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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31099/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12108/25 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre — con due distinti atti a firma, rispettivamente, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, la quale ha rimodulato in mitius la pena inflitta all'imputato per il reato di omicidio volontario, confermando la sentenza di primo grado quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione, tema devoluto con annullamento della prima sezione penale di questa Corte, adita dalla difesa del prevenuto a seguito di una prima sentenza di appello.

Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'assenza di motivazione da parte della sentenza di appello circa la deduzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, deduzione che sarebbe stata contenuta in una memoria difensiva — è del tutto generico in quanto non precisa quali sarebbero queste dichiarazioni e se e come esse incidano, in termini di decisività, sulla tenuta della sentenza impugnata.

Militano nel senso dell'inammissibilità della censura due principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il primo è quello secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542 - 01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739 - 01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Ry. 271600 - 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione della memoria nella sentenza di appello, ma che debba operare un apprezzamento in concreto.

Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dal Giudice di merito di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo della sentenza impugnata; dall'altro, deve soppesare la consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum.

Un corollario di queste affermazioni correlato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 — è che la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione del ricorrente, che — con specifico riferimento al vizio di motivazione — ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza.

Non basta, cioè, che nel ricorso ci si dolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato una memoria prodotta dinanzi a lui, ma occorre che detta omissione venga tradotta, nell'impostazione del ricorso, in specifiche doglianze che ne esaltino l'idoneità a mettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costrutto argonnentativo del Giudice di merito.

Ebbene, a questo riguardo il motivo di ricorso è del tutto generico.

La seconda ragione che induce a reputare inammissibile la doglianza per la sua genericità viene in rilievo riguardandola con censura di inutilizzabilità, giacché, a questo proposito, va ricordato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziarlo già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (in termini, Sez. 6 , n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254108). [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto rivolto alla sentenza di annullamento con rinvio emessa in precedenza dalla Suprema Corte di Cassazione e non avverso la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo del ricorso — che deduce vizio di motivazione — è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione — è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte territoriale è immune dalle, peraltro generiche, censure sviluppate nel ricorso quando, attraverso una prova logica, deduce dalla evidente pianificazione dell'agguato palesatasi anche all'imputato quando aveva ricevuto armi e passamontagna, la dimostrazione che egli avesse preso contezza di indicatori utili a comprendere che si trattasse di un'azione da altri premeditata.

A questo riguardo, la Corte di appello ha sviluppato l'indicazione ermeneutica della sentenza di annullamento con rinvio, che aveva indicato al Giudice del rinvio il principio cui aYtenersi, principio condensato nella massima secondo cui l'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 - 02; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383 - 01; Sez. 1, n, 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866 - 01).

Considerata l'irrilevanza, a smentire le conclusioni sopra prospettate, della memoria tempestivamente depositata dai difensori dell'imputato.

Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12108/25 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre — con due distinti atti a firma, rispettivamente, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, la quale ha rimodulato in mitius la pena inflitta all'imputato per il reato di omicidio volontario, confermando la sentenza di primo grado quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione, tema devoluto con annullamento della prima sezione penale di questa Corte, adita dalla difesa del prevenuto a seguito di una prima sentenza di appello. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'assenza di motivazione da parte della sentenza di appello circa la deduzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, deduzione che sarebbe stata contenuta in una memoria difensiva — è del tutto generico in quanto non precisa quali sarebbero queste dichiarazioni e se e come esse incidano, in termini di decisività, sulla tenuta della sentenza impugnata. Militano nel senso dell'inammissibilità della censura due principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte. Il primo è quello secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542 - 01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739 - 01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Ry. 271600 - 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione della memoria nella sentenza di appello, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dal Giudice di merito di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo della sentenza impugnata; dall'altro, deve soppesare la consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum. Un corollario di queste affermazioni correlato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 — è che la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione del ricorrente, che — con specifico riferimento al vizio di motivazione — ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza. Non basta, cioè, che nel ricorso ci si dolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato una memoria prodotta dinanzi a lui, ma occorre che detta omissione venga tradotta, nell'impostazione del ricorso, in specifiche doglianze che ne esaltino l'idoneità a mettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costrutto argonnentativo del Giudice di merito. Ebbene, a questo riguardo il motivo di ricorso è del tutto generico. La seconda ragione che induce a reputare inammissibile la doglianza per la sua genericità viene in rilievo riguardandola con censura di inutilizzabilità, giacché, a questo proposito, va ricordato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziarlo già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (in termini, Sez. 6 , n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254108). [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto rivolto alla sentenza di annullamento con rinvio emessa in precedenza dalla Suprema Corte di Cassazione e non avverso la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo del ricorso — che deduce vizio di motivazione — è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione — è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte territoriale è immune dalle, peraltro generiche, censure sviluppate nel ricorso quando, attraverso una prova logica, deduce dalla evidente pianificazione dell'agguato palesatasi anche all'imputato quando aveva ricevuto armi e passamontagna, la dimostrazione che egli avesse preso contezza di indicatori utili a comprendere che si trattasse di un'azione da altri premeditata. A questo riguardo, la Corte di appello ha sviluppato l'indicazione ermeneutica della sentenza di annullamento con rinvio, che aveva indicato al Giudice del rinvio il principio cui aYtenersi, principio condensato nella massima secondo cui l'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 - 02; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383 - 01; Sez. 1, n, 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866 - 01). Considerata l'irrilevanza, a smentire le conclusioni sopra prospettate, della memoria tempestivamente depositata dai difensori dell'imputato. Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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