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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23773/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 10/10/2024)di conferma della sentenza del Tribunale di Asti del 06/02/2024)di condanna per i reati di cui all'art. 5 e 10 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 1 e 2).

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena, posto che l'aumento di pena irrogato, ammontante a mesi tre di reclusione, è eccessive, se rapportato alla pena base, considerato che le omissioni concernono una sola annualità.

D 14,401 ~44 Od : 0#w. a(4 Il ricorso è inammissibile.

Ed invero9' giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nella specie la Corte territoriale ha messo in evidenza, con motivazione insindacabile, i criteri correttamente adottati per la quantificazione della pena che hanno condotto il giudice, nell'esercizio del potere ex art 133 cod. pen., avendo il giudice operato un aumento pari ad un ottavo del minimo edittale.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro.tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 10/10/2024)di conferma della sentenza del Tribunale di Asti del 06/02/2024)di condanna per i reati di cui all'art. 5 e 10 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 1 e 2). Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena, posto che l'aumento di pena irrogato, ammontante a mesi tre di reclusione, è eccessive, se rapportato alla pena base, considerato che le omissioni concernono una sola annualità. D 14,401 ~44 Od : 0#w. a(4 Il ricorso è inammissibile. Ed invero9' giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nella specie la Corte territoriale ha messo in evidenza, con motivazione insindacabile, i criteri correttamente adottati per la quantificazione della pena che hanno condotto il giudice, nell'esercizio del potere ex art 133 cod. pen., avendo il giudice operato un aumento pari ad un ottavo del minimo edittale. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro.tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il