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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 agosto 1977

Cassazione n. 06297/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale TRIBUNALE DI FERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il 12/08/1977 avverso la sentenza del 16/09/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso Depositt142 in Cancelleria 1 7 FER 2626 Lua [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha formalizzato ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per un unico capo di imputazione, al medesimo ascritto nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione dell'art. 5 del d.

Igs. 74/00, omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno di imposta 2017, con IVA evasa pari, da contestazione, ad euro 54.881,17.

L'unico motivo di ricorso articolato dall'Ufficio di Procura viene dedotto con riferimento all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa applicazione della confisca diretta o per equivalente sino alla concorrenza del valore dell'imposta evasa.

La Procura Generale, con conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Nelle more della trattazione del procedimento, inizialmente fissato per l'udienza del 19 febbraio 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] comunicava l'avvenuta tempestiva proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, con conseguente richiesta di trasmissione degli atti al medesimo Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] A fronte della tempestiva impugnazione, da parte dell'imputato, con atto di appello del 10 dicembre 2025, della sentenza emessa in data 16 settembre 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (con fissazione del termine per il deposito della motivazione pari a giorni novanta), il ricorso per cassazione formalizzato dalla Procura, in ossequio al disposto dell'art. 580 cod. proc. pen., si converte in appello, trattandosi di impugnazione relativa al medesimo fatto oggetto del gravame proposto dall'imputato.

Gli atti vanno pertanto trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

Così è deciso, 21/01/2026 Il onsigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale TRIBUNALE DI FERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il 12/08/1977 avverso la sentenza del 16/09/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso Depositt142 in Cancelleria 1 7 FER 2626 Lua [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha formalizzato ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per un unico capo di imputazione, al medesimo ascritto nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione dell'art. 5 del d. Igs. 74/00, omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno di imposta 2017, con IVA evasa pari, da contestazione, ad euro 54.881,17. L'unico motivo di ricorso articolato dall'Ufficio di Procura viene dedotto con riferimento all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa applicazione della confisca diretta o per equivalente sino alla concorrenza del valore dell'imposta evasa. La Procura Generale, con conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Nelle more della trattazione del procedimento, inizialmente fissato per l'udienza del 19 febbraio 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] comunicava l'avvenuta tempestiva proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, con conseguente richiesta di trasmissione degli atti al medesimo Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] A fronte della tempestiva impugnazione, da parte dell'imputato, con atto di appello del 10 dicembre 2025, della sentenza emessa in data 16 settembre 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (con fissazione del termine per il deposito della motivazione pari a giorni novanta), il ricorso per cassazione formalizzato dalla Procura, in ossequio al disposto dell'art. 580 cod. proc. pen., si converte in appello, trattandosi di impugnazione relativa al medesimo fatto oggetto del gravame proposto dall'imputato. Gli atti vanno pertanto trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Così è deciso, 21/01/2026 Il onsigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 06297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris