CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11802/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23544/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E.P.A.S.S.S. – Ente provinciale ACLI Se r vizi Sociali e Sanitari ONLUS, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 710/2022 del la CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 12 maggio 2022, notificata il giorno 8 luglio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delgiorno 11 marzo 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . Rilevato che: 1. in data 17 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] , proprietaria dell’immobile ubicatoin Bari, alla V ia Tanzi n. 43, concesso in locazione all’associazione ACLI della Provincia di B ari , cui era succeduta la Fondazione E.P.A.S.S.S., intimò alla conduttrice sfratto per morosità , deducendo il mancato pagamento delle mensilità da gennaio ad aprile 2018 per un totale di Euro 4 . 972,72 (da calcolarsi sull’importo rivalutato del canone mensile di Euro 1 . 244,93 ) e degli oneri condominiali dal 2016 sino alla data dell’intimazione, pari a d Euro 2.882,87, già anticipati al condominiodalla proprietaria; la Fondazione E.P.A.S.S.S., costituitasi in giudizio , si oppose alla convalida; disposto il mutamento del rito e assegnato alle parti termine per l’integrazione degli atti fino al 20 febbraio 2019, con la memoria integrativa [OSCURATO:PERSONA] chiese che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di locazione in applicazione della clausola risolutiva espressa ad esso apposta, ex art.1456 cod. civ. , ovvero, in via subordinata, per grave inadempimentodella conduttrice, ex art. 1453 cod. civ.; la domanda fu parzialmente accolta dal Tribunale, che dichiarò la risoluzione del contratto e condannò la Fondazione EPASSS al rilascio dell’immobile,ma – rilevato l’avvenuto pagamento dei canoni arretrati (sia pure con consistente ritardo, in data 23 maggio 2018, dopo la notifica dell’atto di intimazionedi sfratto) – limitò l ’ulteriore statuizione di condanna al pagamento dei soli oneri condominiali, peraltro nella misura (maggiore di quella indicata nell’atto di intimazione) di Euro 7.905,32;2. la Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Fondazione E.P.A.S.S.S. , ha confermato la statuizione di risoluzione per inadempimento e l’ordine di rilascio; invece, ha ridotto l’ ammontare degli oneri condominiali dovuti , oggetto dell’ulteriore statuizione di condanna , a ll’importo di Euro 2.387,76, sul rilievo chela somma richiesta con l’atto di intimazione (Euro 2.882,87) era stata pagata, sia pure in ritardo, con mandato del 2 agosto 2018, e chela maggior somma riconosciuta dal primo giudice contemplava non solo gli ulteriori oneri anti ci pati dall ’ attrice sino al gennaio 2019 (epoca dell’introduzione del processo contenzioso con rito lavoristico), ammissibilmenteinvoc ati con la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. (e quantificabili, appunto, nella somma di Euro 2.387,76), ma anche gli oneri anticipati nel periodo successivo , sino al dicembre 2020, richiesti dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza di discussione, con istanza da reputarsi inammissibile per inapplicabilità, agli oneri condominiali, del disposto di cui all’art. 664 , p rimo comma , cod. proc. civ., riguardante i soli canoni; 3. propone ricorso per cassazione la Fondazione E.P.A.S.S.S. , sulla base di tremotivi; risponde [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la trattazione del ricorso, già fissata per l’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 (in vista della quale entrambe le parti avevano depositato memoria) è stata, previo rinvio a nuovo ruolo, effettuata all’odierna adunanza, in vista della quale la controricorrente ha depositato una ulteriore breve memoria,richiamando il contenuto della precedente; il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Considerato che:1.con il primo motivo viene denunciata “ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c. error in procedendo in relazione agli artt. 111 Cost., 416 c.p.c., 426 c.p.c. e 447bis co. 4 c.p.c.”; la ricorrente lamenta che il giudice di primo grado, disposto il mutamentodi rito, ai sensi dell’art. 426 cod. proc. civ., indebitamente avrebbeconcesso alle parti un unico termine perentorio per integrare gli atti; osserva che la locatrice, con la memoria integrativa, aveva dichiaratoper la prima volta di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di locazione; sostiene che dinanzi alla possibilità (nellaspecie effettivamente verificatasi ) che la controparte modificasse ladomanda originaria , essa avrebbe dovuto essere messa in condizione di prendere posizione sui fatti nuovi da quella eventualmente dedotti , nonché di proporre eccezioni e d omande riconvenzionali, in conformità al disposto di cui all’art. 416 cod. proc. civ.; il giudice avrebbe quindi dovuto conce de re un doppio termine , mentre la concessione di un termine unico perentorio si sarebbe tradotta nella violazione del suo diritto di difesa e al contraddittorio , con conseguentenullità della sentenza; 1.1.il motivo è inammissibile per novità della censura; la ricorrente no n deduce che aveva proposto la doglianza tra i motivi d’appello(con cui era stata impugnata, tra l’altro, la statuizione sulla domanda di risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ., reputata nuova, ma non il presunto error in procedendodi concessione di un termine unico anziché doppio, ex art. 426 cod. proc. civ.),né ciò risulta dallasentenza impugnata; deve dunque rilevarsi, in conformità a quanto dedotto dalla controricorrente, che , prospettandosi con la predetta doglianza una nullità della sentenzadi primo grado, la stessa avrebbedovuto essere denunciata con i relativi motivi di impugnazione (arg. ex art. 161 cod. proc. civ.), mentre è inammissibile la sollevazionedella questione per la prima volta in sede di legittimità; 1.2. ove la riferita assorbente ragione di inammissibilità non ne precludesse l’esame nel merito, il primo motivo sarebbe anche infondato, non essendo in alcun modo dovuta la concessione di un doppio termine, e dovendo l’eventuale replica svolgersi secondo la modalità e la scansione dell’art. 420 cod. proc. civ.; 2.con il secondo motivo viene denunciata “Nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme processuali sulle prove, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost. e 437, 2° co., c.p.c.”; la sentenzad’appello è censurata per avere confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che l’ammontare del canone mensile fosse pari all’importorivalutato di Euro 1.244,93(come preteso dalla locatrice con l’atto di intimazione) , anziché al minor importo non rivalutato di Euro 948,35 (come sostenuto dalla conduttrice sull’assunto che le maggiorazioni in base agli aggiornamenti ISTAT non le erano mai state richieste, secondo le modalitàpattuite), traendo argomento da un a sentenza del Tribunale di B ari , emessa tra le medesime parti e non più soggetta ad impugnazione,che, nel decidere l’opposizione ad u n decreto ingiuntivo ottenuto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell a F ondazione per il pagamento di mensilità non versate, aveva « ritenuto coperta da giudicato la questionesulla misura del canone » (pag.5 della decisione impugnata); la ricorrente – premesso che tale sentenza era stata prodotta in giudizio unitamente alle note conclusive, al termine del processo d’appello e senza che il deposito fosse stato autorizzato ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. – reputa che tale produzione fosse tardiva e lesiva del contraddittorioe che, conseguentemente , da essa non potesse trarsi la provadella fondatezza della pretesa della locatrice al canone rivalutato nella misura richiesta; 2.1.anche questo motivo è inammissibile, poiché non si confronta debitamentecon la ratio della statuizione impugnata ; la Corte d’appello ha ritenuto provat a la controversa circostanza che la locatrice avesse richiesto gli aggiornamenti I STAT alla conduttrice,in ragione della « mancata opposizione » di quest’ultima ai «decreti ingiuntiviper il pagamento dei canoni nella misura richiesta » ottenutinei suoi confronti dalla prima , ciò che implicava che « su tale importo del canone nella misura mensile di Euro 1.244,93 si fosse formato il giudicato », e senza che assumesse rilievo la contestazione circa la mancata notifica dei predetti provvedimenti monitori, la quale, anzi, specie con riferimentoa quello, tra essi , dichiarato esecutivo pe r mancanzadi opposizione e munito della relativa formula, si palesava addirittura «inammissibile in questa sede» (pag.5 della sentenza impugnata); ilrichiamo alla sentenza del Tribunale di Bari che, in relazione ad altro decreto ingiuntivo invece opposto , aveva ritenuto coperta da giudicato la questionesulla misura del canone, è stato effettuato dalla Corte di merito ad abundantiame si pone dunque al di fuori della ratio della statuizione emessa sul punto, sicché il motivo in esame è inammissibile; 3. c on il terzo motivo viene denunciata “ Violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3), c.p.c. in relazione al combinato disposto degli artt. 658 c.p.c., 426 c.p.c. ed artt. 1453 c.c. e 1456 c.c.”; viene censurata la statuizione con cui è stata confermata la decisione di primo grado relativa alla risoluzione del contratto di locazione,con conseguente condanna della conduttrice a rilasciare alla locatricel’immobile detenuto; la ricorrentemuove dal presupposto che la Corte di merito avrebbe statuito, accogliendole, sia sulla domanda costitutiva originaria , già propostacon l’intimazione di fratto, avente ad oggetto la risoluzione del contratto per graveinadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., sia sulla domanda dichiarativa proposta dalla locatrice solo con la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. ( depositata in seguito all’illegittima concessione di un unico termine perentorio ), avente ad oggetto la risoluzione del contra t to per l’operatività della clausolarisolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cod . civ.; ciò posto, la ricorrente sostiene che entrambe le sta t u i zioni siano viziate: quella sulla domanda ex art. 1456 cod. civ., per essere stata indebitamenteemessa su una domanda nuova, avente petitume causa petendi diversi da quella originaria, che non avrebbe potuto essere propostacon la memoria ex art. 426 cod. proc. civ., deputata alla mera integrazione degli atti introduttivi; quellasulla domanda ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., per essere stato ritenuto s ussistente il grave inadempimento, non ostante il riconoscimentodella circostanza che la debitrice aveva purgato la morosità p agando tutte le mensilità – diversamente da quanto reputato dal primo giudice – p rima dell a notifica dell’atto di intimazione di sfratto, atteso che il debito aveva natura di obbligazione quérable(come tale da eseguirsi al domicilio del debitore) e considerato che il mandato di pagamentoera stato emesso il 15 maggio 2018 mentre la notifica dell’intimazione si era per essa perfezionatail 22 maggio successivo; 3.1.anche il terzo motivo è inammissibile; la Corte territoriale, pur ritenendo infondato il motivo di gravame con cui era stata dedotta l’inoperatività della clausola risolutiva espressa per avere la locatrice dichiarato di volersene avvalere solo con la memoria ex art. 426 cod. proc. civ. (pag. 7 della sentenza impugnata) –e pur affermando che avrebbe dovuto « essere valutata la sussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto di locazione, di diritto ex art. 1456 c.c. » (pag. 4), tuttavia non ha pronunciato la risoluzione del detto contra t to per l’operatività della clausola risolutiva espressa , ma ne ha pronunciato la risoluzione per grave inadempimentodella conduttrice, ex art. 1453 cod. civ.; nel formulare i l giudizio di gravità dell’ inadempimento , per un verso, ha reputato irrilevante «la asserita circostanzache la conduttrice avrebbe pagato icanoni relativi alle mensilità in contestazione qualche giorno prima della notificazione dell’atto di intimazione … a fronte del notevole ritardo nel pagamento delle suddette mensilità che supererebbei dieci giorni dalla scadenza »; per altro verso, ha desunto la gravità del contegno inadempiente della debitrice– avuto riguardo all’interesse della creditrice (arg. ex art. 1455 cod. civ. ) – proprio dall’avvenutapattuizione, tra le parti, della clausola risolutivaespressa (pag.4),la quale, al di là del suo concreto avvalimento ad o p era della parte non inadempiente, costituisce, di per sé, un indice della non tollerabilità del ritardo nei pagamenti e della sua incidenza sull’equilibrio sinallagmatico del rapporto ( Cass. 26/11/2019, n. 30730); tenendoconto delle ragioni poste a fondamento della pr onuncia di risoluzione del contratto, entrambele censure veicolate con il motivo di ricorso in esame si palesano inammissibili: la prima perché, supponendo l’avvenuta delibazione della domanda ex art.1456 cod. civ., non si confronta con la reale ratio decidendi della sta tuizione impugnata; la seconda perché, censurando il giudizio di gravità dell’inadempimento espresso dal giudice d’ appello, omette di considerareche si tratta di un giudizio riservato al giudice del merito , il quale, allorché – come nella specie – risulti debitamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 28/06/2006, n. 14974; Cass. 30/03/2015, n. 6401; Cass. 22/06/2020, n. 12182); 3.2. non può per altro sottacersi che, se le esposte assorbenti ragioni di inammissibilità non ne precludessero l’esame nel merito , il motivo in esame sarebbe anche infondato; è agevole, infatti, rilevare che l’assunto della a sserita inammissibilità, quale domanda nuova, delladomanda proposta con la memoria ex art. 426 cod. proc. civ., si infrange contro il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui , al contrario, n el procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’art. 665 cod. proc. civ., determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale(Cass. 29/09/2006, n. 21242; Cass. 23/03/2017, n. 7430; Cass. 23 /06/2021, n. 17955; Cass.28/02/2023, n. 5955); d’altra parte, la circostanza che la discipli n a relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, posta dall’art. 55 della leggen.392 del 1978, non trovi applicazione in tema di contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (Cass. 31/05/2010, n. 13248 ; Cass. 20/09/2014, n. 20483; Cass.20/01/2017, n. 1428), lungi dal sostenerlo, smentisce l’assunto – posto dal ricorrente a fondamento della seconda censura veicolata con il motivo in esame (pag. 26 del ricorso) –secondo il quale il ritardatopagamento del canone di locazione precluderebbe il giudizio di gravità dell’inadempimento; 4.in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ; 5. l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6.la ricorrente soccombente va anche condannata al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad Euro 500,00(oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al saldo), ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. La proposizione di un mezzo di gravame del tutto inammissibile, in presenza di doglianze formulate per la prima volta in sede di legittimità o del tutto aspecifiche in relazione alla ratio decidendidella statuizione impugnata o, ancora, dirette, per un verso, a censurare indebitamente motivati apprezzamenti di merito, per l’altro, ad infrangersi contro consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte , costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’“abuso del processo”, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass.21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). 7. s ussistono , infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare all a controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.900,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali ed accessori di legge; condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma equitativamente determinata di Euro 500,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente ordinanza al saldo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d