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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13190/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letti il ricorso e la memoria depositata in data 23 novembre 2023; rilevato, preliminarmente, che l'istanza formulata dal difensore diretta alla "trattazione orale" dell'udienza è inammissibile, non essendo prevista dall'art. 611, comma 1, richiamato dall'art. 610, comma 1 e 5, cod. proc. pen., la partecipazione delle parti all'udienza fissata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, al pari della memoria depositata, con cui si lamenta il mancato esame della richiesta di applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 95 d.

Igs. 150/2022, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha dato conto di avere valutato, escludendola con motivazione aderente ai dati considerati, la possibilità della sostituzione della pena detentiva irrogata; che il secondo motivo, con cui si denuncia il travisamento della prova, nella sostanza mira ad una rivalutazione delle dichiarazioni della testimone (che ha indicato l'imputato come colui che consegnò l'assegno risultato ricettato) e dell'imputato (sulla ricezione dell'assegno dalla persona che l'aveva sottoscritto, affermazione smentita dalla persona indicata dall'imputato), mentre alcun rilievo va attribuito all'espressione utilizzata dalla decisione per evidenziare la corrispondenza di quelle dichiarazioni nell'attribuire all'imputato la disponibilità del titolo senza alcuna plausibile giustificazione; che il terzo motivo di ricorso è generico, poiché non allega a sostegno della tesi difensiva, del differente valore del titolo, alcun dato obiettivo desunto dagli atti processuali; che infine il quarto motivo è manifestamente infondato poiché per costante insegnamento il reato di ricettazione nella forma attenuata prevista (oggi) dall'art. 648, comma 4, cod. pen. si prescrive, secondo la regola generale dell'art. 157, comma 2, cod. pen. nel termine di dieci anni (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letti il ricorso e la memoria depositata in data 23 novembre 2023; rilevato, preliminarmente, che l'istanza formulata dal difensore diretta alla "trattazione orale" dell'udienza è inammissibile, non essendo prevista dall'art. 611, comma 1, richiamato dall'art. 610, comma 1 e 5, cod. proc. pen., la partecipazione delle parti all'udienza fissata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, al pari della memoria depositata, con cui si lamenta il mancato esame della richiesta di applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 95 d. Igs. 150/2022, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha dato conto di avere valutato, escludendola con motivazione aderente ai dati considerati, la possibilità della sostituzione della pena detentiva irrogata; che il secondo motivo, con cui si denuncia il travisamento della prova, nella sostanza mira ad una rivalutazione delle dichiarazioni della testimone (che ha indicato l'imputato come colui che consegnò l'assegno risultato ricettato) e dell'imputato (sulla ricezione dell'assegno dalla persona che l'aveva sottoscritto, affermazione smentita dalla persona indicata dall'imputato), mentre alcun rilievo va attribuito all'espressione utilizzata dalla decisione per evidenziare la corrispondenza di quelle dichiarazioni nell'attribuire all'imputato la disponibilità del titolo senza alcuna plausibile giustificazione; che il terzo motivo di ricorso è generico, poiché non allega a sostegno della tesi difensiva, del differente valore del titolo, alcun dato obiettivo desunto dagli atti processuali; che infine il quarto motivo è manifestamente infondato poiché per costante insegnamento il reato di ricettazione nella forma attenuata prevista (oggi) dall'art. 648, comma 4, cod. pen. si prescrive, secondo la regola generale dell'art. 157, comma 2, cod. pen. nel termine di dieci anni (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore
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