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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 33611/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; tanto più che la Corte ha adeguatamente esplicitato le ragioni (cfr. pg. 5 e 6, con particolare riguardo al mancato accertamento peritale sui veicoli a causa della omessa collaborazione da parte degli interessati, nonché alla riscontrata falsità dei certificati medici prodotti nell'interesse dell'imputato); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce del fatto che in appello la massima espansione delle attenuanti era stata richiesta solo quale esito della esclusione della recidiva, senza contestare specificamente il giudizio di bilanciamento tra recidiva ed attenuanti generiche; la Corte territoriale ha correttamente risposto in relazione al primo profilo, osservando puntualmente altresì la mancata contestazione del giudizio di bilanciamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; tanto più che la Corte ha adeguatamente esplicitato le ragioni (cfr. pg. 5 e 6, con particolare riguardo al mancato accertamento peritale sui veicoli a causa della omessa collaborazione da parte degli interessati, nonché alla riscontrata falsità dei certificati medici prodotti nell'interesse dell'imputato); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce del fatto che in appello la massima espansione delle attenuanti era stata richiesta solo quale esito della esclusione della recidiva, senza contestare specificamente il giudizio di bilanciamento tra recidiva ed attenuanti generiche; la Corte territoriale ha correttamente risposto in relazione al primo profilo, osservando puntualmente altresì la mancata contestazione del giudizio di bilanciamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 33611/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris