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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11953/2025

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Sul ricorso n. 38651/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SRLin persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata Latina, n. 5232/18/2019 depositata il 24 settembre 2019 e notificata il 16 ottobre 2019.

Visto l’atto depositato il 4 agosto 2021 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che,pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 38651/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SRLin persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata Latina, n. 5232/18/2019 depositata il 24 settembre 2019 e notificata il 16 ottobre 2019. Visto l’atto depositato il 4 agosto 2021 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che,pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresid
Decreto Cassazione n. 11953/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris