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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02249/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31422-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, clom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6518/13/20 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.P.E.F. relativamente all'anno di imposta 1999, conseguenti a maggiori ricavi ascritti al contribuente rispetto a quelli dichiarati, per effetto di rimanenza di magazzino non fatturata e inesatta determinazione delle plusvalenze; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, con sentenza n. 866/2014, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 6518/13/20, depositata il 17/11/2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non sia chiara "la fonte da cui deriva la percentuale di ricarico nella misura dei 47%", né sia chiara la modalità con cui avvenne la wrideterminazione della plusvalenza patrimoniale", così risultando l'avviso di accertamento sfornito di motivazione; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., dell'art. 39, comma 2 d.P.R. 600/1973 e dell'articolo 55 del d.P,R. 633 del Ric. 2021 n. 31422 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- 1972" (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. ritenuto "non integrati gli estremi per procedere all'accertamento analitico induttivo"; che il motivo è manifestamente inammissibile; che esso non si confronta con la ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata, la quale non ha solo ritenuto versarsi in presenza di un "accertamento misto, in parte induttivo e in parte con gli studi di settore; accertamento certamente non previsto dalle norme tributarie... non è chiaro il tipo di accertamento seguito" (cfr. motivazione, p. 2, terzultimo cpv.) ma, al contrario, si è espressa anche in relazione alla motivazione sottesa dall'Ufficio a giustificazione della percentuale di ricarico applicata e della plusvalenza patrimoniale ascritta al contribuente, ritenendola — nel complesso — non idonea a sorreggere la ripresa operata nei confronti del contribuente, non essendo chiarita "la fonte da cui deriva la percentuale di ricarico nella misura del 47%" né "[essendo] chiara la rideterminazione della plusvalenza patrimoniale, operata dall'Ufficio": orbene tali considerazioni, ed i sottostanti accertamenti in fatto — comunque necessari per giustificare la validità di un accertamento induttivo (arg. da Cass., Sez. 5, 18.12.2019, n. 33604„ Rv. 656397-01) — non sono stati censurati specificamente dalla difesa erariale, con conseguente (a) formazione del giudicato interno sul punto e (b) carenza di interesse alla delibazione della censura in esame, trattandosi di statuizioni idonee a reggere,, ex se, la decisione impugnata; OLLA9 nva),xek Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere ggettato, con la condanna del VAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle Ric. 2021 n. 31422 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31422-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, clom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6518/13/20 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.P.E.F. relativamente all'anno di imposta 1999, conseguenti a maggiori ricavi ascritti al contribuente rispetto a quelli dichiarati, per effetto di rimanenza di magazzino non fatturata e inesatta determinazione delle plusvalenze; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, con sentenza n. 866/2014, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 6518/13/20, depositata il 17/11/2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non sia chiara "la fonte da cui deriva la percentuale di ricarico nella misura dei 47%", né sia chiara la modalità con cui avvenne la wrideterminazione della plusvalenza patrimoniale", così risultando l'avviso di accertamento sfornito di motivazione; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., dell'art. 39, comma 2 d.P.R. 600/1973 e dell'articolo 55 del d.P,R. 633 del Ric. 2021 n. 31422 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- 1972" (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. ritenuto "non integrati gli estremi per procedere all'accertamento analitico induttivo"; che il motivo è manifestamente inammissibile; che esso non si confronta con la ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata, la quale non ha solo ritenuto versarsi in presenza di un "accertamento misto, in parte induttivo e in parte con gli studi di settore; accertamento certamente non previsto dalle norme tributarie... non è chiaro il tipo di accertamento seguito" (cfr. motivazione, p. 2, terzultimo cpv.) ma, al contrario, si è espressa anche in relazione alla motivazione sottesa dall'Ufficio a giustificazione della percentuale di ricarico applicata e della plusvalenza patrimoniale ascritta al contribuente, ritenendola — nel complesso — non idonea a sorreggere la ripresa operata nei confronti del contribuente, non essendo chiarita "la fonte da cui deriva la percentuale di ricarico nella misura del 47%" né "[essendo] chiara la rideterminazione della plusvalenza patrimoniale, operata dall'Ufficio": orbene tali considerazioni, ed i sottostanti accertamenti in fatto — comunque necessari per giustificare la validità di un accertamento induttivo (arg. da Cass., Sez. 5, 18.12.2019, n. 33604„ Rv. 656397-01) — non sono stati censurati specificamente dalla difesa erariale, con conseguente (a) formazione del giudicato interno sul punto e (b) carenza di interesse alla delibazione della censura in esame, trattandosi di statuizioni idonee a reggere,, ex se, la decisione impugnata; OLLA9 nva),xek Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere ggettato, con la condanna del VAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle Ric. 2021 n. 31422 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di
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