in questa sede siano ammissibili per non presentareesse carattere di novità (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319) e per non concernere aspetti della controversia,già decisi dal Tribunale, su cui è caduto il giudicato Sez. I–RG 17236/2021 camera di consiglio30.6.2022 interno. Il secondo motivo ha invece ad oggetto la pronuncia sulle forme di protezione maggiore. Si legge nel provvedimento impugnato che il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal paese di origine per sottrarsi alle minacce di morte a lui indirizzate dai familiari dopo che lo stesso richiedente si era rifiutato di diventare il capo di un culto che praticava la magia nera. L’istante, oltre a richiamare, impropriamente, la necessità, propria della protezione umanitaria, di una valutazione comparativa tra la vita privata del richiedente in Italia e quella che aveva condotto prima della partenza (pag. 22 della sentenza impugnata), lamenta, in sintesi, la mancanza, nel provvedimento impugnato, di alcun approfondimento istruttorio ufficioso circa la situazione del paese di origine. Si osserva, in proposito, che la Corte di appello ha giudicato inattendibile il racconto del richiedente proprio sulla base delle fonti informative, citate nel corpo del provvedimento: tali fonti ― è precisato nella sentenza ― escludono che i fenomeni successori in una carica religiosa si attuino su una base diversa da quella volontaria, stante il prestigio che vi si riconnette, essendo, inoltre «molto inusuale che rifiutare tale titolo ponga un problema» non essendo stata reperita alcuna informazione, nelle fonti disponibili, «circa casi di persone che hanno patito minacce o violenze dopo aver rifiutato l’ufficio di traditional ruler» con riferimento alla setta degli Ogboni, cui l’istante aveva fatto riferimento. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha inoltre rilevato incoerenze e genericità nella narrazione del richiedente e, conseguentemente, non ha attribuito credito alla stessa. L’accesso allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), è stato quindi motivatamente escluso sulla base di un giudizio condotto in conformità delle prescrizioni Sez. I–RG 17236/2021 camera di consiglio30.6.2022 contenute nell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 351/2007. Quanto alla minaccia grave e individuale alla vita o la persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno internazionale ― art. 14, lett. c). d.lgs. n. 251/2007 ― la Corte di merito ha negato, sulla base della ricognizione delle fonti disponibili in materia, citate nel corpo del provvedimento, che essa si configurasse nella regione del [OSCURATO:PERSONA], nel sud della Nigeria, da cui proveniva il ricorrente. Questi fa questione, col secondo mezzo di censura, anche di vizi motivazionali della sentenza. Ma è certo che il provvedimento impugnato non rechi alcuna delle carenze argomentative che possono oggi denunciarsi in sede di legittimità: «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», essendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 3. ― Il ricorso è respinto. 4. ― Nulla deve statuirsi in punto di spese, stante la mancata resistenza del Ministero. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d