CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39419/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 ottobre 2019, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando tre motivi. 2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso lamentano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione in furto tentato, non essendo stata dimostrata la sottrazione di energia elettrica. 2.2. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge circa il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e aspecifici. La Corte di appello, infatti, ha fornito ampia spiegazione del perché la disattivazione del sistema fraudolento attuato per sottrarre indebitamente energia elettrica non fosse significativo di un mancato utilizzo del marchingegno, trattandosi di un controllo non a sorpresa, argomentazione con cui il ricorso non si confronta. 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e anch'esso aspecifico, dal momento che la Corte territoriale ha ben chiarito che, data la pena edittale prevista per il reato riconosciuto in sentenza, tale esito definitorio non è possibile.- 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il