CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 31912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 07/08/2001avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di AvellinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalesentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della societàImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre per annullamento dell'ordinanza del 19 febbraio2026 del Tribunale di Avellino che, per quanto d’interesse, ha rigettato lerichieste di riesame avanzate, in qualità di legali rappresentanti della predettasocietà, dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso dalGiudice per le indagini preliminari di Avellino del 20 gennaio 2026 che, ritenuta lasussistenza di gravità indiziaria per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44 lett.b) e c) del d.P.R. n. 380 del 2001, aveva disposto il sequestro preventivo di unimmobile, costituito da varie unità immobiliari, in corso di realizzazione inAvellino, e di alcune aree comuni appartenenti alla [OSCURATO:SOCIETA]. ocomunque nella sua disponibilità.2. Avverso la predetta ordinanza, la società [OSCURATO:SOCIETA].,tramite il proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione.2.1. Col primo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, e321 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione con riferimento allainosservanza dell'obbligo dell’autonoma valutazione del compendio indiziario daparte del Giudice per le indagini preliminari.Si deduce che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermare lalegittimità della incorporazione nell'ordinanza (rectius: decreto) del Gip dellaricostruzione del fatto e della esposizione dei presupposti del provvedimentocontenuti nella richiesta del Pubblico Ministero, mentre la censura aveva adoggetto la mancanza di un'autonoma valutazione, non emergendo alcunarielaborazione critica nelle esplicitazione di un autonomo giudizio valutativo deglielementi indiziari come delle esigenze cautelari (si citano Sez. 6, n. 30.774 del2018 e n. 13.838 del 2016; Sez. 1, n. 8323 del 2015; Sez. 2, n. 3289 del 2015e, da ultimo, n. 30.327 del 2025); né, a fronte di una così radicale carenzamotivazionale, è esercitabile alcun potere integrativo da parte del Tribunale delriesame, che non può completare la motivazione dell'ordinanza cautelare laddovenon abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di un'autonomavalutazione da parte del giudicante (si cita, Sez. 3, n. 38.431 del 2025).2.2. Col secondo, articolato, motivo denuncia la violazione di legge inrelazione alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva.Assume che il Tribunale avrebbe errato nella qualificazione del tipo diintervento edilizio quale nuova costruzione, trattandosi, invece, di unaristrutturazione, più esattamente, fra le tre distinte ipotesi di ristrutturazionepreviste dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), diuna ristrutturazione ricostruttiva, cioè del ripristino di un fabbricato crollato odemolito - da non confondere né con la ristrutturazione conservativa né,soprattutto, con la cosiddetta demo-ricostruzione, che diversamente dal caso inesame, importa la demolizione e immediata ricostruzione di un edificio - per ilquale la legge non prevede affatto la contestualità temporale tra il crollo-demolizione e il ripristino, ma soltanto che il privato dimostri la preesistenteconsistenza dell'edificio che non esiste più attraverso dati certi dai quali ricavarel'esatta cubatura, sagoma ed ingombro del fabbricato. Inoltre, sarebbe errato:sia il rilievo fattuale, in virtù del quale il Tribunale ha escluso trattarsi di unsemplice ripristino, che nel caso in esame non si trattasse di un unico edificio,perché il corpo di fabbrica attuale è unico ed è stato realizzato senza accorpare ofrazionare le volumetrie esistenti, come risulta incontrovertibilmente da tutti gliordine alla impossibilità di accertare la consistenza del fabbricato precedente, inquanto contrastata dalle perizie asseverate, dalle pratiche edilizie, dallecartografie dai vari rilievi e della documentazione fotografica e soprattutto dalleplanimetrie catastali.Di conseguenza, è applicabile al caso in discorso l'art. 23, comma 1, lett.a) del T.U. dell'edilizia che consente di realizzare mediante segnalazionecertificata di inizio di attività (SCIA), alternativa al permesso di costruire, «gliinterventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)» stessoT.U., che riguarda appunto tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia piùimportanti, che comportino, in tutto in parte, un organismo diverso dalprecedente, modifiche della volumetria complessiva e, nell'ambito delle zoneomogenee A, anche mutamenti di destinazione d'uso, inoltre - nel testo attuale,introdotto con d.l. n. 17 del 1 marzo 2022, convertito con modificazioni nellalegge 27 aprile 2022 n. 34 - gli interventi di ristrutturazione edilizia cheimportino alla demolizione e ricostruzione degli edifici situati in aree tutelate,ovvero il ripristino di edifici crollati e demoliti, situati nelle medesime aree.Si osserva, da ultimo, che lo stesso Tribunale del riesame, accogliendol'indicazione difensiva, ha concluso che l'immobile ricade in zona F, non già inzona agricola, per cui, alla luce della lettura del PUC del Comune di Avellino, che,ai fini della valorizzazione del territorio, consente anche per la zona in discorsogli interventi di demolizione e di ricostruzione sulla stessa area di sedime, èerrato affermare l'inapplicabilità dell'art. 23-ter, comma 1 -ter del d.P.R. n. 380del 2001 in quanto sarebbe precluso ogni mutamento di destinazione d'uso pergli immobili ricadenti in zona F.Decisiva è infine la considerazione del fatto che l'eventuale necessità diassentire la realizzazione degli immobili attraverso il permesso di costruire inveceche, come avvenuto, attraverso una cosiddetta "super SCIA", determina al piùun abuso edilizio e non già una lottizzazione abusiva, con tutte le conseguenzedel caso in relazione all'applicabilità della misura ablativa.2.3. Col terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione allaritenuta sussistenza della motivazione sul periculum nel decreto di sequestropreventivo.Si deduce che il Gip ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine allanecessità di applicare la misura ablatoria in via anticipata, illustrando le concreteragioni per le quali il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato,utilizzato o alterato nelle more del giudizio, valutazione indispensabile anche nelcaso in cui la confisca sia prevista da una legge come obbligatoria (si cita Sez. 3,n. 272 del 7 gennaio 2026) per cui ricorre nel caso in esame una ipotesi dimotivazione mancante o apparente, che esclude la possibilità per il Tribunale delriesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini diconfisca (si cita Sez. 3, n. 3038 del 2023). Né del resto appare adeguato in talsenso il paventato rischio di alienazioni a terzi degli immobili, desunto in viameramente ipotetica dal giudice e del tutto inconsistente, atteso che, in caso dicondanna, gli immobili dovrebbero essere demoliti, per cui la relativa venditaappare concretamente impraticabile oltre che inopportuna; trattandosi poi dilavori ormai ultimati, la libera disponibilità dell'immobile non potrebbe in alcunmodo frustrare ulteriormente il bene giuridico tutelato dell'assetto urbanistico.3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto ilprimo motivo è generico non risultando indicati, secondo quanto chiarito dalcoerente insegnamento della Corte di legittimità, gli aspetti della motivazione inrelazione ai quali la denunciata omissione valutativa del Giudice per le indaginipreliminari avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario di rilevanza taleda condurre a conclusioni diverse da quelle adottate; il secondo e il terzo motivosono infondati, quanto al primo trattandosi di opera che secondo la legislazionevigente, comportando un mutamento di destinazione d'uso verso funzioni privateresidenziali, richiedeva necessariamente il permesso di ricostruire, essendoinapplicabile l'art. 23-ter, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380 del 2001; quanto alsecondo non essendo affatto mancante la motivazione sul periculum, identificatonella prosecuzione dei lavori e, ove le opere siano ultimate nell'incidenzanegativa sul carico urbanistico anche in conseguenza della possibilità di alienare ibeni a terzi.4. Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, osservando altresì che il fabbricato preesistente risultavagià strutturalmente e funzionalmente destinato ad uso residenziale e articolato inquattro unità abitative, per cui non è intervenuto nessun cambio di destinazioned'uso, né il mero aumento delle unità immobiliari può integrare di per sé unalottizzazione abusiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato.2.1. Orbene, pur volendo prescindere, in considerazione del vizio dinatura processuale dedotto (inosservanza dell'art. 292 cod. proc. pen.), dallaviolazione del principio di autosufficienza del ricorso, in ragione della elusionedell'onere di allegazione (al momento della proposizione del ricorso) dell'attoasseritamente viziato e dell'atto dalla cui acritica trasposizione sarebbe dipeso ilvizio, deve comunque rilevarsi che il ricorrente non ha rappresentato se ed inquale misura l’adagiarsi del G.i.p. sulle argomentazioni della parte pubblicaistante abbia inibito nel giudicante la facoltà di apprezzare elementi di segnocontrario, sì da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (tra le piùrecenti oggetto di massimazione Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025, Catoi, Rv.288779-01: In tema di impugnazioni cautelari reali, è consentito il ricorso allatecnica redazionale della motivazione "per relationem" nel caso in cui il giudiceritenga che i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria sianoautoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto, sicché, in tal caso, è possibilededurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione, ex art. 309, comma 9,cod. proc. pen., a condizione che la parte impugnante indichi o alleghi criticitàspecifiche, emergenti da quegli stessi atti di indagine, in tesi totalmenteneglette; negli stessi termini Sez. 1, n.46447 del 16/10/2019, Rv. 277496;Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760; Sez. 2, n. 42333 del12/09/2019, Rv. 278001; Sez. 2, n. 51269 del 18/10/2023, ric. Rizzo, n.m.;Sez. 6, n. 29969 del 13/07/2022, Pinto, n.m.).Con tale ultima decisione, la Corte ha anche ribadito che il ricorrente chededuca tale vizio, ha l'onere di allegare non solo il provvedimento genetico, maanche la richiesta del Pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, perconsentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità.Ebbene, nel caso in esame, la richiesta del Pubblico Ministero non èstata allegata per cui il Collegio è impossibilitato a scrutinare il vizio, a frontedella sua chiara esclusione da parte del Tribunale.2.2. In ogni caso, il Tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali cheregolano la materia, ha dato atto di come, nella fattispecie, dalla letturacomplessiva del decreto di sequestro emerga la conoscenza degli atti delprocedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio delG.i.p., anche per il riferimento alla peculiare tecnica di redazione perincorporazione, funzionale alla ricostruzione della vicenda e riproduttiva di fatticomplessi ed autoevidenti che il giudice procedente ha fatto propri,conclusivamente rilevando la sussistenza di tutti gli elementi di fatto sufficientiad integrare il fumus commissi delicti dei reati di cui all'art. 44, lett. b) e c), deld.P.R. n. 309 del 1990.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui haassunto la sussistenza di una violazione di legge, e nel resto comunqueinammissibile poiché a ben vedere finisce col prospettare un vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17798del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01), oltretutto fondato sul raffronto con attid’indagine e produzioni difensive non allegati al ricorso, con conseguenteviolazione del principio di autosufficienza.3.1 Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelarireali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art.325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delleSezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli,Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorsoper cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, purconsentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente,perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicendacontestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez.2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01); ma non quando si deduca l'illogicitàmanifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lospecifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stessocodice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; sivedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le piùrecenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01;Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01)Non sono dunque ammesse censure che (anche di fatto) deducono,come nel caso di specie, vizi di motivazione.3.2. Deve, pertanto, in primo luogo, essere escluso che - a frontedell'approfondita valutazione, operata nel caso in esame, nella quale vengonoevidenziati elementi positivi e logicamente argomentati in relazione ai quali èstato escluso che fosse stato possibile accertare la esatta consistenza evolumetria del fabbricato demolito ovvero crollato sin dal 2009 e altresì lacircostanza che l'immobile in corso di realizzazione costituisse un edificio unico- si possa sollevare il profilo dell'omessa o mancante motivazione, posto che ilgiudice del riesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisitidi totale arbitrarietà o incompletezza.3.3. Quanto alle censure difensive, che stigmatizzano il malgoverno deglielementi di prova a disposizione dei Giudici della cautela valorizzati perescludere che fosse accertabile, in termini adeguati al fine di farne discenderel’applicabilità dall’art. 3 co. 1 lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001, modificatodall’art. 30 co. 1 lett. a) del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazionidalla l. 9 agosto 2013, n. 98, la preesistente consistenza dell'edificio demolitonel 2009, oltre che le caratteristiche strutturali e urbanistiche delle nuove opererealizzate, antitetiche alla nozione di edificio unico pretesa dalla ricorrente, nonaltrimenti possono essere qualificate che nei termini di vizi motivazionali,dunque non consentiti.Il Tribunale della cautela, nel richiamare il provvedimento genetico,richiamata in particolare la documentazione allegata al progetto, dalla quale,tra l'altro, risultava che i grafici dello stato di fatto erano completamente diversida quelli che risultavano dal rilievo catastale e dal relativo elaboratoplanimetrico, rileva (vedi pag. 9) che nel 2021 l'immobile oggetto diricostruzione era stato erroneamente accatastato come immobile collabentenonostante non fosse fisicamente identificabile a livello di ingombroplanovolumetrico, atteso che era già stato demolito nel 2009, per cui nonpoteva essere oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3, comma 1, cit. Evidenziava altresì che, pur prescindendo dal difetto dicontestualità temporale tra la demolizione e ricostruzione, in disparte laquestione dell'aumento volumetrico, nella misura del 35%, operato in virtùdell'art. 5 della legge della Regione Campania n. 19 del 2009, quello progettatoe in gran parte realizzato non era affatto un edificio unico, come il fabbricatorurale demolito, trattandosi di 12 appartamenti ad uso abitativo, raggruppati indue diversi corpi di fabbrica e 18 box auto, da cui l'evidente discontinuità tra ilnovum ed il preesistente fabbricato.Il ragionamento difensivo, nella misura in cui esplicitamente dubita diquesti dati di fatto, postula dunque un non consentito vizio motivazionale, senon un errore valutativo, e comunque, quanto alla dedotta violazione di legge,è manifestamente infondato.3.4. Viene in tal senso in discussione l'individuazionedei presuppostigiuridici affinché possa configurarsi la nozione di ristrutturazione edilizia, comeprevista dall’art. 3 co. 1 lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001, modificato dall’art.30 co. 1 lett a) del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. 9agosto 2013, n. 98, secondo cui “Costituiscono inoltre ristrutturazione ediliziagli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati odemoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne lapreesistente consistenza”.3.4.1. Se non si dubita che l’art. 30, comma 1, lett. a) del d.l. n. 69 del2013 abbia inciso sul requisito della continuità tra crollo/demolizione eripristino, anche consentendo di realizzare, come ristrutturazione edilizia “gliinterventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati odemoliti, attraverso la loro ricostruzione”, cioè quegli interventi in cui laricostruzione/ripristino non è necessariamente già programmata al momento incui l’edificio preesistente viene demolito o crolla, per cui neppure impedisce diapplicare la citata norma anche agli edifici già crollati o demoliti al momentodell’entrata in vigore della norma medesima, resta, anche in quest'ultimo caso,fermo il presupposto del necessario accertamento della preesistenteconsistenza (Cons. Stato, sezione IV, 3 aprile 2025, n. 285).La ratio dell’intervento normativo del 2013 è, del resto, quella diallargare l’ambito applicativo della nozione di ristrutturazione edilizia,ricomprendendovi tutti gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi:a) già crollati o demoliti all’atto dell’entrata in vigore della norma;b) crollati o demoliti successivamente all’entrata in vigore della norma;c) non necessariamente crollati o demoliti.3.4.2. Peraltro, l’elemento che distingue la ristrutturazione edilizia dallanuova costruzione è la preesistenza del manufatto e la possibilità di perveniread un organismo in tutto o in parte diverso da ciò che già esiste, elementi chesussistono anche in relazione agli edifici crollati o demoliti prima dell’entrata invigore della norma, purché, come precisa la norma, sia possibile accertarne lapreesistente consistenza.L’essenza della nozione di ristrutturazione edilizia è che l’intervento deveagire sull’edificio preesistente al fine di dare continuità all’immobile pregresso,crollato o demolito.In altre parole, la ristrutturazione edilizia non può mai prescinderedall’obiettivo di recupero del singolo immobile che ne costituisce oggetto. Anchela giurisprudenza amministrativa, nel definire il concetto di ristrutturazioneedilizia, ha costantemente ribadito che gli interventi descritti dall'art. 3, letterad) del d.P.R. n. 380 del 2001 devono iscriversi pur sempre in un'attività direcupero sul patrimonio edilizio "esistente", il cui limite è segnato appunto dallapreesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un "organismoedilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura" (Cons.Stato, Sez. II, 15 dicembre 2020, n. 8035).La finalità "conservativa" sottesa al concetto di ristrutturazione postula,pertanto, la possibilità di individuazione del manufatto preesistente comeidentità strutturale, già presente nella realtà materiale quale specifica entitàurbanistico- edilizia esistente nella attualità. Deve, cioè, trattarsi di unmanufatto che, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, possaessere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identitàstrutturale, in relazione anche alla sua destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II,24 ottobre 2020, n. 6455). Solo nella nuova costruzione vi è, quindi, un quidnovi rappresentato da un manufatto dapprima non esistente.Sempre di nuova costruzione e non di ristrutturazione si dovrà parlarequalora la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e delquale residuavano, al momento della presentazione dell'istanza del privato, solopiccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l'esatta volumetria dellapreesistenza, in quanto l'effetto ricostruttivo così perseguito mira non aconservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle suedimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione, bensì a realizzarneuno del tutto nuovo e diverso.3.4.3. Difatti,anche a seguito della modifica all'art. 3, comma 1, lett. d),d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad opera dell'art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati alrecupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendol'immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali oidentitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente (Sez. 3,Sentenza n. 1670 del 06/10/2022, Rv. 284056 - 01; fattispecie, analoga aquella in discorso, in cui la Corte ha escluso che potesse qualificarsiristrutturazione edilizia l'abbattimento di taluni edifici rurali, ubicati in zonaagricola, accessori a una casa colonica e la successiva realizzazione, conaumento di cubatura, di un complesso residenziale formato da dieci villini e unparcheggio costituito da ventiquattro stalli con copertura fotovoltaica)In buona sostanza, il rilascio di un titolo edilizio per procedere allaristrutturazione è subordinato alla possibilità di individuare, in manierapressoché certa, l'esatta cubatura e sagoma d'ingombro del fabbricato su cuiintervenire; solo se è chiara la base di partenza, è possibile discutere l'entità ela qualità delle modifiche apportabili (Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2000, n.1906).3.4.4. La considerazione del fatto che nel caso in esame, perlomeno alivello di fumus, sia stata esclusa la possibilità diaccertare in termini adeguati esufficientemente determinati la preesistente consistenza dell'edificio demolito e,di converso, sia stato acclarato che il nuovo intervento edilizio aveva adoggetto la realizzazione di una struttura del tutto nuova caratterizzata dadiversità funzionali e identitarie rispetto al corpo di fabbrica preesistente,preclude l'inquadramento in termini di ristrutturazione, anche secondo lamodalità del ripristino di edifici crollati o demoliti, dunque la possibilità diasseverazione ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 (cd. super SCIA),ed è assorbente rispetto alle altre argomentazioni sviluppate dalla ricorrente.3.4.5. Né, allo stato, si rileva alcuna violazione di legge in ordine allaritenuta configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, in quanto ilfrazionamento di un complesso immobiliare, attraverso la vendita di singoleunità immobiliari a privati, se realizzato in difformità dalla originariadestinazione d'uso, configura il reato di lottizzazione abusiva (Sez. 3, n. 22038del 11/04/2019, Rv. 275794 - 01; Sez. 3, n. 38799 del 16/09/2015, Rv.264717 - 01); conclusione non influenzata alla circostanza che attualmentel'immobile insista urbanisticamente in zona F, sia perché, come osservatonell'ordinanza impugnata, si tratta di una zona omogenea tipicamentedestinataad attrezzature e impianti di interesse generale (art. 2 del D.M. 2aprile 1968, n. 1444), tipicamente a servizi pubblici e non già all'ediliziaresidenziale privata, sia perché non incide di per sé sulla destinazione d'usodell'immobile, che ne descrive, secondo le categorie funzionali elencate dall’art.23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, la funzione urbanisticamente rilevante, tantopiù trattandosi di un edificio - quello demolito nel 2009- di risalenteedificazione, non necessariamente in linea con le scelte urbanistiche successive.4. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.Si afferma da parte della ricorrente che il G.i.p. avrebbe omessoqualsiasi valutazione del periculum, in ordine alla necessità di applicare lamisura ablatoria in via anticipata, carenza non emendabile dal Tribunale delriesame. Osserva tuttavia il Collegio, al di là dei principi esposti § 2.1., cui sirinvia, che nel caso in esame il sequestro era stato disposto anche a finiimpeditivi, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., e in relazione aquesta diversa finalità del vincolo è stata offerta una prima sinteticamotivazione nel provvedimento genetico, ribadita e sviluppata nell'ordinanzaimpugnata.Né del resto appare contestabile che, tale finalità venga meno per il solofatto - vagamente evocato - che le opere siano eventualmente completate,avuto riguardo all'impatto complessivo sul carico urbanistico ove le unitàimmobiliari vengano poi concretamente occupate.Rammentato che nel caso in esame è stata accertata la realizzazione di12 unità abitative e 18 box auto, in sostituzione di un fabbricato rurale, in partesignificativa non destinato a fini abitativi, va rimarcato che, in tema di reatiedilizi, costituisce carico urbanistico l'effetto prodotto dall'insediamentoprimario in termini di domanda di strutture e di opere collettive in dipendenzadel numero delle persone insediate su un determinato territorio, sicché, ai finidella verifica, in fase cautelare, del pericolo del suo aggravio per effetto dellacostruzione realizzata, dev'essere compiuta una valutazione dinamica delleconseguenze dell'attività edilizia sul territorio, avendo riguardo ancheall'incidenza delle opere in precedenza edificate sulla stessa area, le cuidimensioni possono costituire un valido elemento per apprezzare l'impattocomplessivo dell'immobile (Sez. 3, n. 16085 del 13/02/2025, Rv. 287986 - 01).5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]