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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:182
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 24 marzo 2011 – Abt e a. / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑194/10) «Rinvio pregiudiziale – Pertinenza della questione – Incompetenza» Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente irrilevanti (Art. 267 TFUE) (v. punti 36-39) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale - [OSCURATO:PERSONA] I - Interpretazione dell’art. 297 CE e dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag 17) - Termine di convocazione dell’assemblea generale di una società quotata - Normativa nazionale, destinata a perdere vigore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva, la quale prevede un termine di convocazione più breve del termine minimo previsto dalla direttiva - Disposizione idonea a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva, alla luce della disciplina nazionale secondo cui talune decisioni dell’assemblea generale restano valide dopo la loro iscrizione nel registro delle imprese, anche in caso di declaratoria di nullità all’esito di un procedimento giudiziario.

Dispositivo 1) La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a risolvere la prima questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] I.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 24 marzo 2011 – Abt e a. / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑194/10) «Rinvio pregiudiziale – Pertinenza della questione – Incompetenza» Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente irrilevanti (Art. 267 TFUE) (v. punti 36-39) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale - [OSCURATO:PERSONA] I - Interpretazione dell’art. 297 CE e dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag 17) - Termine di convocazione dell’assemblea generale di una società quotata - Normativa nazionale, destinata a perdere vigore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva, la quale prevede un termine di convocazione più breve del termine minimo previsto dalla direttiva - Disposizione idonea a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva, alla luce della disciplina nazionale secondo cui talune decisioni dell’assemblea generale restano valide dopo la loro iscrizione nel registro delle imprese, anche in caso di declaratoria di nullità all’esito di un procedimento giudiziario. Dispositivo 1) La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a risolvere la prima questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] I.