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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11122/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, del 27.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) e, ricondotto il fatto nella ipotesi "lieve" già contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., e con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato integralmente la sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente riconoscendo invece l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna in favore della coimputata, non impugnante in questa sede;

3. ricorre per cassazione, invece, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110 e 648 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen.: rileva che la sentenza impugnata si è limitata a rinviare alle motivazioni spese dal primo giudice lasciando inevase le questioni sollevate dalla difesa; segnala come la decisione si sia fondata sulle dichiarazioni dalla persona offesa, che non si era costituita parte civile nei confronti dell'odierno ricorrente, giudicata pienamente credibile nonostante le incertezze mostrate nel riconoscere alcuni oggetti come propri sulla scorta di elementi di valutazione meramente asseriti e senza alcuna ulteriore e più attenta indagine; aggiunge che la sentenza si fonda integralmente su una ricostruzione giudicata plausibile ma mai pienamente acclarata, tenuto conto anche del brevissimo lasso di tempo in cui gli attrezzi, asseritamente sottratti al Loforese, sarebbero stati modificati e rimessi a nuovo e poi rivenduti al Cannito; sottolinea, ancora, come i giudici di merito abbiano ritenuto l'elemento soggettivo del delitto in esame con argomentazione sostanzialmente autoreferenziale e senza ricostruire la dinamica dei fatti; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 712 cod. pen.: rileva che le circostanze di fatto esposte nel primo motivo avrebbero dovuto portare a ricondurre l'episodio nell'alveo dell'art. 712 cod. pen. che la Corte ha invece escluso sulla scorta di un travisamento del compendio probatorio acquisito; 3.3 applicazione della esimente della non punibilità per la speciale tenuità del fatto: rileva che la riqualificazione del fatto nella ipotesi "lieve" avrebbe consentito di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. il cui ambito è stato ampliato per effetto della sentenza n. 156 del 2020 della Corte Costituzionale;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il primo ed il secondo motivo si risolvono nella contestazione del convincimento dei giudici di merito che risulta tuttavia congruamente motivato con argomentazioni immuni da profili di manifesta illogicità; aggiunge che, oltre alle parole della persona offesa, la Corte ha valorizzato quelle del figlio e del cognato della persona offesa, oltre che l'atteggiamento da costui serbato non avendo il Cannito mai fornito alcuna giustificazione del possesso degli attrezzi; quanto al terzo motivo, rileva che l'istanza non era stata proposta in appello e, pertanto, è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di ricettazione in quanto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe "... ricevuto una fresa di colore rosso, un atomizzatore, 11 pelatti in materiale ferroso e una cesoia di provenienza furtiva ...".

In particolare, gli attrezzi e macchinari sopra indicati erano stati, insieme ad altri, oggetto di un furto subito da tale Loforese tra il 16 ed il 18 gennaio del 2014 e da costui denunziato ai Carabinieri della Stazione di Laterza in data 20.1.2014; parte della refurtiva era stata rinvenuta, in data 24.1.2014, presso l'azienda agricola intestata alla Recchia e materialmente condotta dal marito di costei, [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale aveva affermato la responsabilità del ricorrente sulla scorta del riconoscimento degli attrezzi e dei macchinari operato dal Loforese.

2. La difesa, con l'atto di appello, aveva articolato le medesime considerazioni qui riproposte e, in particolare, aveva insistito sul inattendibilità della persona offesa, sulla riconducibilità del fatto nella fattispecie delineata dall'art. 712 cod. pen. e, in via subordinata, per il contenimento della pena nel minimo edittale.

3. Ritiene il collegio che la Corte di appello abbia fornito, sulle sollecitazioni difensive, delle risposte esaustive ed appaganti in punto di fatto e, per altro verso, corrette in punto di diritto, pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado con motivazione immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e che, per questa ragione, sfugge alle censure formulate con il ricorso e che risultano, per contro, estranee al perimetro dei vizi deducibili in questa sede, per come delineato dall'art. 606 cod. proc. pen.. 3.1 Il primo motivo è, infatti, reiterativo di questioni già dedotte con l'atto di appello e, per altro verso, anche generico in quanto non prende in considerazione la analitica motivazione fornita dalla Corte che non ha mancato di precisare - senza che il ricorso ne abbia fatto cenno - che alla conferma del riconoscimento degli attrezzi e dei macchinari operato dal Loforese si era aggiunto quello operato da parte del figlio di costui e del cognato di costui (pag. 5 della sentenza di appello).

In ogni caso, il motivo finisce con l'attingere aspetti estranei al giudizio di legittimità essendo appena il caso di ribadire che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., tra le tante, Sez. 4 - , n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). 3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, legato al primo, con cui la difesa deduce la erroneità della sentenza impugnata laddove non ha ricondotto il fatto nella ipotesi contravvenzionale contemplata dall'art. 712 cod. pen..

La Corte territoriale, infatti, ha chiarito come il Cannito (e nemmeno la moglie di costui) non avesse mai dato contezza della provenienza degli attrezzi e dei macchinari da loro detenuti e risultati di proprietà del Loforese e provento del furto da costui subito nel gennaio del 2014.

Correttamente, perciò, ha potuto invocare il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Sez. 2, del 22.11.2016, Alotta; Sez. 2, n. 41423 del 27.10.2010, Tenne; Sez. 2, n. 20193 del 19.4.2017, Kebe; Sez. 2, n. 53017 del 22.11.2016, Alotta; Sez. 2, n. 52271 del 10.11.2016, Agyemang; Sez. 2, n. 50952 del 26.11.2013, Telli; Sez. 1, n. 13599 del 13.3.2012, Pomella).

Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Sez.

U, n. 35535 del 12.7.2007, Ruggiero).

Questa Corte, inoltre, ha anche chiarito che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 41002 del 20.9.2013, Moscato; Sez. 2, n. 45256 del 22.11.2007, Lapertosa; Sez. 2, n. 25439 del 21.4.2017, Sarr.).

La sentenza impugnata è perciò assolutamente coerente con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. è di natura colposa e deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l'acquisto avvenga in p -esenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (cfr., Sez. 2, n. 43929 del 7.10.2015, Calvisi; Sez. 2, n. 51056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]); si è inoltre segnalato che "è configurabile la contravvenzione di cui all'art.712 cod. pen. tutte le 'volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano ,ia persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce» (cfr., Sez. 6, n. 3421 del 25.1.1979, Braunhofer). 3.3 Il terzo motivo è precluso per non essere stato devoluto con l'atto di appello; vero che la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è intervenuta all'esito e per effetto dell'intervento operato dal giudice delle leggi; è pur vero che la sentenza che ha dichiarato illegittimo l'art. 131-bis cod. pen. è la n. 156 del 2020, emessa in data 4.6.2020 e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di gran lunga antecedente non solo alla redazione dell'atto di appello, ma anche alla stessa sentenza di primo grado che risale al 23.10.2020.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di condizioni per l'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, del 27.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) e, ricondotto il fatto nella ipotesi "lieve" già contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., e con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato integralmente la sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente riconoscendo invece l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna in favore della coimputata, non impugnante in questa sede; 3. ricorre per cassazione, invece, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110 e 648 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen.: rileva che la sentenza impugnata si è limitata a rinviare alle motivazioni spese dal primo giudice lasciando inevase le questioni sollevate dalla difesa; segnala come la decisione si sia fondata sulle dichiarazioni dalla persona offesa, che non si era costituita parte civile nei confronti dell'odierno ricorrente, giudicata pienamente credibile nonostante le incertezze mostrate nel riconoscere alcuni oggetti come propri sulla scorta di elementi di valutazione meramente asseriti e senza alcuna ulteriore e più attenta indagine; aggiunge che la sentenza si fonda integralmente su una ricostruzione giudicata plausibile ma mai pienamente acclarata, tenuto conto anche del brevissimo lasso di tempo in cui gli attrezzi, asseritamente sottratti al Loforese, sarebbero stati modificati e rimessi a nuovo e poi rivenduti al Cannito; sottolinea, ancora, come i giudici di merito abbiano ritenuto l'elemento soggettivo del delitto in esame con argomentazione sostanzialmente autoreferenziale e senza ricostruire la dinamica dei fatti; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 712 cod. pen.: rileva che le circostanze di fatto esposte nel primo motivo avrebbero dovuto portare a ricondurre l'episodio nell'alveo dell'art. 712 cod. pen. che la Corte ha invece escluso sulla scorta di un travisamento del compendio probatorio acquisito; 3.3 applicazione della esimente della non punibilità per la speciale tenuità del fatto: rileva che la riqualificazione del fatto nella ipotesi "lieve" avrebbe consentito di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. il cui ambito è stato ampliato per effetto della sentenza n. 156 del 2020 della Corte Costituzionale; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il primo ed il secondo motivo si risolvono nella contestazione del convincimento dei giudici di merito che risulta tuttavia congruamente motivato con argomentazioni immuni da profili di manifesta illogicità; aggiunge che, oltre alle parole della persona offesa, la Corte ha valorizzato quelle del figlio e del cognato della persona offesa, oltre che l'atteggiamento da costui serbato non avendo il Cannito mai fornito alcuna giustificazione del possesso degli attrezzi; quanto al terzo motivo, rileva che l'istanza non era stata proposta in appello e, pertanto, è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di ricettazione in quanto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe "... ricevuto una fresa di colore rosso, un atomizzatore, 11 pelatti in materiale ferroso e una cesoia di provenienza furtiva ...". In particolare, gli attrezzi e macchinari sopra indicati erano stati, insieme ad altri, oggetto di un furto subito da tale Loforese tra il 16 ed il 18 gennaio del 2014 e da costui denunziato ai Carabinieri della Stazione di Laterza in data 20.1.2014; parte della refurtiva era stata rinvenuta, in data 24.1.2014, presso l'azienda agricola intestata alla Recchia e materialmente condotta dal marito di costei, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità del ricorrente sulla scorta del riconoscimento degli attrezzi e dei macchinari operato dal Loforese. 2. La difesa, con l'atto di appello, aveva articolato le medesime considerazioni qui riproposte e, in particolare, aveva insistito sul inattendibilità della persona offesa, sulla riconducibilità del fatto nella fattispecie delineata dall'art. 712 cod. pen. e, in via subordinata, per il contenimento della pena nel minimo edittale. 3. Ritiene il collegio che la Corte di appello abbia fornito, sulle sollecitazioni difensive, delle risposte esaustive ed appaganti in punto di fatto e, per altro verso, corrette in punto di diritto, pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado con motivazione immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e che, per questa ragione, sfugge alle censure formulate con il ricorso e che risultano, per contro, estranee al perimetro dei vizi deducibili in questa sede, per come delineato dall'art. 606 cod. proc. pen.. 3.1 Il primo motivo è, infatti, reiterativo di questioni già dedotte con l'atto di appello e, per altro verso, anche generico in quanto non prende in considerazione la analitica motivazione fornita dalla Corte che non ha mancato di precisare - senza che il ricorso ne abbia fatto cenno - che alla conferma del riconoscimento degli attrezzi e dei macchinari operato dal Loforese si era aggiunto quello operato da parte del figlio di costui e del cognato di costui (pag. 5 della sentenza di appello). In ogni caso, il motivo finisce con l'attingere aspetti estranei al giudizio di legittimità essendo appena il caso di ribadire che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., tra le tante, Sez. 4 - , n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). 3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, legato al primo, con cui la difesa deduce la erroneità della sentenza impugnata laddove non ha ricondotto il fatto nella ipotesi contravvenzionale contemplata dall'art. 712 cod. pen.. La Corte territoriale, infatti, ha chiarito come il Cannito (e nemmeno la moglie di costui) non avesse mai dato contezza della provenienza degli attrezzi e dei macchinari da loro detenuti e risultati di proprietà del Loforese e provento del furto da costui subito nel gennaio del 2014. Correttamente, perciò, ha potuto invocare il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Sez. 2, del 22.11.2016, Alotta; Sez. 2, n. 41423 del 27.10.2010, Tenne; Sez. 2, n. 20193 del 19.4.2017, Kebe; Sez. 2, n. 53017 del 22.11.2016, Alotta; Sez. 2, n. 52271 del 10.11.2016, Agyemang; Sez. 2, n. 50952 del 26.11.2013, Telli; Sez. 1, n. 13599 del 13.3.2012, Pomella). Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Sez. U, n. 35535 del 12.7.2007, Ruggiero). Questa Corte, inoltre, ha anche chiarito che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 41002 del 20.9.2013, Moscato; Sez. 2, n. 45256 del 22.11.2007, Lapertosa; Sez. 2, n. 25439 del 21.4.2017, Sarr.). La sentenza impugnata è perciò assolutamente coerente con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. è di natura colposa e deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l'acquisto avvenga in p -esenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (cfr., Sez. 2, n. 43929 del 7.10.2015, Calvisi; Sez. 2, n. 51056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]); si è inoltre segnalato che "è configurabile la contravvenzione di cui all'art.712 cod. pen. tutte le 'volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano ,ia persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce» (cfr., Sez. 6, n. 3421 del 25.1.1979, Braunhofer). 3.3 Il terzo motivo è precluso per non essere stato devoluto con l'atto di appello; vero che la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è intervenuta all'esito e per effetto dell'intervento operato dal giudice delle leggi; è pur vero che la sentenza che ha dichiarato illegittimo l'art. 131-bis cod. pen. è la n. 156 del 2020, emessa in data 4.6.2020 e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di gran lunga antecedente non solo alla redazione dell'atto di appello, ma anche alla stessa sentenza di primo grado che risale al 23.10.2020. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di condizioni per l'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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