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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 18537/2026

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dinanza del 18/09/2025 della Corte di appello di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 La Corte di appello di Torino con ordinanza del 18.9.2025, dichiarava lainammissibilità di un atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del 17 febbraio 2025 del tribunale di Torino.2.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione medianteil proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico motivo di impugnazione.3. deduce il vizio di violazione di legge, in relazione alla dichiarazione diinammissibilità dell'atto di appello sopra citato, siccome correttamentedepositato tramite PEC.

In particolare, il ricorrente richiamando il DM del 27dicembre 2024, articolo 1 commi 5 e 6, sostiene che il deposito dell'attod'appello in questione, all'epoca della sua effettuazione avrebbe potuto essererealizzato anche senza modalità telematica (modalità invero seguita, mediantepec).

In proposito, allora, si evidenzia come il DM prima citato, del 2024,all'articolo 1, comma 9, stabilisca la possibilità di deposito mediante PEC pertutti quei casi in cui il deposito stesso possa aver luogo anche con modalità nontelematiche, quale sarebbe il caso in questione, inerente un appello avversosentenza del tribunale.

Si conclude, quindi, che il deposito a mezzo PEC, pureffettuato ad un indirizzo dell'ufficio giudiziario diverso da quello determinatonormativamente purché previsto nell'elenco allegato al provvedimento delDirettore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dellaGiustizia, non determina l'inammissibilità dell'atto depositato in tal modo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va osservato che nella ordinanza impugnata si evidenzia, da una parte,l'obbligatorietà del deposito telematico a partire dal 1 gennaio 2025, anche deglil'intervenuta sospensione, con provvedimento del Presidente del tribunale diTorino del 8.1.2025, delle predette formalità di deposito telematico in ragionedella malfunzionamento del sistema informatico, dall'altra ancora, la revoca diquest'ultimo decreto a far data dal 14 aprile 2025, con ripristinodell'obbligatorietà dell'uso, per i difensori, del portale deposito atti, salveeccezioni non implicanti l'atto di appello in questione, e si conclude, quindi, chein questo quadro l'atto di gravame presentato dopo la revoca della predettasospensione in data 20 giugno 2025 doveva ritenersi inammissibile, siccome nondepositato nei termini di legge mediante portale.La decisione dunque, appare legittima perché il richiamo alla alternativa tramodalità telematiche e non telematiche di cui al D.M. del 2024 sopra citato,rappresentata come vigente fino al 31 dicembre 2026, non riguarda anche l'attodi appello in questione, posto che il richiamo normativo (art. 1 comma 5 DM206/2026) operato in ricorso attiene, tra gli altri, ad atti da presentare, oltre chepresso il giudice di pace e la Procura Generale, presso la Corte di appello, mentrequi l'atto in questione andava presentato presso il tribunale che ha emesso lasentenza, ex art. 582 cod. proc. pen.2.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza del 18/09/2025 della Corte di appello di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 La Corte di appello di Torino con ordinanza del 18.9.2025, dichiarava lainammissibilità di un atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del 17 febbraio 2025 del tribunale di Torino.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione medianteil proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico motivo di impugnazione.3. deduce il vizio di violazione di legge, in relazione alla dichiarazione diinammissibilità dell'atto di appello sopra citato, siccome correttamentedepositato tramite PEC. In particolare, il ricorrente richiamando il DM del 27dicembre 2024, articolo 1 commi 5 e 6, sostiene che il deposito dell'attod'appello in questione, all'epoca della sua effettuazione avrebbe potuto essererealizzato anche senza modalità telematica (modalità invero seguita, mediantepec). In proposito, allora, si evidenzia come il DM prima citato, del 2024,all'articolo 1, comma 9, stabilisca la possibilità di deposito mediante PEC pertutti quei casi in cui il deposito stesso possa aver luogo anche con modalità nontelematiche, quale sarebbe il caso in questione, inerente un appello avversosentenza del tribunale. Si conclude, quindi, che il deposito a mezzo PEC, pureffettuato ad un indirizzo dell'ufficio giudiziario diverso da quello determinatonormativamente purché previsto nell'elenco allegato al provvedimento delDirettore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dellaGiustizia, non determina l'inammissibilità dell'atto depositato in tal modo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va osservato che nella ordinanza impugnata si evidenzia, da una parte,l'obbligatorietà del deposito telematico a partire dal 1 gennaio 2025, anche deglil'intervenuta sospensione, con provvedimento del Presidente del tribunale diTorino del 8.1.2025, delle predette formalità di deposito telematico in ragionedella malfunzionamento del sistema informatico, dall'altra ancora, la revoca diquest'ultimo decreto a far data dal 14 aprile 2025, con ripristinodell'obbligatorietà dell'uso, per i difensori, del portale deposito atti, salveeccezioni non implicanti l'atto di appello in questione, e si conclude, quindi, chein questo quadro l'atto di gravame presentato dopo la revoca della predettasospensione in data 20 giugno 2025 doveva ritenersi inammissibile, siccome nondepositato nei termini di legge mediante portale.La decisione dunque, appare legittima perché il richiamo alla alternativa tramodalità telematiche e non telematiche di cui al D.M. del 2024 sopra citato,rappresentata come vigente fino al 31 dicembre 2026, non riguarda anche l'attodi appello in questione, posto che il richiamo normativo (art. 1 comma 5 DM206/2026) operato in ricorso attiene, tra gli altri, ad atti da presentare, oltre chepresso il giudice di pace e la Procura Generale, presso la Corte di appello, mentrequi l'atto in questione andava presentato presso il tribunale che ha emesso lasentenza, ex art. 582 cod. proc. pen.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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