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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21350/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 8 maggio 2022, con la quale la Corte di appello di Milano ha rideterminato in mitius la pena irrogata al medesimo imputato e ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale di Milano che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta - è manifestamente infondato, in quanto, oltre che patentemente generico e versato in fatto, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già disattese dal Giudice del gravame e, pertanto, non specifici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); invero, la sentenza impugnata ha correttamente motivato le ragioni sulla base delle quali la Corte ha ritenuto sussistente i fatti in contestazione, argomentando anche sull'esclusione della derubricazione nel reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.; inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio pure oggetto di censura, parimenti generica, il Giudice distrettuale ha indicato gli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. a sostegno della conferma della statuizione di primo grado in ordine alla pena base e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche - in particolare, facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato che determinano un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato -, così dando compiutamente conto degli elementi sulla scorta dei quali ha esercitato il potere discrezionale ad esso riservato, sottratto dunque al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 8 maggio 2022, con la quale la Corte di appello di Milano ha rideterminato in mitius la pena irrogata al medesimo imputato e ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale di Milano che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta - è manifestamente infondato, in quanto, oltre che patentemente generico e versato in fatto, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già disattese dal Giudice del gravame e, pertanto, non specifici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); invero, la sentenza impugnata ha correttamente motivato le ragioni sulla base delle quali la Corte ha ritenuto sussistente i fatti in contestazione, argomentando anche sull'esclusione della derubricazione nel reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.; inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio pure oggetto di censura, parimenti generica, il Giudice distrettuale ha indicato gli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. a sostegno della conferma della statuizione di primo grado in ordine alla pena base e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche - in particolare, facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato che determinano un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato -, così dando compiutamente conto degli elementi sulla scorta dei quali ha esercitato il potere discrezionale ad esso riservato, sottratto dunque al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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