Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18149/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

troSoget [OSCURATO:PERSONA] e Tributi, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoDanilo Monaco-controricorrente-nonché controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, ComuneDi [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, CCIAA di iTeramo in persona del legale rappresentante pro tempore, ComuneDi Chieti in persona del Sindaco pro temporeNumero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 77/2024depositata il 15/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026e, a seguito di riconvocazione, del 3.6.2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Maccarrone.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avanti al Tribunale di Teramoazione di accertamento negativo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., qualeEnte di Riscossione, nonché del Comune di Tortoreto, del Comune diAlba Adriatica, del Comune di Chieti e della Camera di Commercio diTeramo, quali titolari delle pretese creditorie gestite da [OSCURATO:SOCIETA].,in ordine ai crediti portati da numerose cartelle di pagamentoriguardanti sia tributi, sia sanzioni amministrative: l’attore avevarilevato l’intervenuta estinzione di tutte le pretese creditorie dellecontroparti per prescrizione.Costituitosi ritualmente il contraddittorio, Il Tribunale di Teramoaveva ritenuto sussistente la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] perle cartelle relative ai tributi, mentre aveva dichiarato estinte lepretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento riferibili aglianni 2001, 2003 e 2006, relative a sanzioni amministrative per lequali non era stata data la prova dell’intervenuta interruzione deltermine di prescrizione; le spese processuali del primo grado eranostate compensate per il 30% ed erano state poste per il rimanente70% a carico di [OSCURATO:PERSONA] e a favore dell’unica convenutacostituita, [OSCURATO:SOCIETA]. (le altre parti convenute erano rimastecontumaci).Numero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026Domenico [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avanti alla Corted’Appello di L’Aquila, contestando sia la declaratoria di carenza digiurisdizione dell’AGO a favore del [OSCURATO:PERSONA], sia, comunque,l’imputazione a suo carico del 70% delle spese.La Corte d’Appello di L’Aquila aveva ritenuto infondato l’appellosia quanto al profilo della contestata individuazione dellagiurisdizione, sia quanto alle spese di lite: in relazione a quest’ultimapronuncia la Corte di merito aveva ritenuto corretta, ad opera delprimo Giudice, l’applicazione dell’art.92 c.p.c. in ragione dellaprevalente soccombenza dell’attore, la cui domanda era stata per laparte maggiore respinta per una ragione di carattere pregiudiziale; -l’attore appellante aveva causato in via prevalente gli oneri relativi algiudizio formulando pretese in gran parte infondate dato che lamaggior parte delle cartelle di pagamento contestate erano relative atributi; -le spese del giudizio d’appello erano state poste a carico diDomenico [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del principio della soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato suun unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso, mentre le altre partisono rimaste intimate.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizioneanticipata, opposta dal ricorrente che ha chiesto la decisione delricorso: è stata quindi fissata adunanza in camera di consiglio, primadella quale le parti costituite hanno depositato ulteriori memorieillustrative delle rispettive difese.Dopo lo svolgimento della camera di consiglio il Collegio è statoriconvocato per l’ulteriore discussione nella camera di consiglio del3.6.2026, all’esito della quale è stata assunta la seguente decisione.Numero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione di legge, ex art.360comma 1 n.3 c.p.c., in relazione agli art.91 e 92 c.p.c. -illogicità,contraddittorietà e carenza della motivazione.

Violazione del principiodella soccombenza avuto riguardo al regolamento delle spese delgiudizio (violazione degli art.91 e 92 c.p.c.) .Secondo il ricorrente la Corte d’Appello di L’Aquila avrebbe malvalutato, confermando la decisione del Tribunale di Teramo, ilsecondo motivo di appello, con il quale era stata censurata lasentenza di primo grado per aver posto a suo carico le speseprocessuali sopportate dalla controparte, nella misura del 70%, sulpresupposto erroneo di una reciproca soccombenza che, in realtà,non ci sarebbe stata. [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva svolto alcuna domandariconvenzionale e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato comunquevittorioso, anche se solo parzialmente, rispetto all’azione diaccertamento negativa del credito proposta, che sarebbe stataun’azione unica volta a contestare l’esistenza di un creditocomplessivo -quello azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. mediante esecuzioneesattoriale nei confronti del ricorrente-, pur se derivante da unapluralità di cartelle di pagamento.

In particolare, la Corte di meritonon avrebbe tenuto in alcuna considerazione la sentenza della Cortedi Cassazione a SU n.32061/2022, che esclude la possibilità di porrele spese processuali a carico della parte nel caso di accoglimentoparziale di un’unica domanda articolata in un unico capo.Il ricorso è infondato.Secondo le Sezioni Unite di questa Corte -sentenzan.32061/2022-, In tema di spese processuali, l'accoglimento inNumero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unicocapo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso diparziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, enon consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamentodelle spese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenzadegli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. .Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] ha proposto con unico attodi citazione in giudizio una domanda di accertamento negativo conarticolazione in più capi: [OSCURATO:SOCIETA]. è stata coinvolta ed èintervenuta in giudizio come ente di riscossione assieme ad unapluralità di soggetti (rimasti contumaci nelle fasi di merito e intimatiin questa sede) titolari dei diversi, autonomi, crediti oggetto delladomanda di accertamento negativo, portati da diverse, autonomecartelle di pagamento, di cui il ricorrente assumeva l’intervenutaestinzione per prescrizione.Rispetto alle numerose cartelle di pagamento contestate, unagran parte sono risultate relative a crediti tributari non vagliabili dalGiudice ordinario: le cartelle relative a sanzioni amministrative,effettivamente esaminate nei gradi di merito erano in numerocontenuto.La possibilità di configurare, nel caso di specie, una soccombenzaparziale a carico dell’attore, rilevante nell’ambito di una valutazione disoccombenza reciproca ai fini dell’applicazione degli art.91-92 c.p.c.,tenendo conto della pluralità ed autonomia delle ragioni di creditocontestate, pur tutte gestite da [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di riscossione,Numero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026non solo non è esclusa dalla pronuncia delle Sezioni Unite soprarichiamata ma rientra nei casi in cui detta pronuncia lo consente: inessa infatti all'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità didomande contrapposte è equiparata l’ipotesi di proposizione di unasola domanda articolata in una pluralità di capi, che è appunto quellasub iudice.

L’accertamento richiesto non è qualificabile infatti comeunico ma è costituito da più capi autonomi quante sono le cartelle dipagamento contestate -cfr. la sentenza richiamata, in motivazione,ove circoscrive la fattispecie della soccombenza reciprocaall'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nelmedesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabileanche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, deiquali soltanto alcuni siano stati accolti, … -.Una volta identificata la domanda di accertamento negativo delcredito proposta da [OSCURATO:PERSONA], formulata in relazione adiverse cartelle di pagamento, come una domanda unica articolata inpiù capi, la valutazione dell’esistenza, in concreto, dei presupposti peruna pronuncia che valorizzi la situazione processuale in termini disoccombenza riguarda il merito e non è sindacabile in sede dilegittimità se non, nei limiti individuati dalla pronuncia delle SUn.8053/2014, sotto il profilo della motivazione: nel caso di specie lamotivazione della decisione in punto spese, sia quanto al motivo diappello respinto, sia quanto alla pronuncia del grado di impugnazione,è effettiva e non presenta incongruenze, essendo corredata inconcreto da un argomentare logico utile a far comprendere le ragionidella decisione, nel rispetto del minimo costituzionale richiestodall’art.111 Cost.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Numero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dellaparte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna DomenicoDi Marco al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida: in € 1.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di una somma ulteriore, pari ad€ 800,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 infavore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, tenutasi -dopo l’adunanza del 24 febbraio 2026-, aseguito di riconvocazione, il 3 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troSoget [OSCURATO:PERSONA] e Tributi, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoDanilo Monaco-controricorrente-nonché controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, ComuneDi [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, CCIAA di iTeramo in persona del legale rappresentante pro tempore, ComuneDi Chieti in persona del Sindaco pro temporeNumero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 77/2024depositata il 15/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026e, a seguito di riconvocazione, del 3.6.2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Maccarrone.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avanti al Tribunale di Teramoazione di accertamento negativo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., qualeEnte di Riscossione, nonché del Comune di Tortoreto, del Comune diAlba Adriatica, del Comune di Chieti e della Camera di Commercio diTeramo, quali titolari delle pretese creditorie gestite da [OSCURATO:SOCIETA].,in ordine ai crediti portati da numerose cartelle di pagamentoriguardanti sia tributi, sia sanzioni amministrative: l’attore avevarilevato l’intervenuta estinzione di tutte le pretese creditorie dellecontroparti per prescrizione.Costituitosi ritualmente il contraddittorio, Il Tribunale di Teramoaveva ritenuto sussistente la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] perle cartelle relative ai tributi, mentre aveva dichiarato estinte lepretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento riferibili aglianni 2001, 2003 e 2006, relative a sanzioni amministrative per lequali non era stata data la prova dell’intervenuta interruzione deltermine di prescrizione; le spese processuali del primo grado eranostate compensate per il 30% ed erano state poste per il rimanente70% a carico di [OSCURATO:PERSONA] e a favore dell’unica convenutacostituita, [OSCURATO:SOCIETA]. (le altre parti convenute erano rimastecontumaci).Numero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026Domenico [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avanti alla Corted’Appello di L’Aquila, contestando sia la declaratoria di carenza digiurisdizione dell’AGO a favore del [OSCURATO:PERSONA], sia, comunque,l’imputazione a suo carico del 70% delle spese.La Corte d’Appello di L’Aquila aveva ritenuto infondato l’appellosia quanto al profilo della contestata individuazione dellagiurisdizione, sia quanto alle spese di lite: in relazione a quest’ultimapronuncia la Corte di merito aveva ritenuto corretta, ad opera delprimo Giudice, l’applicazione dell’art.92 c.p.c. in ragione dellaprevalente soccombenza dell’attore, la cui domanda era stata per laparte maggiore respinta per una ragione di carattere pregiudiziale; -l’attore appellante aveva causato in via prevalente gli oneri relativi algiudizio formulando pretese in gran parte infondate dato che lamaggior parte delle cartelle di pagamento contestate erano relative atributi; -le spese del giudizio d’appello erano state poste a carico diDomenico [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del principio della soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato suun unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso, mentre le altre partisono rimaste intimate.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizioneanticipata, opposta dal ricorrente che ha chiesto la decisione delricorso: è stata quindi fissata adunanza in camera di consiglio, primadella quale le parti costituite hanno depositato ulteriori memorieillustrative delle rispettive difese.Dopo lo svolgimento della camera di consiglio il Collegio è statoriconvocato per l’ulteriore discussione nella camera di consiglio del3.6.2026, all’esito della quale è stata assunta la seguente decisione.Numero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione di legge, ex art.360comma 1 n.3 c.p.c., in relazione agli art.91 e 92 c.p.c. -illogicità,contraddittorietà e carenza della motivazione. Violazione del principiodella soccombenza avuto riguardo al regolamento delle spese delgiudizio (violazione degli art.91 e 92 c.p.c.) .Secondo il ricorrente la Corte d’Appello di L’Aquila avrebbe malvalutato, confermando la decisione del Tribunale di Teramo, ilsecondo motivo di appello, con il quale era stata censurata lasentenza di primo grado per aver posto a suo carico le speseprocessuali sopportate dalla controparte, nella misura del 70%, sulpresupposto erroneo di una reciproca soccombenza che, in realtà,non ci sarebbe stata. [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva svolto alcuna domandariconvenzionale e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato comunquevittorioso, anche se solo parzialmente, rispetto all’azione diaccertamento negativa del credito proposta, che sarebbe stataun’azione unica volta a contestare l’esistenza di un creditocomplessivo -quello azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. mediante esecuzioneesattoriale nei confronti del ricorrente-, pur se derivante da unapluralità di cartelle di pagamento. In particolare, la Corte di meritonon avrebbe tenuto in alcuna considerazione la sentenza della Cortedi Cassazione a SU n.32061/2022, che esclude la possibilità di porrele spese processuali a carico della parte nel caso di accoglimentoparziale di un’unica domanda articolata in un unico capo.Il ricorso è infondato.Secondo le Sezioni Unite di questa Corte -sentenzan.32061/2022-, In tema di spese processuali, l'accoglimento inNumero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unicocapo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso diparziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, enon consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamentodelle spese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenzadegli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. .Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] ha proposto con unico attodi citazione in giudizio una domanda di accertamento negativo conarticolazione in più capi: [OSCURATO:SOCIETA]. è stata coinvolta ed èintervenuta in giudizio come ente di riscossione assieme ad unapluralità di soggetti (rimasti contumaci nelle fasi di merito e intimatiin questa sede) titolari dei diversi, autonomi, crediti oggetto delladomanda di accertamento negativo, portati da diverse, autonomecartelle di pagamento, di cui il ricorrente assumeva l’intervenutaestinzione per prescrizione.Rispetto alle numerose cartelle di pagamento contestate, unagran parte sono risultate relative a crediti tributari non vagliabili dalGiudice ordinario: le cartelle relative a sanzioni amministrative,effettivamente esaminate nei gradi di merito erano in numerocontenuto.La possibilità di configurare, nel caso di specie, una soccombenzaparziale a carico dell’attore, rilevante nell’ambito di una valutazione disoccombenza reciproca ai fini dell’applicazione degli art.91-92 c.p.c.,tenendo conto della pluralità ed autonomia delle ragioni di creditocontestate, pur tutte gestite da [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di riscossione,Numero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026non solo non è esclusa dalla pronuncia delle Sezioni Unite soprarichiamata ma rientra nei casi in cui detta pronuncia lo consente: inessa infatti all'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità didomande contrapposte è equiparata l’ipotesi di proposizione di unasola domanda articolata in una pluralità di capi, che è appunto quellasub iudice. L’accertamento richiesto non è qualificabile infatti comeunico ma è costituito da più capi autonomi quante sono le cartelle dipagamento contestate -cfr. la sentenza richiamata, in motivazione,ove circoscrive la fattispecie della soccombenza reciprocaall'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nelmedesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabileanche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, deiquali soltanto alcuni siano stati accolti, … -.Una volta identificata la domanda di accertamento negativo delcredito proposta da [OSCURATO:PERSONA], formulata in relazione adiverse cartelle di pagamento, come una domanda unica articolata inpiù capi, la valutazione dell’esistenza, in concreto, dei presupposti peruna pronuncia che valorizzi la situazione processuale in termini disoccombenza riguarda il merito e non è sindacabile in sede dilegittimità se non, nei limiti individuati dalla pronuncia delle SUn.8053/2014, sotto il profilo della motivazione: nel caso di specie lamotivazione della decisione in punto spese, sia quanto al motivo diappello respinto, sia quanto alla pronuncia del grado di impugnazione,è effettiva e non presenta incongruenze, essendo corredata inconcreto da un argomentare logico utile a far comprendere le ragionidella decisione, nel rispetto del minimo costituzionale richiestodall’art.111 Cost.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Numero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dellaparte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna DomenicoDi Marco al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida: in € 1.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di una somma ulteriore, pari ad€ 800,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 infavore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 15978/2024Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 18149/2026Data pubblicazione 05/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, tenutasi -dopo l’adunanza del 24 febbraio 2026-, aseguito di riconvocazione, il 3 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 18149/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris