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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03196/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20013/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via degli Scipioni n. 268a; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – Irpef-accertamento sintetico avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 75/14/2016, depositata in data 26/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate , Direzione provinciale di Livorno, emetteva due avvis i di accertamento sintetico con cui recupera va a imposizione,a fini Irpef, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA], per gli ann i di imposta 2007 e 2008 , in base, rispettivamente, al possesso di due beni indice (un appartamento e un’autovettura) e quattro beni indice (tre autovetture e l’abitazione) e di un incremento patrimoniale del 2011, tenendo conto, in particolare, per l’anno 2008 ma non per il 2007, dell’apporto del figlio convivente alle suddette spese.

2. Lacontribuente proponeva ricorso che era accolto in parte dalla CTP di Livorno, riducendo il reddito accertato per il 2008 in ragione e nella misura indicate nel provvedimento di autotutela nel frattempo emesso dall’Agenzia, rettificando la durata del possesso di un’autovettura e la natura dell’alimentazione di un’altra autovettura, rigettando gli altri motivi di ricorso, riferiti all’applicabilità del cd. nuovo redditometro, alla presenza di redditi esenti e all’ apporto del figlio convivente e della ni pote, con ella convivente e al cui mantenimento provvedeva anche la madre separata.

3. La CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, rigettava l’appello della contribuente; in particolare i giudici del gravame evidenziavano c he nulla era stato apportato dalla discussione e ritenevanoesaustiva e puntuale la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso per l’anno 2008 parzialmente e non modificato il reddito del 2007, in quanto non aveva ritenuto s ufficiente il reddito prodotto da un componente del nucleo familiare (figlio) stante la esiguità dell’importo stesso pari ad euro 3.282,00 e nessuna prova documentale era stata prodottaper giustificare tale assunto.

4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, in base atre motivi .

L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/12/2023.

Considerato che:

1. La ricorrente pr opone tre motivi di ricorso Con il primo motivodeduce nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.132 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., in quanto la laconicità della motivazione non consente di ritenere se il giudice di appello sia pervenuto alla propria conclusione attraverso la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame proposti.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto e quinto comma,d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., con cui censura l’operato dell’ufficio laddove abbia valutato in maniera illegittima il soggetto verso cui indirizzare l’accertamento e l’apporto reddituale offerto dal nucleo familiare.

Con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5)cod. proc. civ., perché la CTR ha omesso di considerare i fatti che il contribuente ha prospettato nei primi gradi di giudizio.

2. Il primo motivo è fondato.

Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione  manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., S ez .

U. , 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 01/03/2022, n. 6626).

In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Ciò premesso, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem(ed in particolare ove la relatio sia alla sentenza di primo grado) quando il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/11/2018, n.28139 ; Cass. 30/05/2018, n. 13594; Cass. 30/03/2018, n. 8012; Cass. 19/07/2016, n. 14786 ; Cass.11/06/2008,n. 15483).

Ciò vale anche in tema di processo tributario, ove è nulla, infatti, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. cod.p roc. c iv ., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendume delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass.05/10/2018, n. 24452; Cass. 26/06/2017, n. 15884; Cass.16/12/2013, n. 28113).

Alla luce di tali premesse, occorre evidenziare che la motivazione della sentenza in questa sede impugnata si risolve in una astratta condivisione della decisione di primo grado laddove nulla modificava sul reddito del 2007 in quanto non riteneva sufficiente il reddito prodotto da un componente del nucleo familiare (figlio) stante la esiguità dell’importo stesso pari ad euro 3.282,00 e nessuna prova documentale era stata prodotta per giustificare tale assunto, senza alcun esame critico dei motivi attraverso ilfiltro delle censure di parte appellante, limitandosi ad affermare la (irrilevante) circostanza che dalla discussione nulla di nuovo era emerso; sicchérimangono del tutto oscure le ragioni che sorreggono la decisione rispetto alle critiche mosse col ricorso in appello (Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass.21/09/2017, n.22022).

3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo.

Accolto il primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, cui va demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20013/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via degli Scipioni n. 268a; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – Irpef-accertamento sintetico avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 75/14/2016, depositata in data 26/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate , Direzione provinciale di Livorno, emetteva due avvis i di accertamento sintetico con cui recupera va a imposizione,a fini Irpef, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA], per gli ann i di imposta 2007 e 2008 , in base, rispettivamente, al possesso di due beni indice (un appartamento e un’autovettura) e quattro beni indice (tre autovetture e l’abitazione) e di un incremento patrimoniale del 2011, tenendo conto, in particolare, per l’anno 2008 ma non per il 2007, dell’apporto del figlio convivente alle suddette spese. 2. Lacontribuente proponeva ricorso che era accolto in parte dalla CTP di Livorno, riducendo il reddito accertato per il 2008 in ragione e nella misura indicate nel provvedimento di autotutela nel frattempo emesso dall’Agenzia, rettificando la durata del possesso di un’autovettura e la natura dell’alimentazione di un’altra autovettura, rigettando gli altri motivi di ricorso, riferiti all’applicabilità del cd. nuovo redditometro, alla presenza di redditi esenti e all’ apporto del figlio convivente e della ni pote, con ella convivente e al cui mantenimento provvedeva anche la madre separata. 3. La CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, rigettava l’appello della contribuente; in particolare i giudici del gravame evidenziavano c he nulla era stato apportato dalla discussione e ritenevanoesaustiva e puntuale la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso per l’anno 2008 parzialmente e non modificato il reddito del 2007, in quanto non aveva ritenuto s ufficiente il reddito prodotto da un componente del nucleo familiare (figlio) stante la esiguità dell’importo stesso pari ad euro 3.282,00 e nessuna prova documentale era stata prodottaper giustificare tale assunto. 4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, in base atre motivi . L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/12/2023. Considerato che: 1. La ricorrente pr opone tre motivi di ricorso Con il primo motivodeduce nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.132 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., in quanto la laconicità della motivazione non consente di ritenere se il giudice di appello sia pervenuto alla propria conclusione attraverso la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame proposti. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto e quinto comma,d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., con cui censura l’operato dell’ufficio laddove abbia valutato in maniera illegittima il soggetto verso cui indirizzare l’accertamento e l’apporto reddituale offerto dal nucleo familiare. Con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5)cod. proc. civ., perché la CTR ha omesso di considerare i fatti che il contribuente ha prospettato nei primi gradi di giudizio. 2. Il primo motivo è fondato. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione  manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., S ez . U. , 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 01/03/2022, n. 6626). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Ciò premesso, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem(ed in particolare ove la relatio sia alla sentenza di primo grado) quando il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/11/2018, n.28139 ; Cass. 30/05/2018, n. 13594; Cass. 30/03/2018, n. 8012; Cass. 19/07/2016, n. 14786 ; Cass.11/06/2008,n. 15483). Ciò vale anche in tema di processo tributario, ove è nulla, infatti, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. cod.p roc. c iv ., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendume delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass.05/10/2018, n. 24452; Cass. 26/06/2017, n. 15884; Cass.16/12/2013, n. 28113). Alla luce di tali premesse, occorre evidenziare che la motivazione della sentenza in questa sede impugnata si risolve in una astratta condivisione della decisione di primo grado laddove nulla modificava sul reddito del 2007 in quanto non riteneva sufficiente il reddito prodotto da un componente del nucleo familiare (figlio) stante la esiguità dell’importo stesso pari ad euro 3.282,00 e nessuna prova documentale era stata prodotta per giustificare tale assunto, senza alcun esame critico dei motivi attraverso ilfiltro delle censure di parte appellante, limitandosi ad affermare la (irrilevante) circostanza che dalla discussione nulla di nuovo era emerso; sicchérimangono del tutto oscure le ragioni che sorreggono la decisione rispetto alle critiche mosse col ricorso in appello (Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass.21/09/2017, n.22022). 3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo. Accolto il primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, cui va demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di L
Sentenza Cassazione n. 03196/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris