CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 ottobre 2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Roma in data 26 giugno 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione di gr. 3,2 di stupefacente del tipo cocaina, il 18 giugno 2024, e, per quanto qui rileva, era stata disposta la confisca della somma di euro 195,00 rinvenuta nella sua disponibilità al momento dell'arresto. 2. In sede di gravame, la difesa aveva specificamente censurato il capo della decisione concernente la confisca, deducendo l'insussistenza dei relativi presupposti legali; nondimeno, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo, confermando la misura ablativa mediante una motivazione che richiama, in via alternativa, sia i criteri propri della confisca diretta del profitto del reato sia quelli afferenti alla confisca per sproporzione. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 e 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, la difesa evidenzia la radicale contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale confuso i presupposti della confisca diretta con quelli della confisca per sproporzione; l'insussistenza del nesso di derivazione tra la somma sequestrata e il reato accertato, trattandosi di condanna per mera detenzione e non per cessione; l'assoluta inidoneità della somma di euro 195,00 a integrare il requisito della consistenza economica richiesta ai fini della confisca; la mancanza di prova circa la condizione di nullatenenza dell'imputato, affermata apoditticamente e anzi smentita dagli atti, segnatamente dalla documentazione relativa al patrocinio a spese dello Stato. 4. Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca. 5. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo concernente la confisca. 2. Il percorso argomentativo della Corte territoriale si rivela, sin dalla sua impostazione, viziato da una intrinseca contraddittorietà logico-giuridica, atteso che esso cumula, senza alcun coordinamento sistematico, i presupposti di due1 thA/autonomi e non sovrapponibili modelli normativi di abiezione: la confisca diretta del profitto del reato e la confisca per sproporzione. 3. Siffatta oscillazione qualificatoria non integra una mera imprecisione lessicale, bensì un vizio strutturale della motivazione, giacché, secondo il costante orientamento di qúesta Corte, le diverse forme di confisca postulano presupposti ontologicamente distinti e non fungibili, sicché l'indeterminatezza della categoria applicata si traduce in violazione di legge e in motivazione apparente. 4. Quanto alla confisca diretta, deve ribadirsi il principio - costantemente affermato anche dalla giurisprudenza più recente - secondo cui il profitto confiscabile deve essere identificato con rigorosa precisione e deve derivare immediatamente e direttamente dal reato per cui è intervenuta condanna, non essendo consentita alcuna estensione a utilità riconducibili a condotte diverse o meramente ipotizzate (vedi ex plurimis, in motivazione Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, P.m. in proc. Maiorano, Rv. 268854 - 01). 5. In tale prospettiva, va evidenziato il principio per cui in tema di confisca diretta il nesso di pertinenzialità non può essere desunto da elementi meramente indiziari non univoci, né può fondarsi su inferenze di tipo presuntivo sganciate da un accertamento concreto e specifico del rapporto tra bene e fatto tipico. 6. Nel caso di specie, tale nesso difetta in radice. 7. La condanna riguarda, infatti, la detenzione di sostanza stupefacente, sicché la qualificazione della somma di denaro quale profitto del reato avrebbe richiesto la dimostrazione che essa costituisse il corrispettivo diretto della condotta contestata; al contrario, la motivazione impugnata evoca in modo del tutto generico e indimostrato possibili proventi derivanti da pregresse attività di cessione, così postulando un collegamento con fatti estranei al perimetro dell'accertamento. 8. Né giova, in senso contrario, il richiamo al frazionamento delle banconote o alla contestuale detenzione di stupefacente, trattandosi di elementi che, secóndo l'elaborazione nonnofilattica consolidata, non sono idonei, di per sé soli, a dimostrare la natura di profitto diretto del denaro, in assenza di ulteriori e specifici riscontri probatori. 9. Parimenti infondata si rivela la giustificazione della misura alla luce dei presupposti della confisca per sproporzione. 10. È principio consolidato, ribadito in plurime decisioni recenti e ulteriormente precisato dalle Sezioni Unite, che il giudizio di sproporzione deve essere fondato su un accertamento rigoroso, concreto e documentato della situazione economica del soggetto, non potendo essere sorretto da formule 2stereotipate o da mere affermazioni apodittiche. Infatti, al fine di disporre la confisca allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 - 01). 11. Pertanto, il giudice è tenuto a individuare le fonti di prova relative ai redditi e al patrimonio del soggetto, esplicitare il criterio di comparazione tra tali dati e il valore del bene e valutare criticamente le eventuali giustificazioni offerte dall'imputato. 12. Nel caso in esame, tali oneri motivazionali risultano integralmente disattesi dalla Corte territoriale che, infatti, qualifica la somma di euro 195,00 come "particolarmente consistente", ma tale affermazione appare ictu °cui/ priva di ogni plausibilità logica, risolvendosi in una palese distorsione del dato fattuale, incompatibile con il canone di razionalità della motivazione. 13. Ancora più radicale è il vizio che attiene al presupposto della sproporzione, fondato su una presunta condizione di nullatenenza dell'imputato, la quale non trova alcun riscontro negli atti processuali, risulta anzi specificamente smentita dalla documentazione disponibile, attestante la percezione di un reddito. Ne deriva che il giudizio di sproporzione si traduce in una motivazione meramente apparente, priva di effettiva capacità giustificativa dell'ablazione della modesta somma di denaro. 14. Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui la confisca non può essere applicata in assènza di un rigoroso accértamento dei relativi presupposti, né può essere sostenuta da argomentazioni tra loro incompatibili o prive di riscontro probatorio, pena la violazione dei principi di legalità e di motivazione. 15. Nel caso di specie, la duplice carenza - tanto sotto il profilo del nesso di pertinenzialità quanto sotto quello del giudizio di sproporzione - esclude la coerenza e la completezza della motivazione sulla misura ablativa e richiede nuovo giudizio sul punto. Non residua la necessità di ulteriori accertamenti in tema di responsabilità penale, atteso che la motivazione impugnata evidenzia una lacuna logico-deduttiva e difetta di coerenza rispetto ai presupposti di fatto 3e di diritto soltanto della confisca, elementi emendabili soltanto dal giudice di merito, con conseguente necessità di definizione da parte del giudizio in sede di rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza i P.Q.M