CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 01137/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27914/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1094/2021 depositata il 27/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1)Il Tribunale di Livorno, a seguito di azione da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl e dei sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevata l’assenza di documentazione e ritenuto che fosse onere della Banca provare la pattuizione delle condizioni economiche approvate, ha dichiarato la nullità delle clausole contenute nei contratti di conto corrente n. 21289 e n. 23977, relative a interessi ultralegali e altre commissioni, ha accertato l’illegittimo addebito di somme per interessi non dovuti per €. 130.810,92, ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo essere emersa dagli estratti conto l’esistenza di un fido di fatto, e ha condannato la Banca alla rideterminazione del saldo con espunzione degli addebiti illegittimi. Proposto appello da parte del [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’Appello di Firenze lo ha respinto, rilevando che va ritenuto assolto l’onere del correntista anche se non sono stati prodotti tutti gli e/c, quando è comunque possibile, come in questo caso, la costruzione contabile del conto, e che invece la Banca, a fronte dell’istanza ex art. 119 TUB, avrebbe dovuto consegnare la documentazione richiesta. La Corte ha anche ritenuto sussistere la prova documentale (attraverso gli e/c) dell’esistenza di un fido e che, comunque, avendo gli attori rinunciato alla domanda di ripetizione di indebito, l’eccezione di prescrizione rimaneva priva di rilievo. Ha anche ritenuto corretto l’inserimento, da parte del CTU, della cms nella formula di calcolo degli interessi. 2) Con ricorso notificato il 29/10/2021il [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, proponendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non si costituisce. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione (Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova – Art. 360 n. 3 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene che grava sul correntista l’onere di produrre l’intera serie degli estratti conto e sottolinea che la controparte non ha neppure prodotto i contratti di conto corrente, affermando che non può imputarsi ad essa la mancata fornitura della documentazione richiesta ex art. 119 TUB, essendo trascorso il termine decennale di conservazione degli atti. Contesta, inoltre, che il CTU non abba proceduto ad effettuare il riconteggio partendo dal primo saldo a debito. Ed afferma anche che la controparte non ha mai contestato gli estratti conto regolarmente trasmessi dalla Banca. Il motivo è infondato. 1.1) Per quanto riguarda la produzione degli e/c ai fini dell’accertamento del rapporto di dare/avere tra le parti, si osserva che è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. civ., sez. I, 29/05/2024, n. 14993: “nel diritto bancario, il giudice può ricostruire i saldi contabili mancanti tramite prove idonee e complete in caso di estratti conto incompleti, per validare il saldo iniziale del periodo oggetto della produzione extrattiva. Inoltre, la presentazione dell'estratto conto, sintesi delle transazioni del conto corrente, costituisce una prova del saldo, supportata dalle risposte della controparte e altre prove legali; se le informazioni sono disponibili in altri documenti come i riassunti scalari, la ricostruzione del consulente tecnico giustificata dal giudice è decisiva per il richiedente correntista”; Cass. civ., sez. I, 25/07/2023, n. 22290: “In tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti”). 1.2)Per quanto riguarda la mancata produzione dei contratti di c/c, si osserva che è vero che questa Corte afferma che, per far valere la nullità delle clausole contrattuali, vanno prodotti i contratti e che si tratta di onere probatorio incombente sul correntista. In particolare, secondo Cass. civ., sez. VI, 09/03/2021, n.6480: “ Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole”; Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, n.26867: “Se è il cliente ad agire in giudizio, è su di lui che grava l'onere di dar prova del contratto di conto corrente da cui si origina il saldo. Vale, al riguardo, la regola generale per cui in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare la mancanza di una causa che giustifichi lo stesso indebito(Cass. 27 novembre 2018, n. 30713) ”. Tuttavia, nel presente caso, dalle difese delle parti e dalle conclusioni dell’originario atto di citazione emerge che il cliente aveva chiesto ex art. 119 TUB la consegna dei contratti e degli e/c; la Banca (come dalla stessa riferito nelle sue difese) ha rifiutato la consegna opponendo il limite temporale dei dieci anni; il cliente ha ripetuto l’istanza ex art. 210 nell’ambito processuale; la Banca non ha prodotto in giudizio detta documentazione (senza neppure provare l’avvenuta originaria consegna dei contratti). Pertanto, la mancata produzione in giudizio dei contratti è da addebitare alla Banca, considerato che, ai sensi di Cass. civ., sez. 1, 5/1/2026 n. 251, la consegna di copia del contratto corrisponde ad un diritto di credito del cliente e che ai contratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica il disposto dell’art.119 TUB, comma 4. 1.3) Per quanto riguarda la contestazione circa la valutazione delle risultanze della CTU, si tratta di valutazione di merito insindacabile in questa sede. Ed è infondata la censura circa la mancata contestazione degli e/c via via inviati al correntista, dal momento che la mancata impugnazione entro il termine di cui all'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non preclude la contestazione della validità del contratto da cui derivano. 2) Secondo motivo di impugnazione ( Violazione e falsa applicazione dell’art. 2496 c.c. in materia di prescrizione e dell’art. 2967 in materia di onere della prova –Art. 360 n. 3 c.p.c.). La ricorrente ribadisce l’eccezione di prescrizione e il fatto che l’onere della prova circa la natura ripristinatoria delle rimesse incombe sul cliente e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto provata la sussistenza dell’affidamento. Sostiene inoltre che erroneamente è stato ritenuto che la rinuncia alla domanda di ripetizione in primo grado abbia determinato l’irrilevanza della questione della prescrizione. Il motivo è inammissibile. 2.1) In primo luogo si osserva che, anche se la statuizione del Tribunale, secondo cui la rinuncia degli attori alla domanda di condanna (restando solo quella di accertamento negativo del debito) rende irrilevante l’eccezione di prescrizione, potrebbe in astratto non essere condivisa, tuttavia essa resiste alle censure e costituisce sufficiente motivo portante della decisione la ratio decidendi in termini di irrilevanza dell’eccezione di prescrizione, perché la Corte afferma che la valutazione di irrilevanza è stata già svolta dal tribunale (senza che la ricorrente abbia impugnato tale accertamento) e la ricorrente, in violazione dell’art. 366 n.6 cpc, non ha specificatamente indicato di avere proposto un motivo di appello circa la valutazione compiuta dal tribunale, in modo da escludere la ipotizzabilità della formazione di un giudicato interno. 2.2) In ogni caso, quanto alla questione dell’affidamento, va rammentato che in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del librofidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (Cass. civ., sez. I, 24/01/2024, n. 2338: “La rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione si estende anche ai contratti bancari. Questo significa che, anche se il contratto non è stato stipulato in forma scritta, la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto mira a tutelare interessi e valori fondamentali che vanno oltre quelli del singolo individuo, come il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza tra le parti. Tuttavia, la rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione ha come limite il rispetto dell'interesse del contraente debole, evitando che la controparte possa sollecitare i poteri officiosi del giudice per un proprio interesse”; Cass. civ., sez. I, 24/04/2024, n. 11016: “la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia”). 3) Terzo motivo di impugnazione (Violazione e falsa applicazione di legge in materia di commissione di massimo scoperto, anatocismo e interessi usurari e dell’art. 2967 in materia di onere della prova –Art. 360 n. 3 c.p.c.). La ricorrente contesta gli accertamenti e valutazioni del CTU circa la commissione di massimo scoperto e gli interessi usurari, sostiene che la Corte ha recepito senza motivazione il calcolo operato dal CTU e ha reputato illegittima l’applicazione della CMS anche ante 2009; afferma che il tasso di interesse ultralegale è stato pattuito e che l’anatocismo applicato è legittimo essendo stata data attuazione alla delibera CICR, sia per il contratto stipulato nel 2001 che per quello stipulato nel 1997. Il motivo è inammissibile. 3.1)Si osserva, quanto al tema della motivazione, che la CTU è stata recepita con sufficiente argomentazione senza che nel motivo di censura si opponga la mancata risposta ad una consulenza di parte, per cui la censura resta priva di specificità. Quanto alla CMS ante 2009, la censura risulta generica, mancando la verifica dell’eventuale legittimità della CMS in base al criterio precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ., sez. un.,20/06/2018, n. 16303:”In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” Per quanto riguarda il tasso ultralegale, affermare che vi fosse previsione scritta dello stesso costituisce mera confutazione del giudizio di fatto, che è invece nel senso della mancanza di prova di tale patto. Riguardo all’anatocismo, è richiesto lo specifico patto scritto, non essendo sufficiente la mera ottemperanza alla delibera CICR (così da ultimo Cass. civ., sez. I, 14/10/2025, n. 27460: “Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 25, comma 2, d.lg. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza -per effetto della nullità che affligge le stesse - né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, delibera CICR, occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 3, delibera CICR, non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa”), e nel motivo non si specifica se nel contratto del 2001 (unico contratto stipulato dopo la delibera) vi fosse espressa clausola anatocistica. 4) Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in €. 5.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterior