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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 36410/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata assunzione della prova decisiva costituita da una perizia tecnica sulla contraffazione o no dei capi di abbigliamento in sequestro, per avere la Corte d'appello di Milano rigettato la correlativa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non è consentito; che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01); che, nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il presupposto di legge della necessità della sollecitata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rilevando come dalle consulenze tecniche che erano state svolte (sia sulle fotografie dei capi di abbigliamento sia a campione) nel corso delle indagini da parte di soggetti esperti delle case di moda (atti che erano stati acquisiti con il consenso delle parti) e, quando al marchio "Prada", dalle deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], risultasse la piena prova della contraffazione dei capi di abbigliamento in sequestro; che tale motivazione appare congrua e logicamente corretta - così come del tutto congrua e logicamente corretta risulta essere, contrariamente a quanto è stato asserito dai ricorrenti, alla luce dell'esperienza, l'affermata ripetibilità dei sopra menzionati accertamenti tecnici - sicché essa non è censurabile in questa sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio di violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo a) dell'imputazione, non è consentito; che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403-01; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642); che la Corte d'appello di Milano risulta avere rispettato tale principio, avendo adeguatamente motivato, senza incorrere in alcuna violazione dell'art. 416 cod. pen. né dello stesso principio, in ordine alla sussistenza, nella specie, dei suddetti fondamentali elementi del reato di associazione per delinquere - avendo argomentato come: a) il vincolo tra i sodali si fosse protratto per anni; b) il programma criminoso fosse diretto al compimento di una serie indeterminata di reati; c) sussistesse una struttura organizzativa, in particolare, con la disponibilità di magazzini per lo stoccaggio dei capi d'abbigliamento e con una suddivisione dei ruoli tra i sodali (si vedano le pagine da 21 a 31 della sentenza impugnata) -, mentre le doglianze del ricorrente, senza riuscire a evidenziare delle effettive violazioni di legge, oltre a non confrontarsi compiutamente con tale motivazione della sentenza impugnata, della quale non critica specificamente le argomentazioni, con la conseguente genericità delle stesse doglianze, si risolvono in un'inammissibile sollecitazione a una "rilettura" del materiale probatorio, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza di esso, il che non è possibile fare in sede di legittimità; considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta che la Corte d'appello di Milano non abbia dato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] avviso della sussistenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è manifestamente infondato, alla luce del principio, affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui, «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01; Sez. 2, n, 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729-01); che il [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure affermato di avere formulato una tale richiesta, con la conseguente insussistenza di un obbligo della Corte d'appello di Milano di pronunciarsi sull'applicabilità allo stesso [OSCURATO:PERSONA] delle pene sostitutive delle pene detentive brevi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata assunzione della prova decisiva costituita da una perizia tecnica sulla contraffazione o no dei capi di abbigliamento in sequestro, per avere la Corte d'appello di Milano rigettato la correlativa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non è consentito; che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01); che, nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il presupposto di legge della necessità della sollecitata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rilevando come dalle consulenze tecniche che erano state svolte (sia sulle fotografie dei capi di abbigliamento sia a campione) nel corso delle indagini da parte di soggetti esperti delle case di moda (atti che erano stati acquisiti con il consenso delle parti) e, quando al marchio "Prada", dalle deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], risultasse la piena prova della contraffazione dei capi di abbigliamento in sequestro; che tale motivazione appare congrua e logicamente corretta - così come del tutto congrua e logicamente corretta risulta essere, contrariamente a quanto è stato asserito dai ricorrenti, alla luce dell'esperienza, l'affermata ripetibilità dei sopra menzionati accertamenti tecnici - sicché essa non è censurabile in questa sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio di violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo a) dell'imputazione, non è consentito; che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403-01; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642); che la Corte d'appello di Milano risulta avere rispettato tale principio, avendo adeguatamente motivato, senza incorrere in alcuna violazione dell'art. 416 cod. pen. né dello stesso principio, in ordine alla sussistenza, nella specie, dei suddetti fondamentali elementi del reato di associazione per delinquere - avendo argomentato come: a) il vincolo tra i sodali si fosse protratto per anni; b) il programma criminoso fosse diretto al compimento di una serie indeterminata di reati; c) sussistesse una struttura organizzativa, in particolare, con la disponibilità di magazzini per lo stoccaggio dei capi d'abbigliamento e con una suddivisione dei ruoli tra i sodali (si vedano le pagine da 21 a 31 della sentenza impugnata) -, mentre le doglianze del ricorrente, senza riuscire a evidenziare delle effettive violazioni di legge, oltre a non confrontarsi compiutamente con tale motivazione della sentenza impugnata, della quale non critica specificamente le argomentazioni, con la conseguente genericità delle stesse doglianze, si risolvono in un'inammissibile sollecitazione a una "rilettura" del materiale probatorio, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza di esso, il che non è possibile fare in sede di legittimità; considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta che la Corte d'appello di Milano non abbia dato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] avviso della sussistenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è manifestamente infondato, alla luce del principio, affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui, «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01; Sez. 2, n, 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729-01); che il [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure affermato di avere formulato una tale richiesta, con la conseguente insussistenza di un obbligo della Corte d'appello di Milano di pronunciarsi sull'applicabilità allo stesso [OSCURATO:PERSONA] delle pene sostitutive delle pene detentive brevi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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