CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 28270/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16249-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 5568/2015 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 21/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] NUM.ORD. 26 R.G.N. 16.24912016 RITENUTO 1. - [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5568/2015 dell'8 luglio 2015, pubblicata il 21 dicembre 2015, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 47/2014, appellata dalla Agenzia delle entrate, ha dichiarato cessata la materia del contendere, limitatamente a quanto forma oggetto del provvedimento di autotutela del 29 giugno 2015, adottato in corso di causa, di parziale annullamento dell'originario atto impositivo (in ordine alla « indeducibilità dei costi blak list »), e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, di accoglimento del ricorso proposto dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e Transalpina di energia s.p.a, avverso l'avviso di accertamento della imposta sul reddito delle società dovuta per l'anno 2007. 2. - La Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 21 giugno 2016. 3. - Le società intimate hanno resistito con controricorso del 29 luglio 2016. 4. - Con memoria, recante la data del 31 maggio 2019, le controricorrenti, esponendo - e documentando con corredo di pertinenti produzioni - di essersi avvalse della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d. I. 23 ottobre 2018, n. 119, hanno chiesto disporsi la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020. 5. - L'Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria del 10 settembre 2020, premettendo che la Direzione regionale della Lombardia della Agenzia delle entrate aveva comunicato, con nota n. 29246 del 21 febbraio 2020, la intervenuta definizione della controversia, ha chiesto dichiarasi la estinzione del giudizio. 3C.C. 17-06-2021 NUM.ORD. 26 R.G.N. 16.24912016 CONSIDERATO 1. - La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d. I. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni della I. 17 dicembre 2018, n. 136, comporta l' effetto della estinzione del processo. La Corte provvede alla relativa declaratoria. 2. - Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 - 01; cui adde: Sez. 6 - L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 - 01). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate. Cosi deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2021 tenutasi da remoto. i Il Presidente men