Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31588/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per furto pluriaggravato, escludendo la contestata recidiva e rimodulando conseguentemente il trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa è inammissibile.

Rilevato in particolare che quelle articolate dal ricorrente sono in larga parte mere censure in fatto, peraltro riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste ala base della sentenza impugnata.

Rilevato che il dedotto il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore prospettato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutunn" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.

Ritenuto in tal senso che non emergono dal ricorso i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-8) complessivamente valutata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] • -Al - estense Il Presidente . _

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per furto pluriaggravato, escludendo la contestata recidiva e rimodulando conseguentemente il trattamento sanzionatorio. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa è inammissibile. Rilevato in particolare che quelle articolate dal ricorrente sono in larga parte mere censure in fatto, peraltro riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste ala base della sentenza impugnata. Rilevato che il dedotto il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore prospettato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutunn" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Ritenuto in tal senso che non emergono dal ricorso i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-8) complessivamente valutata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] • -Al - estense Il Presidente . _
Sentenza Cassazione n. 31588/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris