Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08742/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

01 7 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del curatore dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, allapiazza [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. 00 348170101 – in persona del procuratore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Torino, al corso [OSCURATO:PERSONA], n. 77, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 470/2017della Corte d’Appello di Torino , udita la relazione nella camera di consiglio del 23novembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato i l 14/18. 1 1 .201 3 il F allimento de lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione- dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza del 15.3.2011 -citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C redit s.p.a .

Premettevache la banca convenut a aveva accordato alla società poi fallita , a decorrere dal 29.5.2009. un’apertura di credito sino all’ammontare di euro 670.000,00 con termine di efficacia al 25.2.2010; che a garanzia dell’apertura di credito “nonché di eventuali rinnovi o proroghe concessi, esclusa ogni novazione” era stata costitui ta in pegno la polizza “[OSCURATO:PERSONA]” n. 5793156 dell’importo di euro 106.593,86;che alla data del 25.2.2010 l’apertura di credito era divenutainefficace senza alcun rinnovo (cfr. ricorso, pag. 3) .

Indi esponeva che in data 25.3.2010 l’istituto convenuto aveva concessoalla s.r.l. poi fallita una nuova apertura di credito ingiustificatamente qualificata “proroga” della precedentegià scaduta (cfr. ricorso, pag. 3) .

Esponeva altresì che in data 6.11.20 1 0 [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto ad incassare la polizza benché costituita in pegno a garanzia della precedentelinea di credito e d allorché il debito ad essa correlato era pressoché estinto (cfr. ricorso, pag. 3).

Chiedeva, ai sensi dell’art. 67, 2° co., l.fall., di dichiarare inefficaci i pagamenti di importo complessivo pari ad euro 134.930,44 conseguiti dalla Banca, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, tramite una rimessa solutoria affluita sul conto corrente e l’incasso della somma derivante dal riscatto della polizza, e di condannarela convenuta alla restit uzione de l corrispondente quantumcon gli accessori.2.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che l’incasso della polizza costituiva realizzo di un pegnoconsolidato e che larimessa era priva dei requisiti della consistenza e della durevolezza.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 4311/2015 il tribunale accoglieva la domanda . 4.[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello .

Resisteva il Fallimento dellaAll [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5.Con sentenza n. 4 7 0/201 7 della Corte di Torino accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava le domande esperite in primo grado dal curatore e ne pronunciava condanna alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte,in ordine al primo motivo di gravame, che il documento n. 10 allegato da [OSCURATO:SOCIETA] dava atto che in data 25.3.2010 la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di accettare “(…) la linea di credito, di seguito descritta, concessaci in proroga della linea di credito già concessaciin data 29/5/2009” (cosìsentenza d’appello, pag. 7).

Evidenziava altresìche, alla stregua della stessa prospettazione del curatore fallimentare, alla data del 25.2.2010 l’esposizione debitoria derivante dall’apertura di credito accordata il 29.5.2009 non era per nulla estinta né risultava estinta alla data del 30.9.2010 ed alla data del 30.11.2010 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 7 -8).

Evidenziava inoltre che l’ammontare della linea di credito accordata era rimasto invariato così come erano rimaste immutate le modalità di utilizzo previste in origine(cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

Evidenziava dunque che la qualificazione in guisa di “ proroga ” della linea di credito concessa il 25.3.2010 rinveniva piena “ giustificazione nello stato dei rapporti di dare/avere tra le parti” (così sentenza d’appello , pag. 8 ) , siccome trattavasi della stessa ragione di credito per la quale era stato costituito il pegno a garanzia pur di eventuali rinnovi e proroghe (cfr.sentenza d’appello, pag. 8).

Evidenziava pertantoche l’incasso della polizza aveva costituito realizzazione della garanzia pignoratizia senza dubbio consolidatasi(cfr. sentenza d’appello , pagg. 8 -9).

Evidenziava per altro verso,la corte, che i l rigetto del primo motivo d’appello, di valenza senza dubbio dirimente, assorbivala disamina del secondo, del terzo e del quinto motivo di gravame(cfr. sentenz a d’appello, pag. 9) .

Evidenziava infine, in ordine al quarto motivo di gravame, che, in dipendenza della legittima escussione del pegno, l’esposizione debitoria della s.r.l. poi fallita risultava pari, all’inizio del semestre precedente la dichiarazione di fallimento, ad euro 307.627,81 e, alla data della dichiarazione di fallimento, ad euro 279.921,23 (cfr.sentenza d’appello, pag. 9).

Evidenziava perciòche l’esposizione debitoria si era ridotta di euro 28.336,00, importo che non si prestava a mente deldisposto della lett. b) del 3° co. dell’art.67 l.fall. ad esser qualificato “consistente”(cfr. sentenza d’appello, pag. 8). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il F allimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione; ne ha chiesto,sulla scorta di quattro motiv i , la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:SOCIETA]ha depositato controricorso; ha chiesto di rigettare i l ricorso con il favore delle spese. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i l r icorrent e de nuncia ai sensi d ell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1234, 1321 e 1322 cod. civ.Deduceche la Corte di Torino non ha tenuto conto che, qualora il negozio dapprima stipulato si sia estinto, non si è al cospetto di una proroga o di un rinnovo bensì di un nuovo negozio(cfr. ricorso, pag. 6).

Deduce segnatamente che nel periodo compreso tra il 25.2.2010 ed il 25.3.2010 la s.r.l. poi fallita non ha fruito di alcuna apertura di credito,siccome l’apertura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le era stata accordata a tempo determinato senza previsione di tacite proroghe (cfr. ricorso, pag. 7). 9.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1325, 1326 e 1346 cod. civ.

Deduce che, contrariamente agli assunti della Corte di Torino, l’identità di disciplina negoziale e la parità degli importi oggetto dell’apertura non implicano l’identità del contratto (cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce che l’apertura di credito accordata alla s.r.l. poi fallita il 29.5.2009 aveva oggetto diverso rispetto all’apertura di credito accordata alla fallita il 25.3.2010 (cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce quindi che la polizza è stata costituita in pegno a garanzia della successivae non già della pregressa apertura di credito, sicché il suo incasso è revocabile (cfr. ricorso, pag. 10). 10.Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi sono comunque inammissibili. 11.Innegabilmente costituisce giudizio “di fatto” il giudizio alla cui stregua la Corte di Torino ha opinato nel senso che la linea di credito del 25.3.2010 costituisse mera proroga della linea di credito originaria con termine di efficacia alla data del 25.2.2010.Del resto, questa Corte ha spiega to seppur sullo specifico terreno della locazione che, qualora le parti,tra le quali è in corso un rapporto di locazione, sottoscrivano un modulo predisposto dicontratto, spetta al giudice del merito - la cuivalutazione è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e da errori di diritto -accertare se hanno inteso adempiere l’obbligo nei confronti del fisco e, nel contempo, determinare il canone all’epoca dovuto in forza delle leggi in vigore con riferimento all’originariocontratto prorogato “ ex lege ” ovvero stipulare unnuovo contratto avente ad oggetto il medesimo immobile ed avulso da quello precedente(cfr. Cass. 20.2.1991, n. 1799).

12. Innegabilmente, in pari tempo, i l primo ed il secondo mezz o di impugnazione si risolvono nella censura del giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso (ulteriormente, il ricorrente ha addotto che l’apertura di credito accordata alla s.r.l. poi fallita il 29.5.2009 era un’apertura di credito “al commercio”, che l’apertura di credito accordata alla fallita il 25.3.2010 era finalizzata al rientro della pregressa esposizione debitoria, ragion per cuil’una e l’altra “apertura” avevano cause concrete diverse: cfr. ricorso, pag. 9).

Cosicché, a rigore, i motivi in esame si qualificano propriamente alla stregua del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 13.Su tale scorta si osserva quanto segu e .

Per un verso, èda escludere senz’altro che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Cortepossa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua,la Corte di Torino ha ancorato il suo dictum .

Segnatamente, la corte d’appello ha – lo si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.Per altro verso, la Corte di Torinodi certo non ha omesso ladisamina del fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa(ossia la natura di “proroga” o menodella linea di credito concessa in data 25.3.2010).

14. In questo quadro, quindi, esaustivamente soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 15.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 117 d.lgs. n. 385/1993 e dell’art. 1423 cod.civ.

Deduce che i contratti bancari e dunque l’apertura di credito sono soggetti ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 385/1993 all’onere della forma scritta a pena di nullità (cfr.ricorso, pag. 11).

Deduce che l’onere della forma scritta osta al rinnovo ex post con valenza retroattiva ed in pari tempo che non vi era margine per la convalida del contratto nullo (cfr.ricorso, pag. 11). 16.Il terzo motivo di ricor so del pari è inammissibile. 17.L’impugnato dictum per nulla riflette l a quaestio veicolat a da l mezz o d i impugnazione in disamina.

Cosicché il ricorrente in maniera specifica ed “autosufficiente” avrebbe dovuto dar conto – e non ha dato conto - della sua rituale proposizione nei gradi di merito (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass. 9.8.2018, n. 20694).

Sovviene perciòl’insegnamento di questa Corte a tenor del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto- è il caso senz’altro dellaquaestio veicolat a da l motiv o di ricorso in e sam e - non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164). 18.Si tenga conto, per giunta, che, in tema di contratti bancari, l ’ apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nelcontratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell’art. 117, 2° co., del d.lgs. n. 385 del 1993 (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2022, n. 926).

Su tale scorta non può non porsi in risalto che la controricorrente ha puntualizzato che l’apertura di credito era collegata al conto corrente bancario (cfr. controricorso, pag. 20). 19.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la Corte di Torino non ha disaminato il profilo, addotto nella comparsa di costituzione in appello, per cui la polizza era un pegno regolare come tale sempre revocabile ai sensi degli artt. 1997 e 2784 cod. civ.

Deduce che l’incameramento del corrispettivo della polizza era ammissibile “fino a concorrenza del valore dell’obbligazione finanziaria garantita”, valore che alla data del 6.11.2010 era pari a zero (cfr. ricorso, pagg. 11 –12). 20.Il quarto motivo di ricorso parimenti è inammissibile.

21. Non sfugge in verità (benché le memorie non ne diano conto) che le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato che il pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato exart. 67, 2° co., l.fall., ove si accerti la “scientia decoctionis ” del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno (cfr. Cass. sez. un. 16.2.2022, n. 5049; cfr. altresì Cass.26.2.2010, n. 4785, secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno ormai consolidatosi in favore della stessa banca è revocabile, ai sensi dell’art. 67 l.fall.,non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l’ “eventus damni” deve considerarsi “in re ipsa”, consistendo nella lesione della “par condicio creditorum” ricollegabile all’uscita del bene dalla massa in forza dell’atto dispositivo, e non potendosi escludere “a priori” il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuatisi in seguito al passivo).

Tuttavia– e pur al di là del divergente ancor ché più risalente orientamento di questa Corte, di cuiall’insegnamento n. 26898 del 10.11.2008 (secondo cui, i n tema di pegno avente per oggetto titoli del debito pubblico, gli atti di incasso del controvalore dei titoli stessi venduti dalla banca creditrice e accreditati sul conto corrente del cliente poi fallito, con corrispondente parziale riduzione della sua esposizione debitoria nel periodo sospetto, non sono revocabili ai sensi dell’art. 67 l.fall., rivestendo natura di atti di escussione delle garanzie pignoratizie e non di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili)- non può non darsi atto che, a fronte del rilievo del primo giudice, puntualmente riferito nel corpo della sentenza in questa sede impugnata (cfr. pag. 4), secondo cui il pegno de quo agitur costituiva pegno “regolare”, la corte di merito ha senza dubbio scrutinato ad ampio spettrola natura della garanzia ex art. 2784 cod. civ.E, ben vero,ha scrutinato pur l’aspetto involto d a ll’ulteriore profilo di censura veicolato dal mezzo in esame.

Dunque, a rigore, l’“omesso esame” propriamente denunciato dal ricorrente non sussiste.

E, di conseguenza, neppur si giustifica l ’ulteriore deduzione del curatore secondo cui, a motivodella revocabilità del pegno, “le rimesse tornano ad essere consistenti, quindi revocabili” (cfr. ricorso, pag. 12). 22.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e c ondanna il Fallimento ricorrente a rimborsare alla controricorrente[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01 7 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del curatore dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, allapiazza [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. 00 348170101 – in persona del procuratore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Torino, al corso [OSCURATO:PERSONA], n. 77, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 470/2017della Corte d’Appello di Torino , udita la relazione nella camera di consiglio del 23novembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato i l 14/18. 1 1 .201 3 il F allimento de lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione- dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza del 15.3.2011 -citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C redit s.p.a . Premettevache la banca convenut a aveva accordato alla società poi fallita , a decorrere dal 29.5.2009. un’apertura di credito sino all’ammontare di euro 670.000,00 con termine di efficacia al 25.2.2010; che a garanzia dell’apertura di credito “nonché di eventuali rinnovi o proroghe concessi, esclusa ogni novazione” era stata costitui ta in pegno la polizza “[OSCURATO:PERSONA]” n. 5793156 dell’importo di euro 106.593,86;che alla data del 25.2.2010 l’apertura di credito era divenutainefficace senza alcun rinnovo (cfr. ricorso, pag. 3) . Indi esponeva che in data 25.3.2010 l’istituto convenuto aveva concessoalla s.r.l. poi fallita una nuova apertura di credito ingiustificatamente qualificata “proroga” della precedentegià scaduta (cfr. ricorso, pag. 3) . Esponeva altresì che in data 6.11.20 1 0 [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto ad incassare la polizza benché costituita in pegno a garanzia della precedentelinea di credito e d allorché il debito ad essa correlato era pressoché estinto (cfr. ricorso, pag. 3). Chiedeva, ai sensi dell’art. 67, 2° co., l.fall., di dichiarare inefficaci i pagamenti di importo complessivo pari ad euro 134.930,44 conseguiti dalla Banca, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, tramite una rimessa solutoria affluita sul conto corrente e l’incasso della somma derivante dal riscatto della polizza, e di condannarela convenuta alla restit uzione de l corrispondente quantumcon gli accessori.2.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che l’incasso della polizza costituiva realizzo di un pegnoconsolidato e che larimessa era priva dei requisiti della consistenza e della durevolezza. Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 4311/2015 il tribunale accoglieva la domanda . 4.[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello . Resisteva il Fallimento dellaAll [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5.Con sentenza n. 4 7 0/201 7 della Corte di Torino accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava le domande esperite in primo grado dal curatore e ne pronunciava condanna alle spese del doppio grado. Evidenziava la corte,in ordine al primo motivo di gravame, che il documento n. 10 allegato da [OSCURATO:SOCIETA] dava atto che in data 25.3.2010 la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di accettare “(…) la linea di credito, di seguito descritta, concessaci in proroga della linea di credito già concessaciin data 29/5/2009” (cosìsentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava altresìche, alla stregua della stessa prospettazione del curatore fallimentare, alla data del 25.2.2010 l’esposizione debitoria derivante dall’apertura di credito accordata il 29.5.2009 non era per nulla estinta né risultava estinta alla data del 30.9.2010 ed alla data del 30.11.2010 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 7 -8). Evidenziava inoltre che l’ammontare della linea di credito accordata era rimasto invariato così come erano rimaste immutate le modalità di utilizzo previste in origine(cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava dunque che la qualificazione in guisa di “ proroga ” della linea di credito concessa il 25.3.2010 rinveniva piena “ giustificazione nello stato dei rapporti di dare/avere tra le parti” (così sentenza d’appello , pag. 8 ) , siccome trattavasi della stessa ragione di credito per la quale era stato costituito il pegno a garanzia pur di eventuali rinnovi e proroghe (cfr.sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava pertantoche l’incasso della polizza aveva costituito realizzazione della garanzia pignoratizia senza dubbio consolidatasi(cfr. sentenza d’appello , pagg. 8 -9). Evidenziava per altro verso,la corte, che i l rigetto del primo motivo d’appello, di valenza senza dubbio dirimente, assorbivala disamina del secondo, del terzo e del quinto motivo di gravame(cfr. sentenz a d’appello, pag. 9) . Evidenziava infine, in ordine al quarto motivo di gravame, che, in dipendenza della legittima escussione del pegno, l’esposizione debitoria della s.r.l. poi fallita risultava pari, all’inizio del semestre precedente la dichiarazione di fallimento, ad euro 307.627,81 e, alla data della dichiarazione di fallimento, ad euro 279.921,23 (cfr.sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava perciòche l’esposizione debitoria si era ridotta di euro 28.336,00, importo che non si prestava a mente deldisposto della lett. b) del 3° co. dell’art.67 l.fall. ad esser qualificato “consistente”(cfr. sentenza d’appello, pag. 8). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il F allimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione; ne ha chiesto,sulla scorta di quattro motiv i , la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:SOCIETA]ha depositato controricorso; ha chiesto di rigettare i l ricorso con il favore delle spese. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i l r icorrent e de nuncia ai sensi d ell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1234, 1321 e 1322 cod. civ.Deduceche la Corte di Torino non ha tenuto conto che, qualora il negozio dapprima stipulato si sia estinto, non si è al cospetto di una proroga o di un rinnovo bensì di un nuovo negozio(cfr. ricorso, pag. 6). Deduce segnatamente che nel periodo compreso tra il 25.2.2010 ed il 25.3.2010 la s.r.l. poi fallita non ha fruito di alcuna apertura di credito,siccome l’apertura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le era stata accordata a tempo determinato senza previsione di tacite proroghe (cfr. ricorso, pag. 7). 9.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1325, 1326 e 1346 cod. civ. Deduce che, contrariamente agli assunti della Corte di Torino, l’identità di disciplina negoziale e la parità degli importi oggetto dell’apertura non implicano l’identità del contratto (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce che l’apertura di credito accordata alla s.r.l. poi fallita il 29.5.2009 aveva oggetto diverso rispetto all’apertura di credito accordata alla fallita il 25.3.2010 (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce quindi che la polizza è stata costituita in pegno a garanzia della successivae non già della pregressa apertura di credito, sicché il suo incasso è revocabile (cfr. ricorso, pag. 10). 10.Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi sono comunque inammissibili. 11.Innegabilmente costituisce giudizio “di fatto” il giudizio alla cui stregua la Corte di Torino ha opinato nel senso che la linea di credito del 25.3.2010 costituisse mera proroga della linea di credito originaria con termine di efficacia alla data del 25.2.2010.Del resto, questa Corte ha spiega to seppur sullo specifico terreno della locazione che, qualora le parti,tra le quali è in corso un rapporto di locazione, sottoscrivano un modulo predisposto dicontratto, spetta al giudice del merito - la cuivalutazione è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e da errori di diritto -accertare se hanno inteso adempiere l’obbligo nei confronti del fisco e, nel contempo, determinare il canone all’epoca dovuto in forza delle leggi in vigore con riferimento all’originariocontratto prorogato “ ex lege ” ovvero stipulare unnuovo contratto avente ad oggetto il medesimo immobile ed avulso da quello precedente(cfr. Cass. 20.2.1991, n. 1799). 12. Innegabilmente, in pari tempo, i l primo ed il secondo mezz o di impugnazione si risolvono nella censura del giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso (ulteriormente, il ricorrente ha addotto che l’apertura di credito accordata alla s.r.l. poi fallita il 29.5.2009 era un’apertura di credito “al commercio”, che l’apertura di credito accordata alla fallita il 25.3.2010 era finalizzata al rientro della pregressa esposizione debitoria, ragion per cuil’una e l’altra “apertura” avevano cause concrete diverse: cfr. ricorso, pag. 9). Cosicché, a rigore, i motivi in esame si qualificano propriamente alla stregua del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 13.Su tale scorta si osserva quanto segu e . Per un verso, èda escludere senz’altro che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Cortepossa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua,la Corte di Torino ha ancorato il suo dictum . Segnatamente, la corte d’appello ha – lo si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.Per altro verso, la Corte di Torinodi certo non ha omesso ladisamina del fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa(ossia la natura di “proroga” o menodella linea di credito concessa in data 25.3.2010). 14. In questo quadro, quindi, esaustivamente soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 15.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 117 d.lgs. n. 385/1993 e dell’art. 1423 cod.civ. Deduce che i contratti bancari e dunque l’apertura di credito sono soggetti ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 385/1993 all’onere della forma scritta a pena di nullità (cfr.ricorso, pag. 11). Deduce che l’onere della forma scritta osta al rinnovo ex post con valenza retroattiva ed in pari tempo che non vi era margine per la convalida del contratto nullo (cfr.ricorso, pag. 11). 16.Il terzo motivo di ricor so del pari è inammissibile. 17.L’impugnato dictum per nulla riflette l a quaestio veicolat a da l mezz o d i impugnazione in disamina. Cosicché il ricorrente in maniera specifica ed “autosufficiente” avrebbe dovuto dar conto – e non ha dato conto - della sua rituale proposizione nei gradi di merito (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass. 9.8.2018, n. 20694). Sovviene perciòl’insegnamento di questa Corte a tenor del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto- è il caso senz’altro dellaquaestio veicolat a da l motiv o di ricorso in e sam e - non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164). 18.Si tenga conto, per giunta, che, in tema di contratti bancari, l ’ apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nelcontratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell’art. 117, 2° co., del d.lgs. n. 385 del 1993 (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2022, n. 926). Su tale scorta non può non porsi in risalto che la controricorrente ha puntualizzato che l’apertura di credito era collegata al conto corrente bancario (cfr. controricorso, pag. 20). 19.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la Corte di Torino non ha disaminato il profilo, addotto nella comparsa di costituzione in appello, per cui la polizza era un pegno regolare come tale sempre revocabile ai sensi degli artt. 1997 e 2784 cod. civ. Deduce che l’incameramento del corrispettivo della polizza era ammissibile “fino a concorrenza del valore dell’obbligazione finanziaria garantita”, valore che alla data del 6.11.2010 era pari a zero (cfr. ricorso, pagg. 11 –12). 20.Il quarto motivo di ricorso parimenti è inammissibile. 21. Non sfugge in verità (benché le memorie non ne diano conto) che le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato che il pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato exart. 67, 2° co., l.fall., ove si accerti la “scientia decoctionis ” del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno (cfr. Cass. sez. un. 16.2.2022, n. 5049; cfr. altresì Cass.26.2.2010, n. 4785, secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno ormai consolidatosi in favore della stessa banca è revocabile, ai sensi dell’art. 67 l.fall.,non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l’ “eventus damni” deve considerarsi “in re ipsa”, consistendo nella lesione della “par condicio creditorum” ricollegabile all’uscita del bene dalla massa in forza dell’atto dispositivo, e non potendosi escludere “a priori” il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuatisi in seguito al passivo). Tuttavia– e pur al di là del divergente ancor ché più risalente orientamento di questa Corte, di cuiall’insegnamento n. 26898 del 10.11.2008 (secondo cui, i n tema di pegno avente per oggetto titoli del debito pubblico, gli atti di incasso del controvalore dei titoli stessi venduti dalla banca creditrice e accreditati sul conto corrente del cliente poi fallito, con corrispondente parziale riduzione della sua esposizione debitoria nel periodo sospetto, non sono revocabili ai sensi dell’art. 67 l.fall., rivestendo natura di atti di escussione delle garanzie pignoratizie e non di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili)- non può non darsi atto che, a fronte del rilievo del primo giudice, puntualmente riferito nel corpo della sentenza in questa sede impugnata (cfr. pag. 4), secondo cui il pegno de quo agitur costituiva pegno “regolare”, la corte di merito ha senza dubbio scrutinato ad ampio spettrola natura della garanzia ex art. 2784 cod. civ.E, ben vero,ha scrutinato pur l’aspetto involto d a ll’ulteriore profilo di censura veicolato dal mezzo in esame. Dunque, a rigore, l’“omesso esame” propriamente denunciato dal ricorrente non sussiste. E, di conseguenza, neppur si giustifica l ’ulteriore deduzione del curatore secondo cui, a motivodella revocabilità del pegno, “le rimesse tornano ad essere consistenti, quindi revocabili” (cfr. ricorso, pag. 12). 22.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e c ondanna il Fallimento ricorrente a rimborsare alla controricorrente[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai
Sentenza Cassazione n. 08742/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris