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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01673/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» nonché titolare dell'intero capitale sociale, per l'annullamento dell'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano che, pronunciando ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello da lei proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano che aveva, a sua volta, rigettato la richiesta di revoca del decreto del 30/09/2020 del Gip del Tribunale della stessa città che, in relazione all'ipotizzata sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, 452-quaterdecies, comma primo, cod. pen., 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, aveva disposto, nel procedimento penale iscritto a carico di altre persone, il sequestro preventivo delle quote della predetta società e delle somme di denaro ad essa riconducibili, oggetto di confisca successivamente disposta con sentenza del 18/02/2021 del GUP di Milano confermata dalla Corte di appello con sentenza del 23/02/2022. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 452- quaterdecies, comma quinto, cod. pen., 125, cod. proc. pen., 111, Cost. e la mancanza assoluta di motivazione.

Il Tribunale, afferma, ha respinto l'appello sul rilievo che la Luraschi è mera intestataria della società della quale sarebbe effettivo dominus il figlio, [OSCURATO:PERSONA], imputato e condannato per il reato sopra indicato.

E, tuttavia, obietta la ricorrente: a) tale affermazione non è supportata da alcun dato certo ed è anzi ritenuto prevalente su quello documentale senza alcun accertamento irrevocabile sul punto; b) i beni in sequestro erano solo una parte del patrimonio aziendale, laddove la confisca è stata applicata all'intero patrimonio aziendale e al pacchetto sociale; c) la ricorrente è divenuta socia unica ed amministratore della società successivamente alla data di consumazione dei reati; in altre parole, la Luraschi è necessariamente estranea ad un reato consumato prima dell'assunzione della carica e dell'acquisto delle quote.

Insomma, l'affermazione della natura fittizia della qualità di socio unico della «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» si basa esclusivamente su congetture, prive di alcun riscontro.

Infine, manca completamente la motivazione in ordine a condotte censurabili poste in essere dalla ricorrente prima o dopo l'acquisto delle quote e il conferimento dell'incarico di legale rappresentanza, ciò che comporta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.trattandosi di persona estranea al reato il relativo difensore non è munito di procura speciale ad impugnare; 3.2.costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione quello secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722 - 01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692); 3.3.nel caso di specie la procura speciale era stata conferita dalla Luraschi ai propri difensori all'esclusivo fine di impugnare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, non al fine di impugnare la successiva ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, oggetto dell'odierno ricorso (nel senso che non è sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame, cfr. Sez. 2, n. 310 del 2017, cit.). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» nonché titolare dell'intero capitale sociale, per l'annullamento dell'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano che, pronunciando ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello da lei proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano che aveva, a sua volta, rigettato la richiesta di revoca del decreto del 30/09/2020 del Gip del Tribunale della stessa città che, in relazione all'ipotizzata sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, 452-quaterdecies, comma primo, cod. pen., 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, aveva disposto, nel procedimento penale iscritto a carico di altre persone, il sequestro preventivo delle quote della predetta società e delle somme di denaro ad essa riconducibili, oggetto di confisca successivamente disposta con sentenza del 18/02/2021 del GUP di Milano confermata dalla Corte di appello con sentenza del 23/02/2022. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 452- quaterdecies, comma quinto, cod. pen., 125, cod. proc. pen., 111, Cost. e la mancanza assoluta di motivazione. Il Tribunale, afferma, ha respinto l'appello sul rilievo che la Luraschi è mera intestataria della società della quale sarebbe effettivo dominus il figlio, [OSCURATO:PERSONA], imputato e condannato per il reato sopra indicato. E, tuttavia, obietta la ricorrente: a) tale affermazione non è supportata da alcun dato certo ed è anzi ritenuto prevalente su quello documentale senza alcun accertamento irrevocabile sul punto; b) i beni in sequestro erano solo una parte del patrimonio aziendale, laddove la confisca è stata applicata all'intero patrimonio aziendale e al pacchetto sociale; c) la ricorrente è divenuta socia unica ed amministratore della società successivamente alla data di consumazione dei reati; in altre parole, la Luraschi è necessariamente estranea ad un reato consumato prima dell'assunzione della carica e dell'acquisto delle quote. Insomma, l'affermazione della natura fittizia della qualità di socio unico della «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» si basa esclusivamente su congetture, prive di alcun riscontro. Infine, manca completamente la motivazione in ordine a condotte censurabili poste in essere dalla ricorrente prima o dopo l'acquisto delle quote e il conferimento dell'incarico di legale rappresentanza, ciò che comporta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.trattandosi di persona estranea al reato il relativo difensore non è munito di procura speciale ad impugnare; 3.2.costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione quello secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722 - 01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692); 3.3.nel caso di specie la procura speciale era stata conferita dalla Luraschi ai propri difensori all'esclusivo fine di impugnare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, non al fine di impugnare la successiva ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, oggetto dell'odierno ricorso (nel senso che non è sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame, cfr. Sez. 2, n. 310 del 2017, cit.). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. C
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