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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43990/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, con le quali si é chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Salerno ha rigettato la richiesta, presentata ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, di riconoscimento di un indennizzo per la riparazione della detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, dal quale era stato assolto dalla Corte d'appello di Salerno per non aver commesso il fatto.

I giudici della riparazione hanno rigettato l'istanza, preliminarmente operando una lunga ricognizione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Alla stregua di essi hanno ritenuto l'interessato direttamente coinvolto in un'attività di ritorsione e minaccia ai danni di GIULIANO Luigi e PINTO Giovanni, percossi e insultati al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] Sabino, esponente di vertice di un clan di camorra, rilevando che tale condotta, ricavata da un dialogo avvenuto inter alios e senza riscontri estrinseci, era stata ritenuta dai giudici del merito insufficiente a provare la partecipazione criminosa dell'istante.

2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego dell'indennizzo, rilevando che l'episodio valorizzato non si sarebbe mai verificato, come statuito nella sentenza, essendo stato anche smentito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto che il [OSCURATO:PERSONA] era detenuto in occasione degli episodi contestati, egli non corrispondendo al soggetto emerso nei dialoghi intercettati, non avendo di conseguenza concorso a ingenerare dubbi sul suo coinvolgimento in detti episodi, conclusione determinata unicamente dall'errata valuutazione del dialogo tra terzi.

3. L'Avvocatura gemerale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso; i n subordine, il suo rigetto unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.

2. Il motivo è fondato.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue - che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi finì che ci occupano (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898).

Ai medesimi fini, quel giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).

Sotto altro, connesso profilo, poi, va ribadita l'autonomia tra i due giudizi (di cognizione e della riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni differenti; diverso è l'oggetto dell'accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio).

Tuttavia, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (sez. 4, n. 12228/2017, Quaresima, Rv. 270039), ma, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (sez. 4 n. 34438/2019, Messina, Rv. 276859).

Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può certamente consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).

4. Tale essendo la cornice in diritto nella quale condurre la presente disamina, va rilevato come la Corte salernitana, pur avendo diffusamente richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, li ha in concreto disattesi.

Invero, non è dato rilevare, sulla scorta del sintetico richiamo alla decisione assolutoria, se i giudici del merito abbiano escluso la storicità dell'episodio oggetto della intercettazione incriminatrice o, come pure potrebbe configurarsi, escluso che il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in quell'episodio potesse valere a fondarne la penale responsabilità quale partecipe del sodalizio criminoso.

Di talché è precluso a questo giudice ogni margine di controllo circa la congruità del ragionamento giustificativo della decisione di rigetto, la quale sembra dare per affermata la presenza del [OSCURATO:PERSONA] in quella occasione.

Tale specificazione è oltremodo necessaria, posto che la condizione ostativa è stata ricondotta a un comportamento "narrato" da terzi, cosicché la valutazione della fonte di prova da parte del giudice della cognizione costituisce, con ogni evidenza, elemento fondamentale per ritenere quell'episodio come storicamente avvenuto, altrimenti risolvendosi il giudizio della Corte della riparazione in un decisione che oltrepassa i confini del principio di autonomia tra il giudizio riparatorio e quello penale.

Ne discende, per questa Corte, l'impossibilità di verificare la coerenza della decisione con detto principio, nei termini sopra precisati, nel senso cioè che pur essendo il giudizio della riparazione svolto su un piano diverso e a diversi fini, resta sempre precluso al giudice della stessa di ritenere provato un fatto storico smentito nella sentenza assolutoria.

4. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio, da svolgersi in maniera coerente ai richiamati principi di diritto, rimesse al giudice ad quem le questioni inerenti alla regolamentazione tra le parti delle spese processuali, comprese quelle di questo giudizio di legittimità.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità Deciso il 26 ottobre 2023.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, con le quali si é chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno ha rigettato la richiesta, presentata ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, di riconoscimento di un indennizzo per la riparazione della detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, dal quale era stato assolto dalla Corte d'appello di Salerno per non aver commesso il fatto. I giudici della riparazione hanno rigettato l'istanza, preliminarmente operando una lunga ricognizione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Alla stregua di essi hanno ritenuto l'interessato direttamente coinvolto in un'attività di ritorsione e minaccia ai danni di GIULIANO Luigi e PINTO Giovanni, percossi e insultati al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] Sabino, esponente di vertice di un clan di camorra, rilevando che tale condotta, ricavata da un dialogo avvenuto inter alios e senza riscontri estrinseci, era stata ritenuta dai giudici del merito insufficiente a provare la partecipazione criminosa dell'istante. 2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego dell'indennizzo, rilevando che l'episodio valorizzato non si sarebbe mai verificato, come statuito nella sentenza, essendo stato anche smentito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto che il [OSCURATO:PERSONA] era detenuto in occasione degli episodi contestati, egli non corrispondendo al soggetto emerso nei dialoghi intercettati, non avendo di conseguenza concorso a ingenerare dubbi sul suo coinvolgimento in detti episodi, conclusione determinata unicamente dall'errata valuutazione del dialogo tra terzi. 3. L'Avvocatura gemerale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso; i n subordine, il suo rigetto unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 2. Il motivo è fondato. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue - che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi finì che ci occupano (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898). Ai medesimi fini, quel giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). Sotto altro, connesso profilo, poi, va ribadita l'autonomia tra i due giudizi (di cognizione e della riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni differenti; diverso è l'oggetto dell'accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio). Tuttavia, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (sez. 4, n. 12228/2017, Quaresima, Rv. 270039), ma, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (sez. 4 n. 34438/2019, Messina, Rv. 276859). Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può certamente consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). 4. Tale essendo la cornice in diritto nella quale condurre la presente disamina, va rilevato come la Corte salernitana, pur avendo diffusamente richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, li ha in concreto disattesi. Invero, non è dato rilevare, sulla scorta del sintetico richiamo alla decisione assolutoria, se i giudici del merito abbiano escluso la storicità dell'episodio oggetto della intercettazione incriminatrice o, come pure potrebbe configurarsi, escluso che il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in quell'episodio potesse valere a fondarne la penale responsabilità quale partecipe del sodalizio criminoso. Di talché è precluso a questo giudice ogni margine di controllo circa la congruità del ragionamento giustificativo della decisione di rigetto, la quale sembra dare per affermata la presenza del [OSCURATO:PERSONA] in quella occasione. Tale specificazione è oltremodo necessaria, posto che la condizione ostativa è stata ricondotta a un comportamento "narrato" da terzi, cosicché la valutazione della fonte di prova da parte del giudice della cognizione costituisce, con ogni evidenza, elemento fondamentale per ritenere quell'episodio come storicamente avvenuto, altrimenti risolvendosi il giudizio della Corte della riparazione in un decisione che oltrepassa i confini del principio di autonomia tra il giudizio riparatorio e quello penale. Ne discende, per questa Corte, l'impossibilità di verificare la coerenza della decisione con detto principio, nei termini sopra precisati, nel senso cioè che pur essendo il giudizio della riparazione svolto su un piano diverso e a diversi fini, resta sempre precluso al giudice della stessa di ritenere provato un fatto storico smentito nella sentenza assolutoria. 4. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio, da svolgersi in maniera coerente ai richiamati principi di diritto, rimesse al giudice ad quem le questioni inerenti alla regolamentazione tra le parti delle spese processuali, comprese quelle di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità Deciso il 26 ottobre 2023. I
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