CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOtd-fférEiWso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].SCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello; considerato che il motivo di appello con il quale l'imputato chiedeva il proscioglimento dal capo 24) ai sensi dell'art. 649 cod. pen. è un motivo rinunciato, riproposto nel ricorso per la ricaduta sulla pena applicata, che sarebbe illegale, pur essendo conforme a quella richiesta e concordata; ritenuto che, oltre ad essere improponibile, il motivo è destituito di ogni fondamento, non sussistendo alcuna violazione del divieto di bis in idem per la diversità dei fatti, oggetto del capo 2) della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Como in data 8.11.2018, irrevocabile il 4.1.2019, in atti, trattandosi di corruzione continuata, commessa dal febbraio 2014 all'aprile 2017, in relazione ad esami per il conseguimento dell'abilitazione speciale al trasporto di merci pericolose per 28 candidati, mentre le corruzioni, oggetto del capo 24), riguardano esami per il conseguimento di patenti superiori e patenti nautiche e revisioni di autoveicoli, fatti commessi dal 2011 al maggio 2017; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere te