CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46851/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 gennaio 2021 con la quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia l'imputato, avendolo ritenuto responsabile del reato di minaccia semplice, previa esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. Lamenta il ricorso che con motivi aggiunti era stata denunciata l'assenza di querela e che la Corte territoriale si era limitata a rilevare che il Tribunale aveva dato atto che la persona offesa l'aveva presentata, senza curarsi di verificare l'esistenza dell'atto. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. La doglianza è fondata, dal momento che non si ravvisa alcuna querela in atti e che gli accertamenti svolti presso il Tribunale e presso le Forze dell'Ordine coinvolte nella predisposizione della comunicazione di notizia di reato hanno consentito di escludere che la stessa sia mai stata presentata. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Cos