Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 34109/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17613/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocatiPatrizia Dioguardi e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diSalerno 1° aprile 2021 n. 440 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2003 l’Amministrazione finanziaria versò alla società IPI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro 400.000 a titolo di rimborso dell’IVA dovuta per l’anno 2002.

In seguito si accerterà che la somma non era dovuta, ed anzi frutto del reato di cui all’art. 648 bis c.p. ( S ez. 5 penale , Sentenza n. 11542 del 29.3.2022).

Oggetto: fideiussione - disconoscimento della sottoscrizione - inammissibilità del ricorso per confusa esposizione dei motivi N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024

2. L’obbligo restitutorio della IPI [OSCURATO:PERSONA] era stato garantito con polizza fideiussoria dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (che per effetto di successive fusioni diverrà [OSCURATO:SOCIETA].; come tale sarà d’ora innanzi comunque indicata).

La [OSCURATO:SOCIETA], adempiuta l’obbligazione di garanzia, ne chiese il rimborso stragiudizialmente ad [OSCURATO:PERSONA], indicata come controgarante.

3. Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione di Eboli (nelle forme della chiamatain causa) la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che fosse accertata l’insussistenza della propria qualità di controgarante della IPI [OSCURATO:PERSONA] e dichiarando in limine di disconoscere la sottoscrizione, formalmente a lei riconducibile, apposta in calce al documento contrattuale indicato dall’assicuratore come fonte della sua obbligazione (c.d.

“appendice di polizza”).

La [OSCURATO:SOCIETA] si costituì e chiese in via riconvenzionale che, previa verificazione dell’autenticità della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], l’attrice fosse condannata al pagamento della somma di euro 493.065,11.

4. Con sentenza 22.8.2019 n. 2646 il Tribunale di Salerno ritennedimostrata l’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] ed accolse la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA].

La sentenza fu appellata dalla soccombente.

5. Con sentenza 1°.4.2021 n. 440 la Corte d’appello rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che: -) la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che non si presentò al cospetto del perito grafologo per vergare le scritture di comparazione, valutata unitamente agli altri elementi disponibili, consentiva di ritenere autentica la sottoscrizione del contestato documento; -) la deposizione resa dal testimone intimato dall’attrice era inutilizzabile, in quanto quel testimone era stato interrogato dopo che l’attrice N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 era già decaduta dalla prova ex art. 104 disp. att. c.p.c., per non averlo intimato in una precedente udienza; -) la deposizione resa dal testimone intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA] non contraddiceva la domanda di quest’ultima.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattromotivi ed illustrato da memoria .

La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente prospetta, formalmente, sia l’error in procedendodi cui all’articolo 360 n. 4 c.p.c., sia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 n. 5 c.p.c., sia la violazione dell’articolo 2697 c.c. (deve ritenersi, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c.).

L’illustrazione del motivo, estesa nei fogli 6-10 del ricorso (le cui pagine non sono numerate), costituisce un eteroclito ghirigoro di affermazioni scollegate da un comprensibile elogico filo conduttore.

L’illustrazione esordisce affermando che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2697 c.c. ; prosegue sostenendo che era onere della [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare l’esistenza dell’obbligazione di cui pretendeva l’adempimento; quindi passa a sostenere che una perizia disposta dall’autorità inquirente nell’ambito di un procedimento penale (di cui non si dice a carico di chi e per quale reato) aveva escluso che la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse autentica.

Il motivo si conclude sostenendo che la sentenza non sarebbe adeguatamente motivata e che l’odierna ricorrente senza colpa non pot é tempestivamente produrre in primo grado gli atti di indagine e la suddetta perizia.

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile per la eterogeneità delle suddette censure.

N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 E’ anche inammissibile per la deficitaria localizzazione del documento del cui mancato esame si duole, imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c..

Ancora, è inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi: la Corte d’appello ha ritenuto “inescusabile” la tardiva produzione della perizia penale, e la ricorrente non censura validamente questa affermazione.

Infine, il motivo è inammissibile perché lamenta la violazione di una norma (l’articolo 2697 c.c.) della quale la Corte d’appello non ha fatto applicazione.

La Corte d’appello infatti ha deciso la causa non già in base al principio actore non probante, reus absolvitur, ma in base alla ritenuta dimostrata sussistenza della autenticità del contratto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA].

2. Il secondo motivodi ricorso.

Il secondo motivo è formalmente rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c. in tema di prove - per omessa insufficiente, contraddittorie motivazioni in relazione ad un fatto decisivo della controversia”.

L’illustrazione del motivo è così concepita: ai fogli 10-11 la ricorrente elenca le censure mosse con l’atto d’appello alla sentenza di primo grado; nelle prime righe del foglio 12 la ricorrente conclude affermando che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] anziché accoglierla.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per la radicale mancanza di qualsiasi ragionata censura avverso la sentenza di primo grado; è altresì inammissibile -come il primo - per il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c..

3. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo è lamentata la violazione dell’articolo 2697 c.c..

N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 Nell’illustrazionedel motivo la ricorrente, dopo aver esordito richiamando il principio di cui all’articolo 2697 c.c., prosegue affermando che il giudice d’appello “non ha tenuto conto dei mezzi di prova espletati e depositati da questa difesa”; si duole genericamente del giudizio con cui la Corte d’appello hatratto argomenti di prova dalla sua renitenza a redigere le scritture di comparazione; nega di avere rifiutato di redigere quelle scritture; conclude chiedendo a questa Corte “di analizzare e verificare quanto eccepito in ordine alla valutazione operata dal giudice di primo grado”(richiesta oggettivamente inintelligibile).

3.1. Anche questo motivo è inammissibile per totale incomprensibilità della censura.

In ognicaso, se in ipotesi -ma benevolmente - lo si volesse interpretare come denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c., il motivo sarebbe infondatoper quanto già dettoal precedente §

1.2. Se, invece,lo si volesse interpretarecome denuncia dell’erroneità del giudizio di autenticità della sottoscrizione il motivo è inammissibile perché censura un apprezzamento di fatto.

Lo stesso dicasise lo si volesse interpretare come denuncia di un errore nella valutazione del comportamento della parte.

Infine, se lo si volesse interpretare come denuncia di un vizio di motivazione, il motivo sarebbe manifestamente infondato .

La motivazione della C orte d’appello è infatti limpidissima: la condotta dell’attrice e le prove raccolte deponevanoper l’autenticità della sottoscrizione.

4. Il quarto motivo di ricorsocensura la valutazione delle prove testimoniali ed è manifestamente inammissibile.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

La palese inammissibilità dei motivi di ricorso, quando non la loro oscurità; la evidente eterogeneità delle censure (le poche comprensibili) rispetto alla ratio N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 decidendi; il diffuso riferimento nel ricorso ad atti e fatti no n altrimenti chiariti, sono altrettanti indici rivelatori quanto meno d’un abuso processuale nella proposizione dell’impugnazione, che giustifica la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c..

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 11.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]della somma di euro 2.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17613/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocatiPatrizia Dioguardi e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diSalerno 1° aprile 2021 n. 440 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2003 l’Amministrazione finanziaria versò alla società IPI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro 400.000 a titolo di rimborso dell’IVA dovuta per l’anno 2002. In seguito si accerterà che la somma non era dovuta, ed anzi frutto del reato di cui all’art. 648 bis c.p. ( S ez. 5 penale , Sentenza n. 11542 del 29.3.2022). Oggetto: fideiussione - disconoscimento della sottoscrizione - inammissibilità del ricorso per confusa esposizione dei motivi N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 2. L’obbligo restitutorio della IPI [OSCURATO:PERSONA] era stato garantito con polizza fideiussoria dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (che per effetto di successive fusioni diverrà [OSCURATO:SOCIETA].; come tale sarà d’ora innanzi comunque indicata). La [OSCURATO:SOCIETA], adempiuta l’obbligazione di garanzia, ne chiese il rimborso stragiudizialmente ad [OSCURATO:PERSONA], indicata come controgarante. 3. Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione di Eboli (nelle forme della chiamatain causa) la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che fosse accertata l’insussistenza della propria qualità di controgarante della IPI [OSCURATO:PERSONA] e dichiarando in limine di disconoscere la sottoscrizione, formalmente a lei riconducibile, apposta in calce al documento contrattuale indicato dall’assicuratore come fonte della sua obbligazione (c.d. “appendice di polizza”). La [OSCURATO:SOCIETA] si costituì e chiese in via riconvenzionale che, previa verificazione dell’autenticità della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], l’attrice fosse condannata al pagamento della somma di euro 493.065,11. 4. Con sentenza 22.8.2019 n. 2646 il Tribunale di Salerno ritennedimostrata l’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] ed accolse la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza fu appellata dalla soccombente. 5. Con sentenza 1°.4.2021 n. 440 la Corte d’appello rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che non si presentò al cospetto del perito grafologo per vergare le scritture di comparazione, valutata unitamente agli altri elementi disponibili, consentiva di ritenere autentica la sottoscrizione del contestato documento; -) la deposizione resa dal testimone intimato dall’attrice era inutilizzabile, in quanto quel testimone era stato interrogato dopo che l’attrice N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 era già decaduta dalla prova ex art. 104 disp. att. c.p.c., per non averlo intimato in una precedente udienza; -) la deposizione resa dal testimone intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA] non contraddiceva la domanda di quest’ultima. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattromotivi ed illustrato da memoria . La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo la ricorrente prospetta, formalmente, sia l’error in procedendodi cui all’articolo 360 n. 4 c.p.c., sia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 n. 5 c.p.c., sia la violazione dell’articolo 2697 c.c. (deve ritenersi, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c.). L’illustrazione del motivo, estesa nei fogli 6-10 del ricorso (le cui pagine non sono numerate), costituisce un eteroclito ghirigoro di affermazioni scollegate da un comprensibile elogico filo conduttore. L’illustrazione esordisce affermando che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2697 c.c. ; prosegue sostenendo che era onere della [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare l’esistenza dell’obbligazione di cui pretendeva l’adempimento; quindi passa a sostenere che una perizia disposta dall’autorità inquirente nell’ambito di un procedimento penale (di cui non si dice a carico di chi e per quale reato) aveva escluso che la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse autentica. Il motivo si conclude sostenendo che la sentenza non sarebbe adeguatamente motivata e che l’odierna ricorrente senza colpa non pot é tempestivamente produrre in primo grado gli atti di indagine e la suddetta perizia. 1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile per la eterogeneità delle suddette censure. N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 E’ anche inammissibile per la deficitaria localizzazione del documento del cui mancato esame si duole, imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c.. Ancora, è inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi: la Corte d’appello ha ritenuto “inescusabile” la tardiva produzione della perizia penale, e la ricorrente non censura validamente questa affermazione. Infine, il motivo è inammissibile perché lamenta la violazione di una norma (l’articolo 2697 c.c.) della quale la Corte d’appello non ha fatto applicazione. La Corte d’appello infatti ha deciso la causa non già in base al principio actore non probante, reus absolvitur, ma in base alla ritenuta dimostrata sussistenza della autenticità del contratto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivodi ricorso. Il secondo motivo è formalmente rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c. in tema di prove - per omessa insufficiente, contraddittorie motivazioni in relazione ad un fatto decisivo della controversia”. L’illustrazione del motivo è così concepita: ai fogli 10-11 la ricorrente elenca le censure mosse con l’atto d’appello alla sentenza di primo grado; nelle prime righe del foglio 12 la ricorrente conclude affermando che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] anziché accoglierla. 2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per la radicale mancanza di qualsiasi ragionata censura avverso la sentenza di primo grado; è altresì inammissibile -come il primo - per il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c.. 3. Il terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo è lamentata la violazione dell’articolo 2697 c.c.. N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 Nell’illustrazionedel motivo la ricorrente, dopo aver esordito richiamando il principio di cui all’articolo 2697 c.c., prosegue affermando che il giudice d’appello “non ha tenuto conto dei mezzi di prova espletati e depositati da questa difesa”; si duole genericamente del giudizio con cui la Corte d’appello hatratto argomenti di prova dalla sua renitenza a redigere le scritture di comparazione; nega di avere rifiutato di redigere quelle scritture; conclude chiedendo a questa Corte “di analizzare e verificare quanto eccepito in ordine alla valutazione operata dal giudice di primo grado”(richiesta oggettivamente inintelligibile). 3.1. Anche questo motivo è inammissibile per totale incomprensibilità della censura. In ognicaso, se in ipotesi -ma benevolmente - lo si volesse interpretare come denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c., il motivo sarebbe infondatoper quanto già dettoal precedente § 1.2. Se, invece,lo si volesse interpretarecome denuncia dell’erroneità del giudizio di autenticità della sottoscrizione il motivo è inammissibile perché censura un apprezzamento di fatto. Lo stesso dicasise lo si volesse interpretare come denuncia di un errore nella valutazione del comportamento della parte. Infine, se lo si volesse interpretare come denuncia di un vizio di motivazione, il motivo sarebbe manifestamente infondato . La motivazione della C orte d’appello è infatti limpidissima: la condotta dell’attrice e le prove raccolte deponevanoper l’autenticità della sottoscrizione. 4. Il quarto motivo di ricorsocensura la valutazione delle prove testimoniali ed è manifestamente inammissibile. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La palese inammissibilità dei motivi di ricorso, quando non la loro oscurità; la evidente eterogeneità delle censure (le poche comprensibili) rispetto alla ratio N.R.G.: 17613/21 Camera di consiglio del 13 novembre 2024 decidendi; il diffuso riferimento nel ricorso ad atti e fatti no n altrimenti chiariti, sono altrettanti indici rivelatori quanto meno d’un abuso processuale nella proposizione dell’impugnazione, che giustifica la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 11.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]della somma di euro 2.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bi