CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22729/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54H19 H118E), elettivamente domiciliato in Roma, via Val di Lanzo n. 79, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47L09 H118N) e SIRIGU [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R54 H118U), in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] Maria, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in [OSCURATO:PERSONA]Elena, via Marconi n. 250, hanno eletto domicilio; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 661/2017, pubblicata il 12 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse delle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. ( [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 17 febbraio 2004 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamento dell'illegittima costruzione di un muro in blocchi di cemento da parte del convenuto nell'area cortilizia di proprietà degli attori, su cui insistevano alcuni servizi di pertinenza di quest'ultimi, il Piras fosse condannato alla demolizione del manufatto. [OSCURATO:PERSONA] resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto, e spiegava domanda riconvenzionale di rilascio della quota di cortile occupata dagli impianti installati dagli attori. Il Tribunale adito, con sentenza n. 344/2015 del 3 febbraio 2015, qualificata l'azione proposta quale regolamento di confini, accoglieva la domanda avanzata dagli attori e, per l'effetto, previa dichiarazione dell'occupazione abusiva di una porzione di cortile, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'area inglobata dal realizzato muro, come descritta nella richiamata relazione peritale. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, nell'ambito del contratto di vendita/appalto del 13 maggio 1976, l'immobile compravenduto era stato espressamente individuato nella superficie circoscritta dalle lettere A-B-C-D nella planimetria allegata, appositamente predisposta e sottoscritta; b) che la volontà dei contraenti, chiaramente risultante dal contenuto del contratto, era diretta ad individuare il lotto venduto nell'area ricompresa nelle lettere A-B-C-D, indipendentemente dalle sue dimensioni effettive; c) che nell'allegata planimetria risultava che la scala di accesso al piano alto era situata sul lato B-C dell'area ceduta e, dunque, al confine tra i due lotti, non essendo verosimile che l'ingresso ai locali siti al piano alto dovesse trovarsi nel terreno alienato al Piras; d) che, avuto riguardo al senso letterale delle espressioni adoperate, si doveva escludere che l'area A-B-C-D individuasse lo spazio su cui avrebbe dovuto insistere l'immobile da realizzare, anziché l'area oggetto della vendita; e) che, dalla prova testimoniale raccolta, era emerso che gli appellati avevano, senza opposizione del Piras, utilizzato lo spazio in contestazione, sia per collocarvi alcuni impianti, sia per accedere al piano superiore; f) che dalle indagini peritali era risultato che il parapetto in muratura di blocchetti era stato edificato lungo la linea di confine catastale tra il mappale n. 991 e il mappale n. 929, ma esternamente alla porzione venduta delimitata dalle lettere A-B-C-D, con la conseguenza che l'area in contestazione si trovava oltre il confine, all'interno del terreno di proprietà degli appellati. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1537 c.c. e il conseguente vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in ordine alla qualificazione del contratto di vendita/appalto di cui al rogito notarile dei 13 maggio 1976, rep. n. 68214, rac. n. 19217, da cui emergerebbe che l'alienazione in favore del ricorrente è avvenuta a misura e non a corpo. Sul punto, l'istante deduce che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente disatteso le risultanze di tale atto di vendita/appalto, nella parte in cui avrebbe trasferito un'area della superficie di mq. 167, corrispondente all'estensione della particella n. 991 del foglio n. 31, avendo l'allegata planimetria la diversa funzione di delimitare la più ristretta area su cui avrebbe dovuto essere edificata la costruzione. 1.1.- Anzitutto è inammissibile il motivo congiunto, ripreso anche in ognuna delle successive doglianze proposte, che investe l'omesso esame di un fatto decisivo per la decisione oggetto di discussione tra le parti, poiché, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile alla fattispecie in ragione delle norme di diritto intertemporale (trattandosi di giudizio d'appello introdotto successivamente all'il settembre 2012), era precluso far valere il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme basata sulle stesse rationes decidendi, ossia sull'interpretazione del rogito di vendita/appalto del 13 maggio 1976 e sulle risultanze peritali delle consulenze espletate nei due gradi di giudizio, pervenute alle medesime conclusioni. Ricorre infatti il presupposto affinché trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. - secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme -, appunto perché nei due gradi di merito le "questioni di fatto" sono state decise in base alle "stesse ragioni" e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019). 1.2.- Il motivo è inammissibile anche con riguardo alla denunciata violazione di norme di diritto sostanziale. E tanto per due ordini di ragioni, tra esse correlate. In primo luogo, la differenza tra vendita a corpo e a misura incide sulla sola determinazione del prezzo mentre non produce effetti in ordine all'individuazione della cosa compravenduta, per la quale l'indicazione dei confini ha una funzione essenziale ove sia precisa e riscontrabile sul terreno.Per contro, nel caso di specie il ricorrente ha invocato tale distinzione per farne discendere effetti quanto all'individuazione del cespite alienato. In secondo luogo, la qualificazione dell'atto come vendita a corpo, piuttosto che a misura, non può essere contestata per violazione di norme di diritto, essendo la relativa valutazione rimessa alla ponderazione insindacabile del giudice di merito. Sul punto, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nell'affermare che la differenza tra vendita a corpo ed a misura attiene unicamente all'influenza dell'estensione del bene sul prezzo pattuito, mentre non produce effetti in ordine all'individuazione della cosa compravenduta, per la quale l'indicazione dei confini ha una funzione essenziale ove sia precisa e riscontrabile sul terreno. Sostiene, ancora, tale insegnamento che l'accertamento circa la ricorrenza dell'una ovvero dell'altra tipologia di vendita - rilevante allorché sia controversa tra le parti la prevalenza del criterio di riferimento costituito dalla indicazione di determinate particelle catastali ovvero di quello costituito dalla misura complessiva della superficie del fondo venduto - appartiene al giudice di merito ed è, pertanto, incensurabile in cassazione per violazione di norme di diritto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/05/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 34025 del 19/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8793 del 28/06/2000; Sez. 2, Sentenza n. 7720 del 07/06/2000). 2.- Attraverso la seconda critica il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 950 c.c. e il conseguente vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché la connessa violazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'art. 116 c.p.c., per difetto di considerazione della verifica tecnica sulla corrispondenza del tracciato interessato dall'edificazione sul cortile del contestato muro con la linea di confine catastale che delimita la particella n. 991.In ordine a questo mezzo, la parte istante obietta che la pronuncia impugnata avrebbe utilizzato le risultanze del solo allegato "A" dell'atto notarile del 13 maggio 1976, senza dare rilievo alle mappe catastali, da cui sarebbe risultato che il muro era stato eretto all'interno della particella acquistata n. 991. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1362 e ss. c.c. e il conseguente vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente interpretato l'atto di vendita/appalto del 13 maggio 1976. In particolare, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non avrebbe considerato il senso compiuto delle parole usate, il comportamento tenuto dalle parti anche dopo la stipula del contratto, le singole clausole negoziali, da cui sarebbe emerso che il Piras avrebbe acquistato la particella n. 991 di mq. 167, ricavata dal frazionamento del 13 aprile 1976, che aveva appunto individuato l'estensione dell'area sulla quale avrebbe dovuto essere edificato un nuovo fabbricato, secondo la pianta progettuale allegata al rogito. 3.1.- Il secondo e il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, in quanto afferenti alla stessa ragione di critica. 3.2.- Essi sono infondati. 3.2.1.- È necessario premettere che la Corte d'appello di Cagliari ha dato atto che il riferimento ai dati catastali non è decisivo, poiché l'espresso rinvio alla planimetria di cui all'allegato "A" del rogito, ai fini di identificare l'area oggetto di alienazione, e la precisa indicazione dei confini, inducono a ritenere, in conformità alle risultanze peritali, che il muro è stato eretto sulla proprietà delle controparti. Ancora, è stato evidenziato che il prezzo non è stato determinato in ragione della misura indicata di mq. 167. Inoltre, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha considerato i seguenti elementi: a) che dall'allegata planimetria risultava che la scala di accesso al piano alto era situata sul lato B-C dell'area ceduta e, dunque, al confine tra i due lotti, non essendo verosimile che l'ingresso ai locali siti al piano alto, di proprietà degli odierni controricorrenti, dovesse trovarsi nel terreno alienato al Piras; b) che, avuto riguardo al senso letterale delle espressioni adoperate, si doveva escludere che l'area A-B-C-D individuasse lo spazio su cui avrebbe dovuto insistere l'immobile da realizzare, anziché l'area oggetto della vendita; c) che, dalla prova testimoniale raccolta, era emerso che gli appellati avevano, senza opposizione del Piras, utilizzato lo spazio in contestazione, sia per collocarvi alcuni impianti, sia per accedere al piano superiore. 3.2.2.- Alla luce di questi rilievi, si osserva che, rispetto ai convergenti elementi indicati - dell'espresso rinvio all'allegata e sottoscritta planimetria e dell'emarginazione dei confini -, il dato catastale assume una valenza meramente sussidiaria, allo scopo di regolamentare la linea di separazione tra i due fondi limitrofi. Al contempo, nessuna violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto si è verificata, poiché il Giudice di merito ha desunto dalla complessiva lettura dell'atto e da plurime circostanze confermative dell'esegesi fornita che l'oggetto del trasferimento ha riguardato l'area più ristretta, delimitata dai confini indicati e "circoscritta con lettere A-B-C-D nei quadri della [OSCURATO:PERSONA] della planimetria allegata". Questa soluzione è sintonica rispetto all'assunto in forza del quale, al fine di determinare il confine tra fondi, il giudice di merito, pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza alcuna graduatoria di importanza (salvo per le indicazioni solo sussidiarie delle mappe catastali), non può tuttavia prescindere dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, né - trattandosi di lotti separati di un appezzamento in origine unico - dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dal tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione, quando le misure stesse siano gli unici elementi idonei ad individuare la linea di demarcazione tra due proprietà (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5899 del 20/04/2001; Sez. 2, Sentenza n. 8793 del 28/06/2000; Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 12/03/1997; Sez. 2, Sentenza n. 12742 del 23/12/1993). Non poteva invece essere attribuita, dinanzi ai prospettati elementi divergenti, valenza dirimente al riferimento catastale e alla connessa estensione della particella indicata. E ciò perché, in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3996 del 15/02/2017; Sez. 2, Sentenza n. 9896 del 26/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 9215 del 14/05/2004). 4.- Il quarto motivo afferisce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., all'omesso esame di documenti decisivi, in violazione dell'art.116 c.p.c., e al conseguente vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., da cui si sarebbe potuto trarre che il Piras era proprietario dell'area cortilizia interessata. Con riferimento a tale mezzo, il ricorrente sostiene che il Giudice di secondo grado non avrebbe tenuto in debita considerazione i provvedimenti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Elena del 15 luglio 2003, 28 novembre 2003 e 19 gennaio 2004, dai quali sarebbe risultato che, all'iniziale ordine di sospensione dei lavori relativi al contestato muro, era seguita la sua revoca, in ragione dell'allegato frazionamento catastale. 4.1.- La doglianza è inammissibile. In ordine al vizio dedotto si rileva che il ricorrente ha contestato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., che il Giudice d'appello avrebbe male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova documentale riferita ai tre atti citati, omettendo di dare rilievo al loro - asseritamente determinante - contenuto, e dunque un errore di fatto.Senonché, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo iI suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, come nel caso di specie, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10468 del 31/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 9963 del 28/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Ne discende che la censura in ordine alla prospettata "sottovalutazione" delle risultanze provenienti dai menzionati documenti non può avere seguito, attesa altresì la già argomentata preclusione derivante dalla doppia conforme. 5.- Il ricorso in esame va perciò rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il