Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 43279/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/10/2022 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per remissione della querela; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Avellino, emessa il 4 novembre 2020, riqualificando il fatto contestato ai sensi dell'art. 646 cod.pen., ha confermato la condanna dei ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile già inflitta in primo grado in relazione al reato di truffa.

2. Ricorrono per cassazione Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore e con unico atto.

3. Deve darsi atto che è intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, con contestuale accettazione degli imputati, circostanza che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendosi estinto il reato e la consequenziale revoca delle statuizioni civili, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali in assenza di diversa indicazione nell'atto di remissione della querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.

Revoca le statuizioni civili.

Condanna gli imputati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/10/2022 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per remissione della querela; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Avellino, emessa il 4 novembre 2020, riqualificando il fatto contestato ai sensi dell'art. 646 cod.pen., ha confermato la condanna dei ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile già inflitta in primo grado in relazione al reato di truffa. 2. Ricorrono per cassazione Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore e con unico atto. 3. Deve darsi atto che è intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, con contestuale accettazione degli imputati, circostanza che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendosi estinto il reato e la consequenziale revoca delle statuizioni civili, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali in assenza di diversa indicazione nell'atto di remissione della querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna gli imputati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43279/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris