CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 02813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 26950/23 Rilevato che con sentenza in data 15 febbraio 2023 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza in data 15 giugno 2021 del GUP del Tribunale di Palermo, ha riqualificato la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 291-quater, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973, riducendone la pena, e ha confermato la responsabilità degli altri per il reato dell'art. 291- quater, comma 2, e le relative pene, Rilevato che Matteo, Antonino e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato il vizio di motivazione con un ricorso di poche righe in cui non hanno sottoposto a censura alcuna parte della sentenza impugnata, che invece ha ricostruito diffusamente la sussistenza e operatività dell'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, Ritenuto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente