CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6776/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma,via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 29 agosto 2022, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] REGIONALEdella CAMPANIA – sezione staccata di SALERNO n. 7485/04/2014,depositata il 29 luglio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2006 . R.G. N.6776/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TFK010603010/2011, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] , recuperava a tassazione la plusvalenza realizzata dal contribuente a seguito di n. 2 atti di compravendita, ed in particolare: 1) cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. di area superficiaria di mq. 260 sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (AV), per una quota spettante del prezzo dichiarato pari ad € 3.333,33, atto per [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2006, registrato a S. Angelo dei Lombardi il 22 novembre 2006 al n. 2090; 2) cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] di terreno edificabile di mq. 390 sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (AV), per una quota spettante del prezzo pari ad € 3.900,00, atto per [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2006, registrato a S. Angelo dei Lombardi il 22 novembre 2006 al n. 2091. In precedenza, con avviso di rettifica e liquidazione n. 20061T002091, l’Ufficio aveva rideterminato il valore del terreno ceduto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] con l’atto del 25 ottobre 2006 da € 10.000,00 ad € 23.400,00, valore resosi definitivo in quanto la parte acquirente aveva aderito alla definizione delle liti pendenti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi giudizi erano stati dichiarati estinti dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sezione staccata di Salerno con sentenza n. 120/04/2013, emessa il 21 dicembre 2012 e depositata il 12 febbraio 2013. R.G. N.6776/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conseguenza, con l’avviso di accertamento in oggetto l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione la differenza tra il prezzo dichiarato, rivalutato in base all’indice ISTAT, ed il valore definito ai fini dell’imposta di registro da parte acquirente, posto che il contribuente, nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006, non aveva indicato alcuna plusvalenza. 2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 306/03/2012, lo accoglieva, annullando l’atto impositivo. 3. Interposto gravame dall’Ufficio,la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno , con sentenza n. 7485/04/2014 , pronunciata il 14 luglio 2014 e depositata in segreteria il 29 luglio 2014, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 25 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in relazione all’art. 360, primo R.G. N.6776/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’Ufficio ricorrente che il contribuente, nella propria dichiarazione dei redditi, non aveva dichiarato alcuna plusvalenza, nel mentre la C.T.R., nel valutare la sussistenza di una plusvalenza, avrebbe dovuto tenere conto, quanto meno, dei prezzi di cessione dichiarati negli atti. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., considerando che, per giurisprudenza costante, l’A.F. era ammessa ad utilizzare il valore del bene determinato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro per l’individuazione del reddito da plusvalenza. 7. Ciò posto, va rilevato che il contribuente ha documentato l’avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6, comma 2-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione alla quale, a fronte dell’avvenuto pagamento dell’importo previsto, non risulta emesso diniego entro il 31 luglio 2020, né risulta presentata istanza di trattazione dalla parte interessata. Deve quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018. Le spese del giudizio restando a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione