CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 18 novembre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Taranto il 19 marzo 2025, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato in anni 1, mesi 2, giorni 6 di reclusione ed euro 800 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Taranto il 1° ottobre 2024. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non confrontandosi l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della decisione impugnata in punto di giudizio di colpevolezza (la relativa doglianza è stata peraltro oggetto di rinuncia in appello, essendo residuata solo la censura sulla qualificazione giuridica della condotta) e di trattamento sanzionatorio, peraltro già oggetto di mitigazione da parte del giudici di appello a seguito della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M