CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 agosto 2025
Cassazione n. 23339/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –avverso la sentenza n. 719/2019 della CORTE D'APPELLO diTORINO depositata il 04/10/2019 R.G.N. 38/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 15198/2020Numero sezionale 1565/2025RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 23339/2025Data pubblicazione 15/08/20251.La Corte d’appello di Torino, in accoglimento del gravameproposto da INPS, ha riformato la sentenza di primo grado cheaveva riconosciuto il diritto di G.S. a conseguire, qualeorfana maggiorenne, la pensione di reversibilità del propriogenitore deceduto il 29/02/2016 già titolare di pensione divecchiaia, a cui carico viveva essendo inabile al 100% e nonessendo ritenuto ostativo il suo impegno in un’attività lavorativadi carattere terapeutico svolta prima, durante e dopo il decessodel genitore.La Corte territoriale, tenuto conto delle ragioni del diniego delladomanda in sede amministrativa non rispondendo l’attivitàsvolta dalla richiedente ai requisiti di cui all’art. 46 d.l.n.248/2007 conv. in L. n. 31/2008, pur rilevando la condizionedi invalidità con totale e permanente attività lavorativacertificata dall’ASL e la convivenza con il padre e la nonautosufficienza della richiedente percettrice di un redditoinferiore alla soglia di cui all’art 14-septies L. n.33/1980, harilevato che la cooperativa presso la quale G.S. avevasvolto attività come socio lavoratore per dieci ore settimanali edinquadramento di operaio di secondo livello CCNL Multiservizinon rientrava tra le categorie dei datori di lavoro previsti dalcitato art. 46, non trattandosi di una cooperativa sociale, néessendo stata la richiedente assunta con le modalità e formecontrattuali previste dalla legge, ossia con contratto diformazione e lavoro o apprendistato.La Corte non ha, quindi, condiviso l’interpretazione più ampiaresa dal Tribunale circa una lettura costituzionalmente orientatadel dettato legislativo in ragione di una durata della prestazioneOscuramento disposto Numero registro generale 15198/2020Numero sezionale 1565/2025inferiore alle 25 ore settimanali, per un limitato periodo dNui mpeoroc dhi rai ccolta generale 23339/2025Data pubblicazione 15/08/2025mesi di attività, con percezione di un esiguo reddito di euro200,00 mensili, la cui valenza terapeutica era stata attestata daun medico del [OSCURATO:PERSONA] pubblico che aveva riconosciutola finalità di promozione delle residue capacità lavorativepersonali, la socializzazione gratificante per l’interessata, confunzione di stimolo e crescita personale. La Corte territorialeaveva, invece, escluso un’interpretazione disapplicativa delnucleo normativo richiedente elementi descrittivi tipici perdefinire un’attività connotata da finalità terapeutica.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione G.S.affidandosi a due motivi di ricorso, a cui INPS resiste concontroricorso.3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, subart. 2, della Legge n.218/1952, così come sostituito dall’art. 22della Legge n.903/1965, dell’art. 8 della Legge n.222/1984,dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c., per avere la Cortedistrettuale negato il diritto della ricorrente ad ottenere lapensione ai superstiti sebbene possedesse i requisiti di legge. Inapplicazione della normativa citata si considerano a caricodell’assicurato i figli maggiorenni per i quali questi, prima deldecesso, provvedeva al loro sostentamento in manieracontinuativa, e si considerano inabili le persone che si trovinonell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasiOscuramento disposto Numero registro generale 15198/2020Numero sezionale 1565/2025operato secondo un criterio concreto, avuto riguardo al pNousmseirob dili era ccolta generale 23339/2025Data pubblicazione 15/08/2025impiego di eventuali energie lavorative residue, sicché il dirittoad ottenere la prestazione si riconduce all’impossibilità disvolgere qualsiasi proficua attività lavorativa; la Corte avrebbeerrato nel porre attenzione alla compatibilità dell’attività svoltadalla ricorrente con quella prevista dall’art. 46 d.l.n.248/2007,piuttosto che accertare se il reddito percepito escludesse omeno il suo stato di bisogno, condizione necessaria perescludere sia l’inabilità che la vivenza a carico, e d’altronde losvolgimento di un’attività lavorativa non conforme a quellaprevista dall’art. 46, co. 1-bis, d.l. n. 248/2007 non osta di persé alla liquidazione della prestazione se non sia sufficiente agarantire almeno il soddisfacimento delle elementari esigenze divita. Nel caso di specie, lo svolgimento di un’attività lavorativacon un reddito di euro 1.278,00 annui non faceva venir meno lostato di bisogno. La Corte non avrebbe dovuto, cioè,concentrare la propria attenzione solo sull’art. 46 ma avrebbedovuto tener conto dell’intera normativa che disciplina lapensione ai superstiti.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 46d.l. n. 248/2007 nella sua interpretazione costituzionalmenteorientata; un’interpretazione meramente letterale rischierebbedi porre la disciplina in esame in contrasto con l’orientamentocostituzionale che, ad esempio per il figlio maggiorennestudente, aveva ritenuto di escludere la perdita dellareversibilità in caso di esigua remunerazione di un’attivitàlavorativa; un’interpretazione meramente letterale sarebbe“antistorica” e non coerente con l’intero sistema normativo,laddove una prestazione precaria e saltuaria con reddito minimoOscuramento disposto Numero registro generale 15198/2020Numero sezionale 1565/2025non fa perdere all’orfano studente la reversibilità finaliNzuzmaetroa d i ara ccolta generale 23339/2025Data pubblicazione 15/08/2025garantire la continuità del sostentamento.Nel controricorso l’INPS osserva che la normativa vigente di cuiall’art. 46, di cui non è consentita la disapplicazione, costituisceuna deroga al principio per il quale spetti la pensione direversibilità al figlio maggiorenne inabile oggettivamenteimpossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causadella propria infermità.2. Il ricorso è infondato.3. I due motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente per evidente connessione delle disposizioninormative asseritamente violate.4. La disciplina della pensione di reversibilità dettata dall’art. 13del r.d.l. n.636/1939 come modificato dall’art. 22 della L.903/1965, prevede al primo comma che nel caso di morte delpensionato spetti, al coniuge e ai figli superstiti che al momentodel decesso del congiunto non abbiano superato l’età di 18 annied ai figli di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitoreal momento del decesso, una pensione nella misura percentualestabilita dal comma successivo, secondo aliquote gradate inragione del rapporto di coniugio e filiazione, e dellacompresenza e numero dei superstiti.4.1 - La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che incaso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto allapensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciutoinabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decessodi questi. Il requisito della "vivenza a carico", se non si identificaindissolubilmente con lo stato di convivenza né con unaOscuramento disposto Numero registro generale 15198/2020Numero sezionale 1565/2025situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto Ninumaebroi ldei r,a ccolta generale 23339/2025Data pubblicazione 15/08/2025va comunque considerato con particolare rigore, essendonecessario dimostrare che il genitore provvedeva, in viacontinuativa e in misura quanto meno prevalente, almantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. n.9237/2018). Insostanza si tratta di requisito che, sebbene non richieda ladimostrazione della convivenza desumibile dalla comuneresidenza al momento del decesso, né della soggezionefinanziaria del figlio maggiorenne ed inabile al genitorepensionato, pretende tuttavia che si accerti in fatto unmantenimento continuativo e prevalente.4.3 - La disciplina dell’art. 22, sopra citata, trova una sua deroganella particolare disposizione di cui all’art. 46 del d.l.n.248/2007, che, in tema di disposizioni in favore di inabili, haaggiunto all’art. 8 della L. n.222/1984 il seguente comma 1-bis:”L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciutiinabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario nonsuperiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative socialidi cui alla legge 8/11/1991 n.381, o presso datori di lavoro cheassumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazionelavorativa, di cui all’art. 11 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.68, concontratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistatoo con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati dilunga durata, non preclude il conseguimento delle prestazioni dicui al citato art. 22, comma 1, della legge 21/7/1965 n.903”.4.4 - La disposizione normativa qui richiamata mira a coniugaregli obiettivi di solidarietà sociale e le finalità assistenziali chepresidiano l’istituto della reversibilità con la finalità di nondesocializzare gli inabili attraverso forme di inserimento inambiti lavorativi idonei a sviluppare la personalità in modoOscuramento disposto Numero registro generale 15198/2020Numero sezionale 1565/2025adeguato alle proprie condizioni socio-sanitarie. In questNau moetrto idci ara ccolta generale 23339/2025Data pubblicazione 15/08/2025la disciplina del comma 1-bis dell’art. 46 non può che essereletta secondo un’interpretazione rigorosa, vuoi per la peculiaritàdel beneficio riconosciuto in costanza di prestazionipensionistiche ai superstiti, vuoi per la specificità dell’ambitoorganizzativo presso cui tali attività con finalità terapeuticavengano svolte, escludendone lo scopo di profitto insito nellefinalizzate alla realizzazione di servizi alla persona oall’inserimento di lavorativo di soggetti svantaggiati.4.5 - Va poi evidenziato che la normativa in esame introducelimiti orari e modalità assunzionali anch’essi orientati alsoddisfacimento dell’interesse dell’inabile chiamato a svolgereun’attività con finalità terapeutica accertata, come prevede ilsuccessivo comma 1-quater, dall’ente erogatore della pensioneai superstiti.5. L’accertamento emerso nel corso del giudizio di merito haescluso che l’attività lavorativa svolta dall’appellata, in questasede ricorrente, rientri nello schema normativo delineatodall’art. 46 citato: per la natura della cooperativa datrice, nonrientrante nella categoria delle cooperative sociali; per lemodalità di assunzione, non avvenuta nelle forme dei contrattidi formazione e lavoro o con contratti di apprendistato o con leagevolazione previste per l’assunzione di disoccupati di lungadurata; e per la fonte di accertamento della finalità terapeuticadell’attività svolta, proveniente da un medico del ServizioSanitario pubblico e non dall’ente erogatore della pensione aisuperstiti.Oscuramento disposto Numero registro generale 15198/2020Numero sezionale 1565/20256. La ricorrente non specifica le ragioni per le quali la proNnumuenro cdii ara ccolta generale 23339/2025Data pubblicazione 15/08/2025impugnata abbia errato nel non discostarsi dai requisiti oggettiviprevisti dall’art. 46 d.l. n. 247/2008, tipizzati per fontenormativa e rispondenti a forme e modalità coerenti con gliobiettivi previsti dalla citata normativa.6.1 - Non è poi riscontrato quanto assunto nel primo motivo diricorso circa la preminente attenzione che avrebbe rivolto laCorte territoriale nell’accertamento della compatibilitàdell’attività lavorativa svolta dalla ricorrente con quanto previstodall’art. 46, in luogo della verifica che attraverso il redditopercepito sia o meno rimasto escluso lo stato di bisogno delrichiedente. È la stessa disposizione normativa che prevede lanon preclusione del conseguimento delle prestazioni dell’art. 22L. n. 903/1965 nel caso di attività svolte con le finalità e lemodalità previste dal comma 1-bis, pertanto, nel caso contrarioin cui non ricorrano le predette caratteristiche resta invecepreclusa la prestazione ai superstiti ex art.22.6.2 - Va anche precisato che l’impugnata sentenza aveva inveceritenuto pacificamente accertato il dato della invalidità civile al100%, con totale e permanente inabilità lavorativa dellarichiedente, e la sua vivenza a carico al momento del decessodel genitore, essendo all’epoca non autosufficiente.7. I motivi di ricorso non offrono specifici e puntuali argomentiidonei a sostenere l’eventuale compatibilità delle prestazionisvolte dopo il decesso del genitore con la prestazionepensionistica al figlio superstite a fronte di uno svolgimento diun’attività lavorativa che, come asserito in sentenza,“oggettivamente si pone in contrapposizione con l’accertatasituazione di invalidità al 100%”, con la precisazione che essaOscuramento disposto Numero registro generale 15198/2020Numero sezionale 1565/2025non è ostativa al conseguimento delle prestazioni ai suNpumeerrso tdii trai ccolta generale 23339/2025Data pubblicazione 15/08/2025qualora detta attività sia svolta con finalità terapeutiche: lamancata integrazione dei requisiti secondo definizione edisciplina dell’art. 46 rende, per contro, lo svolgimentodell’attività lavorativa ostativo al conseguimento della invocataprestazione.8. Non è in questa sede, poi, verificabile, trattandosi diaccertamento di merito non sindacabile, la valenza terapeuticadell’impegno lavorativo richiesto e svolto con la patologia cheaveva determinato l’invalidità al 100%, rendendo la personatotalmente e permanentemente inabile al lavoro; né èverificabile in sede di legittimità la compatibilità economica delcompenso percepito con il trattamento pensionistico in oggetto.Sul punto si rammenti che è onere della parte fornire ladimostrazione del mancato raggiungimento della sogliareddituale minima per il soddisfacimento delle proprie esigenzedi vita, sì da integrare la sussistenza dello stato di bisogno fra irequisiti di ammissione al trattamento pensionistico direversibilità (sull’onere probatorio a carico del richiedente, cfr.tra le altre, Cass. n.8023/2016 e Cass. ord. n.11190/2025).9. Sul piano del requisito dell’inabilità richiesto ai fini delriconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figlisuperstiti del pensionato, pur volendo seguire un criterioconcreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delleeventuali energie lavorative residue in relazione al tipo diinfermità ed alle generali attitudini del soggetto, questa Corteha anche affermato che nel caso del mancato raggiungimentodi una riduzione del 100% della astratta capacità di lavoro siaverificabile la permanenza della capacità del soggetto disvolgere attività idonee nel quadro dell’art. 36 Cost. e tali daOscuramento disposto Numero registro generale 15198/2020Numero sezionale 1565/2025procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfNru.m eoror ddi r.a ccolta generale 23339/2025Data pubblicazione 15/08/2025n.19530/2024 e n.28614/2020); nel caso di specie la condizionetotalmente invalidante del 100% impedirebbe anche la verificadi un concreto e possibile impiego di energie lavorative residue,compatibile soltanto, si ripete, nel caso in cui ricorrano, invece,i requisiti di cui all’art. 46 d.l. n.248/2007. Ed infatti, comeosservato in ord. n. 8678/2018, l’art. 8 della L. n. 222/1984riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della L. n. 903/1965 “alcriterio oggettivo della assoluta e permanente impossibilità disvolgere qualsiasi attività lavorativa, nel senso che questa deveessere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero daldifetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso dimancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibileimpiego delle eventuali energie lavorative residue in relazioneal tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto”.10. La sentenza, nel rigettare l’originaria domanda si è attenutaai citati principi. Il ricorso va, quindi, respinto non sussistendole denunciate violazioni.11. Alla soccombenza non fa seguito la condanna alle spesetenuto conto della dichiarazione di cui all’art.152 disp. att. c.p.c.12. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del d.lgs. n. 196/2003, inpresenza di dati sensibili a tutela della dignità dell’interessata edella riservatezza sulle condizioni di salute, si dispone, in casodi riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza,l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativodella parte ricorrente. P.Q.MOscu ramento disposto Numero registro generale 15198/2020La Corte rigetta il ricorso. Numero sezionale 1565/2025Numero di raccolta generale 23339/2025Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daData pubblicazione 15/08/2025parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, incaso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2025La PresidenteRossana Mancino