Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 03610/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 30/3/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; uditi, per l'imputata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola, nonché l'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 25/5/2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro dispose, nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo di una serie di beni, mobili e immobili, di cui gli stessi erano proprietari; provvedimento confermato dal Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza in data 31/1/2019.

Tuttavia, la Corte di cassazione, con sentenza n. 17863 del 23/2/2021, annullò senza rinvio i due provvedimenti, dichiarandone l'inefficacia, per mancato rispetto dei termini per la decisione da parte del Collegio calabrese.

1.1. Con nuovo decreto, emesso in data 3/3/2021, la Corte di appello di Catanzaro ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo di beni mobili, immobili, quote societarie, imprese, complessi aziendali ritenuti nella sua disponibilità, con riferimento ai capi d'imputazione nn. 103) e 108), per i quali è stata condannata con sentenza del 24/6/2020 del Tribunale di Crotone.

1.2. Con successiva ordinanza in data 30/3/2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse della donna.

Dopo avere premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità è consentita l'adozione di un nuovo decreto di sequestro quando il primo sia dichiarato inefficace per il mancato rispetto dei termini della procedura di riesame e anche in assenza di esigenze cautelari di natura «eccezionale», il Tribunale ha evidenziato di non dover scrutinare il profilo del fumus commissi delicti, essendo stata [OSCURATO:PERSONA] condannata alla pena di.5 anni di reclusione.

Inoltre, considerata sia la natura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., sia l'avvenuta adozione del provvedimento di confisca in relazione ai medesimi beni oggetto del nuovo sequestro, il Tribunale ha concluso per la legittimità del nuovo vincolo cautelare, non avendo la difesa avanzato argomenti in grado di indurre a valutazioni diverse rispetto a quelle già effettuate dal Giudice per le indagini preliminari in sede di sequestro preventivo originario, dal Tribunale in sede di riesame, dal Tribunale di Crotone in sede di giudizio e dalla Corte di appello in sede di nuovo decreto di sequestro preventivo; e considerato che secondo l'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., se è stata pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permarrebbero quando sia stata disposta la confisca delle cose sequestrate, non rilevando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati condannati solo per alcune delle ipotesi di reato alla base del provvedimento originario di sequestro, costituendo gli stessi titolo per l'adozione di un sequestro finalizzato alla confisca allargata e di quella ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con i primi due motivi, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla riqualificazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nonché la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per totale assenza e/o apparenza della motivazione dell'ordinanza di convalida del sequestro.Con il nuovo decreto, emesso ex art. 321 cod. proc. pen. sarebbero stati sottoposti a sequestro preventivo i beni mobili, immobili, quote societarie, imprese, complessi aziendali nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e del marito, [OSCURATO:PERSONA], nonostante quanto accertato nei due giudizi nei loro confronti, celebratisi, rispettivamente, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 56 del 18/6/2019) e al Tribunale di Crotone (sentenza n. 579 del 24/6/2020).

Inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe riferito il vincolo reale agli artt. 416- bis, settimo comma, e 240-bis cod. pen., in luogo di quello disposto, ex art. 321 cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Catanzaro, avente presupposti e finalità diversi dal primo.

In particolare, si sarebbe proceduto al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992) in quanto «gli accertamenti effettuati hanno consentito di rilevare agevolmente come la situazione economico-finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare, sia spropositata rispetto ai redditi da questi dichiarati.

Le dichiarazioni fiscali presentate dall'odierno proponendo e dai suoi familiari per gli anni compresi tra il 1993 e il 2014 (...) evidenziano una modesta capacità economica, che non avrebbe assolutamente consentito di giustificare un normale tenore di vita ...» (pag. 4).

In realtà, ove le fonti di produzione del patrimonio siano identificabili, siano lecite e non vi sia sproporzione, sarebbe irrilevante che esse siano identificabili nei redditi dichiarati a fini fiscali, piuttosto che nel valore delle attività economiche che tali entità patrimoniali producano, al quale la normativa vigente farebbe pure riferimento, a integrazione del reddito dichiarato ai fini fiscali.

Sotto altro aspetto, l'ordinanza riferirebbe che i beni della ricorrente siano già stati sottoposti a un provvedimento giudiziale di confisca, senza considerare che non vi sarebbe alcun giudicato cautelare sul punto e che, anzi, il nuovo provvedimento di sequestro preventivo non avrebbe esaurito la fase cautelare.

Per quanto riguarda il periculum in mora di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza di legittimità sarebbe necessario un pericolo concreto e attuale esistente al momento dell'adozione della misura, occorrendo che la condotta sia collegata alla res da un rapporto genetico o finalistico.

Nel caso in esame, la relativa motivazione risulterebbe meramente apparente, essendo priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal Tribunale del riesame.

2.2. Con il terzo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 12-sexies, legge n. 356 del 1992 e 321 cod. proc. pen., nonché l'assenza ovvero la mera apparenza della motivazione, per avere il Tribunale richiamato genericamente la «già disposta confisca di tutti i beni che formano oggetto del nuovo sequestro preventivo emesso dalla Corte di appello di Catanzaro» (pag. 2 dell'ordinanza).

L'ordinanza impugnata ometterebbe, però, di considerare che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata assolta, «per non aver commesso il fatto», con sentenza emessa dal Tribunale di Crotone il 24/6/2020, dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da altri addebiti, avendo riportato condanna, non definitiva, per i soli reati di cui agli artt. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, 7„ d.l. n. 152 del 1991 (capo 103), 81 cpv., 648-bis, 61., n. 2, cod. pen. (capo 1O8) Pertanto, sarebbe venuto meno il fumus sul cui presupposto era stata adottata la misura; e, in ogni caso, non potrebbe essere disposta la confisca allargata nei confronti del patrimonio della ricorrente essendo essa non consentita rispetto ai reati per i quali è intervenuta condanna.

Inoltre, sarebbe illegittima l'adozione del sequestro dell'intero patrimonio della ricorrente, di valore significativamente maggiore rispetto alle condotte censurate, modulato sulla posizione processuale del coniuge, con violazione dell'art. 42 Cost., per violazione del diritto di proprietà.

Infatti, non sarebbe stata dimostrata la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto o la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi, rilevanti in tema di confisca prevista dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (cita Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226492-01); motivazione viepiù necessaria quanto il provvedimento ablativo colpisca l'intero patrimonio di un soggetto, essendo in tal caso necessario indicare la matrice illecita dei beni confiscati, la entità della sproporzione, la presenza o meno di una ragionevole correlazione temporale tra la fase di locupletazione e quella relativa all'acquisto di beni esorbitanti dalle legittime attività del proposto.

Ciò che avrebbe reso necessaria una rigorosa dimostrazione storico-evolutiva dei periodi in cui si evidenziava la sproporzione tra redditi-attività economiche e acquisti in essi realizzati, anche in riferimento ai rispettivi periodi dei singoli acquisti.

2.3. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per mancanza della motivazione del provvedimento di reiterazione del sequestro in relazione ai requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

Quanto al fumus, il giudice avrebbe omesso di verificare l'esistenza di un rapporto tra la res e il reato per cui si procede, tenendo conto delle risultanze processuali e della situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.

Quanto al periculum in mora, nell'ordinanza mancherebbe la puntuale dimostrazione che la libera disponibilità dei beni in sequestro potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati in contestazione, ovvero agevolare la commissione di altri reati, essendosi il decreto limitato ad affermare che la libera disponibilità delle società, beni aziendali, titoli, denaro e conti correnti etc. sarebbe «idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato posto che la disponibilità di tali beni consentirebbe il loro reimpiego», con «l'aggravamento degli effetti delittuosi oltre che la trasformazione del profitto e del prodotto del reato» (pag. 29).

Inoltre, il decreto avrebbe preteso di ravvisare i presupposti di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente sull'asserita sproporzione tra i redditi dichiarati dai coniugi Poerio e Cozza e il valore dei beni ritenuti nella loro disponibilità (cfr. pagg. 4-29 del decreto), facendo malgoverno dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo.

Invero, il sequestro ex art. 321 cod. proc. pen., finalizzato alla prevenzione dell'aggravamento del reato o della commissione di altri reati,e il sequestro fondato sulla c.d. sproporzione reddituale avrebbero presupposti e finalità del tutto diversi, sicché non sarebbe consentito motivare il sequestro ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. prospettando uno squilibrio tra disponibilità economiche dichiarate e disponibilità economiche effettive.

Inoltre, la Corte di appello nel motivare le ragioni del nuovo sequestro si sarebbe limitata a dare conto del fatto «che l'annullamento di un sequestro per vizi meramente formali non esclude (...) che possa essere disposto un nuovo sequestro anche avente ad oggetto le stesse cose» (pag. 3).

2.4. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla proporzionalità, ovvero, all'estensione del sequestro all'intero patrimonio della ricorrente, ricomprendendovi beni acquistati in epoca risalente rispetto alle condotte contestate (2014).

L'ordinanza avrebbe riguardato l'intero compendio patrimoniale, senza rapportare l'importo del sequestro al quantum del profitto ovvero del prezzo del reato, concentrandosi sui beni aventi il valore più prossimo a quello del profitto e del prezzo del reato.

Inoltre, l'ordinanza non individuerebbe i singoli beni suscettibili di essere sottoposti alla misura reale, essendo stata la sproporzione tra i redditi e il patrimonio dei coniugi valutata in relazione all'intero asse patrimoniale e non già rispetto a ciascun bene acquisito al compendio, travolgendo l'acquisto di alcuni beni ricadenti nella sfera patrimoniale dei Poerio già dai primi anni '90, dunque prima del 2002 (anno della contestazione ex art. 416-bis cod. pen.), incidendo con effetto retroattivo su disponibilità patrimoniali acquisite lecitamente con capitali immuni da contestazioni.

Ancora, la Corte di cassazione avrebbe chiarito che il sequestro preventivo è legittimo qualora sia rispettato il principio di proporzione tra esigenze generali di prevenzione e salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, rammentando che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelati personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali.

Il Tribunale di Catanzaro, invece, avrebbe proceduto al sequestro preventivo senza tale cautela, né avrebbe spiegato quale funzione avrebbe avuto il sequestro delle quote societarie e di tutti i beni strumentali riferibili alle imprese dei ricorrenti.

Invero, la sproporzione tra i redditi e il patrimonio dei coniugi e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata valutata in relazione all'intero asse patrimoniale e non rispetto a ciascun bene di volta in volta acquisito al compendio.

3. In data 8/11/2021 è stata depositata in cancelleria dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola, per conto di [OSCURATO:PERSONA], una memoria contenente motivi aggiunti, con cui è stata dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

L'ordinanza, in relazione ai presupposti fondanti il titolo cautelare reale, si risolverebbe in una mancanza assoluta di motivazione, con conseguente nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., secondo quanto già ritenuto dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione con la sentenza in data 10/6/2021 in relazione al ricorso per saltum avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cugino della ricorrente, avverso il decreto con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva disposto il sequestro preventivo di numerosi beni mobili e immobili, quote societarie, imprese e complessi aziendali di proprietà e/o di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Detto sequestro preventivo sarebbe stato disposto tanto per fare fronte alla finalità c.d. impeditiva di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., quanto per rendere possibile la futura confisca dei beni, sia ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., sia ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

Confisca disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente, con la sentenza con cui egli è stato condannato in primo grado per associazione di stampo mafioso sub capo 1), oltre che per altri reati.

In argomento si ribadisce il carattere meramente apparente della motivazione dell'ordinanza, che non conterrebbe alcun cenno alle ragioni dell'adozione del vincolo cautelare reale.

Premesso che, con sentenza n. 4924 del 20/1/2021, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio il precedente decreto di sequestro preventivo sul presupposto dell'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e che l'assoluzione è intervenuta, nelle more, anche a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo titolo di reato, si osserva che nessuna motivazione è stata addotta in sede di reiterazione del sequestro in relazione al fumus commissi delicti e al periculum in mora.

Quanto a quest'ultimo, la Corte di appello di Catanzaro non avrebbe dimostrato che la libera disponibilità dei beni in sequestro potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati o agevolare la commissione di altri, ricorrendo a mere formule di stile e incentrando la motivazione soltanto sull'asserita sproporzione tra i redditi dichiarati dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il valore dei beni ritenuti nella loro disponibilità, costituente elemento rilevante per altra ipotesi di sequestro.

In ogni caso, dalla relazione di consulenza tecnica a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe la sicura disponibilità in capo ai coniugi Poerio delle risorse finanziarie necessarie ad acquisire, nel tempo, i beni in sequestro, laddove il decreto di sequestro si sarebbe 6 Jb,)\ limitato a svolgere scarne e assertive considerazioni circa i presupposti della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] (anche) della società II Quadrifoglio s.r.I., della quale socio unico e amministratore sarebbe [OSCURATO:PERSONA].

Per altro verso, l'ordinanza non avrebbe chiarito se l'ablazione dei beni in oggetto sia avvenuta a fini impeditivi o a fini di confisca.

E ove disposta ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, e dell'art. 240-bis cod. pen., si sarebbe reso necessario precisare perché i beni in sequestro dovessero ritenersi strumento del delitto di associazione mafiosa ovvero canale di reimpiego di capitali illeciti, o, ancora, perché fossero beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti dei coniugi Poerio, come affermato da Sez.

U„( n. 36959 del 24/6/2021, Ellade. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Occorre muovere dall'analisi dei primi due motivi di doglianza, con cui la difesa deduce che il Tribunale del riesame avrebbe mutato il tipo di sequestro preventivo rispetto a quello disposto dalla Corte di appello.

In argomento va premesso che l'art. 321 cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo nel caso, previsto dal comma 1, della «cosa pertinente al reato», quando vi sia il «pericolo che la libera disponibilità» di essa «possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero possa agevolare la commissione di altri reati» (cd. sequestro impeditivo); nonché nel caso, previsto dal comma 2, in cui della cosa sia «consentita la confisca» e, dunque, quando si tratti, ai sensi del primo comma dell'art. 240 cod. pen., «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» oppure «delle cose che ne sono il prodotto o il profitto» (cd. sequestro finalizzato alla confisca).

Secondo la prospettazione difensiva, il sequestro, originariamente disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. (ovvero nelle forme del cd. sequestro impeditivo), sarebbe stato mutato, in sede di impugnazione, nelle forme previste dai commi 2 e 2 -bis dello stesso art. 321, che, invece, contemplano il cd. sequestro anticipatorio o strumentale, avente ad oggetto cose e beni di cui è consentita la confisca per assicurare l'esecuzione del provvedimento ablatorio una volta che si sia positivamente accertato il reato.

2.1. Il ricorso assume, dunque, che il sequestro preventivo fosse stato emesso soltanto ai sensi del comma 1 e, pertanto, a meri fini impeditivi.

Tuttavia, tale premessa viene soltanto prospettata, senza che la stessa possa dirsi in alcun modo dimostrata.

E, anzi, dall'esame del decreto di sequestro e del provvedimento impugnato si evince che la misura ablativa è stata disposta in funzione dell'esecuzione delle ipotesi di confisca ivi richiamate, costituite dall'art.240-bis cod. pen. e dal settimo comma del 416-bis cod. pen.

Nondimeno, mentre con riferimento all'ipotesi di confisca allargata il presupposto relativo al titolo di reato per cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata appare corretto, essendo stata accertata la sua responsabilità per il delitto di riciclaggio, con riferimento alla seconda ipotesi di confisca il Tribunale è senz'altro incorso in errore, dal momento che ella non è stata condannata per il delitto di associazione mafiosa, ma solo per reati aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2.

Consegue, pertanto, alle considerazioni che precedono la parziale fondatezza delle censure in esame.

Infondata la premessa, secondo cui vi sarebbe stata una modifica delle forme della misura reale, ed infondata la dedotta violazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità del sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. attinenti al titolo di reato, appare, invece, fondata la censura in relazione alla sussistenza delle condizioni per la confisca ai sensi del settimo comma dell'art. 416-bis cod. pen., non essendo stata [OSCURATO:PERSONA] condannata per il delitto di associazione mafiosa.

3. Fondate sono, inoltre, le doglianze articolate dalla difesa, trasversalmente al primo, al secondo e al quarto motivo in relazione alla mancata esplicazione della sussistenza del periculum in mora.

3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dall'art.292 cod. proc. pen., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura anch'essa limitativa di libertà protette costituzionalmente, in particolare dagli artt.41 e 42 Cost., che il pericolo in questione debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità cautelare e che esso debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale, ma anche durante la sua vigenza.

E questo non già nella sola prospettiva di un'astratta verificabilità dell'evento temuto, ma anche in quella della concretezza del pericolo, perché quest'ultimo, per essere concreto e, dunque, per legittimare il fermo o la mancata restituzione del bene, deve riflettersi su una situazione che renda quanto meno «probabile» e non presunta, sia in via genetica che in via funzionale, la prospettiva che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati (così Sez.

U, n. 23 del 14/12/1994, dep.1995, Adelio, Rv. 200114-01).

Tale prospettiva, più volte ribadita nella giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni unite (Sez.

U, n. 12878 del 29/1/2003, Innocenti, Rv. 223721- 01), impone che il giudice espliciti, con motivazione congrua e logica, gli elementi di fatto a partire dai quali possa affermarsi la sussistenza della concretezza e dell'attualità del pericolo di un volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto (Sez. 4, n. 36884 del 23/5/2007, Vathaj, Rv. 237592- 01).

3.2. Ebbene, nel caso in esame, dopo avere puntualizzato che non vi erano le condizioni per riproporre questioni sul fumus, attesa la già intervenuta condanna di primo grado, il Tribunale del riesame ha omesso qualsiasi valutazione in relazione al periculum in mora, desumibile da seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della provenienza lecita degli stessi beni.

Ne consegue che la motivazione sul punto deve ritenersi sostanzialmente mancante, sì da rendere necessario un nuovo pronunciamento da parte del Collegio di merito.

3.3. In ultimo, va osservato come dalla riconosciuta fondatezza del presente motivo di censura derivi che debba ritenersi assorbita, ma non preclusa, l'ulteriore questione relativa alla dedotta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il profitto o il prezzo del reato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sui punti in precedenza indicati al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 30/3/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; uditi, per l'imputata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola, nonché l'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 25/5/2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro dispose, nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo di una serie di beni, mobili e immobili, di cui gli stessi erano proprietari; provvedimento confermato dal Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza in data 31/1/2019. Tuttavia, la Corte di cassazione, con sentenza n. 17863 del 23/2/2021, annullò senza rinvio i due provvedimenti, dichiarandone l'inefficacia, per mancato rispetto dei termini per la decisione da parte del Collegio calabrese. 1.1. Con nuovo decreto, emesso in data 3/3/2021, la Corte di appello di Catanzaro ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo di beni mobili, immobili, quote societarie, imprese, complessi aziendali ritenuti nella sua disponibilità, con riferimento ai capi d'imputazione nn. 103) e 108), per i quali è stata condannata con sentenza del 24/6/2020 del Tribunale di Crotone. 1.2. Con successiva ordinanza in data 30/3/2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse della donna. Dopo avere premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità è consentita l'adozione di un nuovo decreto di sequestro quando il primo sia dichiarato inefficace per il mancato rispetto dei termini della procedura di riesame e anche in assenza di esigenze cautelari di natura «eccezionale», il Tribunale ha evidenziato di non dover scrutinare il profilo del fumus commissi delicti, essendo stata [OSCURATO:PERSONA] condannata alla pena di.5 anni di reclusione. Inoltre, considerata sia la natura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., sia l'avvenuta adozione del provvedimento di confisca in relazione ai medesimi beni oggetto del nuovo sequestro, il Tribunale ha concluso per la legittimità del nuovo vincolo cautelare, non avendo la difesa avanzato argomenti in grado di indurre a valutazioni diverse rispetto a quelle già effettuate dal Giudice per le indagini preliminari in sede di sequestro preventivo originario, dal Tribunale in sede di riesame, dal Tribunale di Crotone in sede di giudizio e dalla Corte di appello in sede di nuovo decreto di sequestro preventivo; e considerato che secondo l'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., se è stata pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permarrebbero quando sia stata disposta la confisca delle cose sequestrate, non rilevando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati condannati solo per alcune delle ipotesi di reato alla base del provvedimento originario di sequestro, costituendo gli stessi titolo per l'adozione di un sequestro finalizzato alla confisca allargata e di quella ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i primi due motivi, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla riqualificazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nonché la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per totale assenza e/o apparenza della motivazione dell'ordinanza di convalida del sequestro.Con il nuovo decreto, emesso ex art. 321 cod. proc. pen. sarebbero stati sottoposti a sequestro preventivo i beni mobili, immobili, quote societarie, imprese, complessi aziendali nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e del marito, [OSCURATO:PERSONA], nonostante quanto accertato nei due giudizi nei loro confronti, celebratisi, rispettivamente, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 56 del 18/6/2019) e al Tribunale di Crotone (sentenza n. 579 del 24/6/2020). Inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe riferito il vincolo reale agli artt. 416- bis, settimo comma, e 240-bis cod. pen., in luogo di quello disposto, ex art. 321 cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Catanzaro, avente presupposti e finalità diversi dal primo. In particolare, si sarebbe proceduto al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992) in quanto «gli accertamenti effettuati hanno consentito di rilevare agevolmente come la situazione economico-finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare, sia spropositata rispetto ai redditi da questi dichiarati. Le dichiarazioni fiscali presentate dall'odierno proponendo e dai suoi familiari per gli anni compresi tra il 1993 e il 2014 (...) evidenziano una modesta capacità economica, che non avrebbe assolutamente consentito di giustificare un normale tenore di vita ...» (pag. 4). In realtà, ove le fonti di produzione del patrimonio siano identificabili, siano lecite e non vi sia sproporzione, sarebbe irrilevante che esse siano identificabili nei redditi dichiarati a fini fiscali, piuttosto che nel valore delle attività economiche che tali entità patrimoniali producano, al quale la normativa vigente farebbe pure riferimento, a integrazione del reddito dichiarato ai fini fiscali. Sotto altro aspetto, l'ordinanza riferirebbe che i beni della ricorrente siano già stati sottoposti a un provvedimento giudiziale di confisca, senza considerare che non vi sarebbe alcun giudicato cautelare sul punto e che, anzi, il nuovo provvedimento di sequestro preventivo non avrebbe esaurito la fase cautelare. Per quanto riguarda il periculum in mora di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza di legittimità sarebbe necessario un pericolo concreto e attuale esistente al momento dell'adozione della misura, occorrendo che la condotta sia collegata alla res da un rapporto genetico o finalistico. Nel caso in esame, la relativa motivazione risulterebbe meramente apparente, essendo priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal Tribunale del riesame. 2.2. Con il terzo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 12-sexies, legge n. 356 del 1992 e 321 cod. proc. pen., nonché l'assenza ovvero la mera apparenza della motivazione, per avere il Tribunale richiamato genericamente la «già disposta confisca di tutti i beni che formano oggetto del nuovo sequestro preventivo emesso dalla Corte di appello di Catanzaro» (pag. 2 dell'ordinanza). L'ordinanza impugnata ometterebbe, però, di considerare che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata assolta, «per non aver commesso il fatto», con sentenza emessa dal Tribunale di Crotone il 24/6/2020, dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da altri addebiti, avendo riportato condanna, non definitiva, per i soli reati di cui agli artt. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, 7„ d.l. n. 152 del 1991 (capo 103), 81 cpv., 648-bis, 61., n. 2, cod. pen. (capo 1O8) Pertanto, sarebbe venuto meno il fumus sul cui presupposto era stata adottata la misura; e, in ogni caso, non potrebbe essere disposta la confisca allargata nei confronti del patrimonio della ricorrente essendo essa non consentita rispetto ai reati per i quali è intervenuta condanna. Inoltre, sarebbe illegittima l'adozione del sequestro dell'intero patrimonio della ricorrente, di valore significativamente maggiore rispetto alle condotte censurate, modulato sulla posizione processuale del coniuge, con violazione dell'art. 42 Cost., per violazione del diritto di proprietà. Infatti, non sarebbe stata dimostrata la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto o la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi, rilevanti in tema di confisca prevista dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (cita Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226492-01); motivazione viepiù necessaria quanto il provvedimento ablativo colpisca l'intero patrimonio di un soggetto, essendo in tal caso necessario indicare la matrice illecita dei beni confiscati, la entità della sproporzione, la presenza o meno di una ragionevole correlazione temporale tra la fase di locupletazione e quella relativa all'acquisto di beni esorbitanti dalle legittime attività del proposto. Ciò che avrebbe reso necessaria una rigorosa dimostrazione storico-evolutiva dei periodi in cui si evidenziava la sproporzione tra redditi-attività economiche e acquisti in essi realizzati, anche in riferimento ai rispettivi periodi dei singoli acquisti. 2.3. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per mancanza della motivazione del provvedimento di reiterazione del sequestro in relazione ai requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Quanto al fumus, il giudice avrebbe omesso di verificare l'esistenza di un rapporto tra la res e il reato per cui si procede, tenendo conto delle risultanze processuali e della situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Quanto al periculum in mora, nell'ordinanza mancherebbe la puntuale dimostrazione che la libera disponibilità dei beni in sequestro potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati in contestazione, ovvero agevolare la commissione di altri reati, essendosi il decreto limitato ad affermare che la libera disponibilità delle società, beni aziendali, titoli, denaro e conti correnti etc. sarebbe «idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato posto che la disponibilità di tali beni consentirebbe il loro reimpiego», con «l'aggravamento degli effetti delittuosi oltre che la trasformazione del profitto e del prodotto del reato» (pag. 29). Inoltre, il decreto avrebbe preteso di ravvisare i presupposti di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente sull'asserita sproporzione tra i redditi dichiarati dai coniugi Poerio e Cozza e il valore dei beni ritenuti nella loro disponibilità (cfr. pagg. 4-29 del decreto), facendo malgoverno dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo. Invero, il sequestro ex art. 321 cod. proc. pen., finalizzato alla prevenzione dell'aggravamento del reato o della commissione di altri reati,e il sequestro fondato sulla c.d. sproporzione reddituale avrebbero presupposti e finalità del tutto diversi, sicché non sarebbe consentito motivare il sequestro ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. prospettando uno squilibrio tra disponibilità economiche dichiarate e disponibilità economiche effettive. Inoltre, la Corte di appello nel motivare le ragioni del nuovo sequestro si sarebbe limitata a dare conto del fatto «che l'annullamento di un sequestro per vizi meramente formali non esclude (...) che possa essere disposto un nuovo sequestro anche avente ad oggetto le stesse cose» (pag. 3). 2.4. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla proporzionalità, ovvero, all'estensione del sequestro all'intero patrimonio della ricorrente, ricomprendendovi beni acquistati in epoca risalente rispetto alle condotte contestate (2014). L'ordinanza avrebbe riguardato l'intero compendio patrimoniale, senza rapportare l'importo del sequestro al quantum del profitto ovvero del prezzo del reato, concentrandosi sui beni aventi il valore più prossimo a quello del profitto e del prezzo del reato. Inoltre, l'ordinanza non individuerebbe i singoli beni suscettibili di essere sottoposti alla misura reale, essendo stata la sproporzione tra i redditi e il patrimonio dei coniugi valutata in relazione all'intero asse patrimoniale e non già rispetto a ciascun bene acquisito al compendio, travolgendo l'acquisto di alcuni beni ricadenti nella sfera patrimoniale dei Poerio già dai primi anni '90, dunque prima del 2002 (anno della contestazione ex art. 416-bis cod. pen.), incidendo con effetto retroattivo su disponibilità patrimoniali acquisite lecitamente con capitali immuni da contestazioni. Ancora, la Corte di cassazione avrebbe chiarito che il sequestro preventivo è legittimo qualora sia rispettato il principio di proporzione tra esigenze generali di prevenzione e salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, rammentando che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelati personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali. Il Tribunale di Catanzaro, invece, avrebbe proceduto al sequestro preventivo senza tale cautela, né avrebbe spiegato quale funzione avrebbe avuto il sequestro delle quote societarie e di tutti i beni strumentali riferibili alle imprese dei ricorrenti. Invero, la sproporzione tra i redditi e il patrimonio dei coniugi e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata valutata in relazione all'intero asse patrimoniale e non rispetto a ciascun bene di volta in volta acquisito al compendio. 3. In data 8/11/2021 è stata depositata in cancelleria dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola, per conto di [OSCURATO:PERSONA], una memoria contenente motivi aggiunti, con cui è stata dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. L'ordinanza, in relazione ai presupposti fondanti il titolo cautelare reale, si risolverebbe in una mancanza assoluta di motivazione, con conseguente nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., secondo quanto già ritenuto dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione con la sentenza in data 10/6/2021 in relazione al ricorso per saltum avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cugino della ricorrente, avverso il decreto con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva disposto il sequestro preventivo di numerosi beni mobili e immobili, quote societarie, imprese e complessi aziendali di proprietà e/o di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Detto sequestro preventivo sarebbe stato disposto tanto per fare fronte alla finalità c.d. impeditiva di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., quanto per rendere possibile la futura confisca dei beni, sia ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., sia ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Confisca disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente, con la sentenza con cui egli è stato condannato in primo grado per associazione di stampo mafioso sub capo 1), oltre che per altri reati. In argomento si ribadisce il carattere meramente apparente della motivazione dell'ordinanza, che non conterrebbe alcun cenno alle ragioni dell'adozione del vincolo cautelare reale. Premesso che, con sentenza n. 4924 del 20/1/2021, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio il precedente decreto di sequestro preventivo sul presupposto dell'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e che l'assoluzione è intervenuta, nelle more, anche a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo titolo di reato, si osserva che nessuna motivazione è stata addotta in sede di reiterazione del sequestro in relazione al fumus commissi delicti e al periculum in mora. Quanto a quest'ultimo, la Corte di appello di Catanzaro non avrebbe dimostrato che la libera disponibilità dei beni in sequestro potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati o agevolare la commissione di altri, ricorrendo a mere formule di stile e incentrando la motivazione soltanto sull'asserita sproporzione tra i redditi dichiarati dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il valore dei beni ritenuti nella loro disponibilità, costituente elemento rilevante per altra ipotesi di sequestro. In ogni caso, dalla relazione di consulenza tecnica a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe la sicura disponibilità in capo ai coniugi Poerio delle risorse finanziarie necessarie ad acquisire, nel tempo, i beni in sequestro, laddove il decreto di sequestro si sarebbe 6 Jb,)\ limitato a svolgere scarne e assertive considerazioni circa i presupposti della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] (anche) della società II Quadrifoglio s.r.I., della quale socio unico e amministratore sarebbe [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, l'ordinanza non avrebbe chiarito se l'ablazione dei beni in oggetto sia avvenuta a fini impeditivi o a fini di confisca. E ove disposta ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, e dell'art. 240-bis cod. pen., si sarebbe reso necessario precisare perché i beni in sequestro dovessero ritenersi strumento del delitto di associazione mafiosa ovvero canale di reimpiego di capitali illeciti, o, ancora, perché fossero beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti dei coniugi Poerio, come affermato da Sez. U„( n. 36959 del 24/6/2021, Ellade. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre muovere dall'analisi dei primi due motivi di doglianza, con cui la difesa deduce che il Tribunale del riesame avrebbe mutato il tipo di sequestro preventivo rispetto a quello disposto dalla Corte di appello. In argomento va premesso che l'art. 321 cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo nel caso, previsto dal comma 1, della «cosa pertinente al reato», quando vi sia il «pericolo che la libera disponibilità» di essa «possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero possa agevolare la commissione di altri reati» (cd. sequestro impeditivo); nonché nel caso, previsto dal comma 2, in cui della cosa sia «consentita la confisca» e, dunque, quando si tratti, ai sensi del primo comma dell'art. 240 cod. pen., «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» oppure «delle cose che ne sono il prodotto o il profitto» (cd. sequestro finalizzato alla confisca). Secondo la prospettazione difensiva, il sequestro, originariamente disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. (ovvero nelle forme del cd. sequestro impeditivo), sarebbe stato mutato, in sede di impugnazione, nelle forme previste dai commi 2 e 2 -bis dello stesso art. 321, che, invece, contemplano il cd. sequestro anticipatorio o strumentale, avente ad oggetto cose e beni di cui è consentita la confisca per assicurare l'esecuzione del provvedimento ablatorio una volta che si sia positivamente accertato il reato. 2.1. Il ricorso assume, dunque, che il sequestro preventivo fosse stato emesso soltanto ai sensi del comma 1 e, pertanto, a meri fini impeditivi. Tuttavia, tale premessa viene soltanto prospettata, senza che la stessa possa dirsi in alcun modo dimostrata. E, anzi, dall'esame del decreto di sequestro e del provvedimento impugnato si evince che la misura ablativa è stata disposta in funzione dell'esecuzione delle ipotesi di confisca ivi richiamate, costituite dall'art.240-bis cod. pen. e dal settimo comma del 416-bis cod. pen. Nondimeno, mentre con riferimento all'ipotesi di confisca allargata il presupposto relativo al titolo di reato per cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata appare corretto, essendo stata accertata la sua responsabilità per il delitto di riciclaggio, con riferimento alla seconda ipotesi di confisca il Tribunale è senz'altro incorso in errore, dal momento che ella non è stata condannata per il delitto di associazione mafiosa, ma solo per reati aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2. Consegue, pertanto, alle considerazioni che precedono la parziale fondatezza delle censure in esame. Infondata la premessa, secondo cui vi sarebbe stata una modifica delle forme della misura reale, ed infondata la dedotta violazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità del sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. attinenti al titolo di reato, appare, invece, fondata la censura in relazione alla sussistenza delle condizioni per la confisca ai sensi del settimo comma dell'art. 416-bis cod. pen., non essendo stata [OSCURATO:PERSONA] condannata per il delitto di associazione mafiosa. 3. Fondate sono, inoltre, le doglianze articolate dalla difesa, trasversalmente al primo, al secondo e al quarto motivo in relazione alla mancata esplicazione della sussistenza del periculum in mora. 3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dall'art.292 cod. proc. pen., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura anch'essa limitativa di libertà protette costituzionalmente, in particolare dagli artt.41 e 42 Cost., che il pericolo in questione debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità cautelare e che esso debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale, ma anche durante la sua vigenza. E questo non già nella sola prospettiva di un'astratta verificabilità dell'evento temuto, ma anche in quella della concretezza del pericolo, perché quest'ultimo, per essere concreto e, dunque, per legittimare il fermo o la mancata restituzione del bene, deve riflettersi su una situazione che renda quanto meno «probabile» e non presunta, sia in via genetica che in via funzionale, la prospettiva che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati (così Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, dep.1995, Adelio, Rv. 200114-01). Tale prospettiva, più volte ribadita nella giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 12878 del 29/1/2003, Innocenti, Rv. 223721- 01), impone che il giudice espliciti, con motivazione congrua e logica, gli elementi di fatto a partire dai quali possa affermarsi la sussistenza della concretezza e dell'attualità del pericolo di un volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto (Sez. 4, n. 36884 del 23/5/2007, Vathaj, Rv. 237592- 01). 3.2. Ebbene, nel caso in esame, dopo avere puntualizzato che non vi erano le condizioni per riproporre questioni sul fumus, attesa la già intervenuta condanna di primo grado, il Tribunale del riesame ha omesso qualsiasi valutazione in relazione al periculum in mora, desumibile da seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della provenienza lecita degli stessi beni. Ne consegue che la motivazione sul punto deve ritenersi sostanzialmente mancante, sì da rendere necessario un nuovo pronunciamento da parte del Collegio di merito. 3.3. In ultimo, va osservato come dalla riconosciuta fondatezza del presente motivo di censura derivi che debba ritenersi assorbita, ma non preclusa, l'ulteriore questione relativa alla dedotta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il profitto o il prezzo del reato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sui punti in precedenza indicati al T
Decreto Cassazione n. 03610/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris